Page 11 - Schema

This is a SEO version of Schema. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

registro corrispettivi;

- controllare che le dichiarazioni d’intento siano con-formi al modello approvato con il DM 6 dicembre 1986 e che contengano tutte le indicazioni ivi previ-ste. In particolare, il modello deve contenere l’indica-zione che la dichiarazione ha valore: - per l’unica operazione ivi indicata;

- per più operazioni effettuate nell’anno solare e fno a concorrenza di un determinato ammontare imponi-bile;

- per più operazioni effettuate nell’anno solare entro un certo periodo di tempo.

Emissione fattura

- Verifcare che la dichiarazione d’intento ricevuta sia ancora valida, cioè riferibile all’anno solare in corso o, se è stata rilasciata per un determinato periodo o per un limitato ammontare di operazioni, che non siano stati superati i relativi limiti;

- indicare nelle fatture il titolo di inapplicabilità dell’imposta (non imponibile) e la relativa norma di esonero (art. 8, comma 2, DPR 633/72; ovvero art. 8 bis, comma 2 DPR 633/72; ovvero art. 9, comma 2, DPR 633/72);

- indicare nelle fatture gli estremi (numero e data) delle dichiarazioni d’intento ricevute ed attribuiti dall’esportatore;

- applicare, se dovuta, l’imposta di bollo.

Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute

- Il fornitore deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate una comunicazione con l’in-dicazione dei dati contenuti nella dichiarazione d’in-tento. L’invio dei dati deve avvenire entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confuiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’im-posta (tale termine è stato così modifcato dall’arti-colo 2, comma 4, D.L. n. 16/2012).

COMUNICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE: GLI EFFETTI PRODOTTI DAL DECRETO LEGGE

“SEMPLIFICAZIONI FISCALI”

L’articolo 1, comma 381 e seguenti della legge 311 del 30 dicembre 2004 (legge fnanziaria per il 2005), ha integrato l’articolo 1, comma 1, lett. c), decreto leg-ge n. 746 del 29 dicembre 1983, convertito in Legge 17/1984, che stabilisce le condizioni per fruire della non imponibilità ai fni IVA delle cessioni all’esporta-zione.

Dal 1° gennaio 2005, è stato introdotto in capo al for-nitore dell’esportatore abituale, l’obbligo di comunica-re all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via te-lematica, i dati contenuti nella dichiarazione d’intento ricevuta.

Il termine entro cui il fornitore deve inviare la comuni-cazione era stato inizialmente fssato al giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento.

Il decreto legge di semplifcazione fscale (D.L. n. 16/2012), in argomento, ha modifcato tale scaden-za, disponendo l’invio della comunicazione per via te-lematica entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confuiscono le operazioni realizzate senza ap-plicazione di IVA.

La norma di riferimento, modifcata per effetto del cita-to articolo 2, comma4, D.L. n. 16/2012, è la seguente:

Art. 1 D.L. n. 746 del 29 dicembre 1983

Le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell’art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifcazioni, si applicano a condi-zione: (..)

c) che l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare ac-quisti o importazioni senza applicazione della imposta ri-sulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle fnan-ze, contenente l’indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonché l’indicazione dell’uffcio competente nei suoi confronti, consegnata o spedita al fornitore o pre-statore, ovvero presentata in dogana, prima dell’effettua-zione della operazione; la dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Nella prima ipo-tesi, il cedente o prestatore deve comunicare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica entro il termine di effettuazione della prima liquidazione perio-dica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confuiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta.

Il ricevimento della dichiarazione d’intento, a decorrere dal 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del D.L. n. 16/2012), costituisce quindi una condizione necessa-ria, ma non più suffciente per l’invio della comunica-zione dati da parte del fornitore, con gli effetti di segui-to indicati nello schema di raffronto.

Prima della modifca D.L. n. 16/2012

- L’obbligo di comunicazione decorre dalla data in cui la dichiarazione d’intento è ricevuta;

- la comunicazione deve essere spedita entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione d’intento;

- se il fornitore ha ricevuto la dichiarazione d’intento ma non ha effettuato alcuna operazione senza appli-cazione di IVA, ha comunque l’obbligo di trasmettere la comunicazione;

- in caso di omessa comunicazione in assenza di ope-razioni, si applica la sanzione fssa da 258 a 2065 euro.

Dopo la modifca D.L. n. 16/2012

- L’obbligo di comunicazione decorre dal momento in cui il fornitore, a seguito della dichiarazione d’in-tento, pone in essere operazioni senza applicazione dell’IVA;

- la comunicazione deve essere spedita entro il termi-ne previsto per la liquidazione dell’IVA riferita al me-se o trimestre di effettuazione delle operazioni non imponibili;

- se il fornitore ha ricevuto la dichiarazione d’intento ma non ha effettuato alcuna operazione senza appli-cazione di IVA, non deve trasmettere la comunicazio-ne (*).

(*) la sanzione fssa da 258 a 2065 euro non risulta più applicabi-le in caso di omessa comunicazione in assenza di operazioni.

Si ritiene comunque corretto il comportamento di co-loro che trasmettono la comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute all’Amministrazione f-nanziaria sia in assenza di operazioni, ovvero entro un termine anticipato rispetto a quello ora previsto dalla legge.

Il nuovo termine introdotto deve, infatti, essere consi-derato come il limite temporale massimo in cui effet-tuare l’adempimento.

InformaImpresa 11 Venerdì 6 aprile 2012

Page 11 - Schema

This is a SEO version of Schema. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »