Page 13 - Schema

This is a SEO version of Schema. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Si ritiene che l’imposta sia dovuta anche nel caso in cui gli immobili siano strumentali all’esercizio di un’im-presa, arte o professione. Logicamente nella nozione di immobili sono ricompresi anche le aree fabbricabili e i terreni agricoli.

2. I soggetti passivi

L’articolo 19, comma 14, individua i soggetti passivi dell’imposta esclusivamente nelle persone fsiche, re-sidenti nel territorio dello Stato, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli im-mobili, quali il diritto di: - usufrutto, - superfcie, - uso, - abitazione, - enfteusi, - servitù.

Sono interessati alla nuova imposta, come detto, le per-sone fsiche purché queste siano residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla loro cittadinan-za, comprendendo pertanto nel suo ambito applicativo qualsiasi residente in Italia anche se di altra naziona-lità, e non è dovuta da altre categorie di residenti in Italia (società di persone, di capitali, enti commerciali o non commerciali, etc.).

3. Il possesso dell’immobile

L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fne la norma dispone che il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

4. Le modalità di calcolo dell’imposta

Il comma 15, totalmente riscritto ad opera del D.L. n. 16/2012, dispone che l’imposta è stabilita nella misu-ra dello 0,76% ed è determinata in base al valore degli immobili risultante:

- dall’atto di acquisto degli stessi o dai contratti quali quelli relativi alla costituzione di un diritto reale su-gli stessi;

- in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabi-le nel luogo in cui sono situati gli immobili mede-simi. Al riguardo sembra prevalere l’orientamento di considerare quale valore di mercato quello rilevato o sarebbe stato possibile rilevare alla data in cui si è verifcato il possesso. In caso di successione dovreb-be rilevare il valore indicato nella dichiarazione di successione.

- per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unio-ne europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scam-bio di informazioni, il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fni dell’assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di cui al punto precedente.

L’imposta non è dovuta se l’importo determinato in ba-se alle modalità sopradescritte, non supera € 200.

5. Immobili posseduti da soggetti che prestano lavo-ro all’estero per conto dello Stato italiano o per sue suddivisioni politiche o amministrative o per un suo Ente locale

Con il comma 15-bis dell’art. 19, D.L. n. 201/2011, viene inoltre previsto che per i soggetti che svolgono un’attività lavorativa all’estero per conto dello Stato Italiano o per una sua articolazione politica o ammini-strativa o per un suo ente locale e per i soggetti che la-vorano fuori dai confni nazionali presso organizzazioni internazionali a cui l’Italia aderisce, la cui residenza f-

scale sia determinata in base ad accordi internazionali ratifcati (in deroga agli ordinari criteri del TUIR), l’im-posta IVIE è applicata con l’aliquota ridotta dello 0,4% (in luogo dell’ordinario 0,76%) per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze, limitatamente all’arco temporale in cui l’attività è ef-fettivamente svolta all’estero. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenza si detrag-gono, fno a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si pro-trae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la de-trazione base per l’abitazione è maggiorata di 50 euro per ciascun fglio di età non inferiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagrafcamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo massimo complessivo della maggiorazione al netto della detrazione base non può superare l’im-porto massimo di 400 euro.

6. Il credito di imposta per le imposte pagate all’estero

Il comma 16 prevede che, per evitare fenomeni di dop-pia imposizione, dall’imposta dovuta si deduce un cre-dito di imposta, fno a concorrenza del suo ammonta-re, pari al valore dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è sito l’immobile. Per disposizione normativa, introdotta dal DL n. 16/2012, al comma 16 è aggiunto un nuovo periodo che preve-de che per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio eco-nomico europeo (SEE), che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dall’imposta IVIE dovuta si deduce un credito di imposta pari alle eventuali im-poste di natura patrimoniali e reddituali gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell’articolo 165 ( credito di imposta per i redditi prodotti all’estero ) del D.P.R. n. 917 del 1986. Dovrebbe evitarsi in tal mo-do una doppia imposizione sul bene immobile colloca-to oltre confne.

7. Il rinvio ad altre norme

Il comma 17 dispone un rinvio alle disposizioni previ-ste per l’imposta sul reddito delle persone fsiche per tutto quanto riguarda, relativamente alla nuova impo-sta sugli immobili situati all’estero: - il versamento, - la liquidazione, - l’accertamento, - la riscossione, - le sanzioni, - i rimborsi,

- nonché per il contenzioso.

L’IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO

Il successivo comma 18 dell’articolo 19 del Decre-to legge 201/2011 introduce a decorrere dal 2011 un’imposta sul valore delle attività fnanziarie detenu-te all’estero dalle persone fsiche residenti nel territo-rio dello Stato.

Il comma 19 dispone che l’imposta è dovuta in pro-porzione alla quota e al periodo di detenzione ed, al successivo comma 20, è stabilita la misura della stes-sa nel:

- 1‰ annuo per il 2011 e per il 2012; - 1,5 ‰ annuo a decorrere dal 2013.

Il D.L. n. 16/2012 aggiunge al comma 20 del D.L. n. 201/2011 un ulteriore periodo disponendo che per i conti correnti e i libretti di risparmio, detenuti in Pae-si appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti

InformaImpresa 13 Venerdì 6 aprile 2012

Page 13 - Schema

This is a SEO version of Schema. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »