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trate conferma che i contribuenti potranno continuare a compensare il credito Iva, fno al limite di 10 mila euro annui, secondo le modalità precedentemente in vigore.

Dal 1° aprile 2012, invece, la compensazione di impor-ti annui superiori ai 5 mila euro potrà essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o dell’istanza, da cui il credito emerge e utilizzando unicamente i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Questa regola, come riporta il Comunicato stampa, vale sia per la compensazione del credito annuale sia per quello relativo a periodi inferiori all’anno.

Il comunicato stampa si conclude con un esempio che si riporta per chiarire meglio le indicazioni fornite: se nell’anno d’imposta 2011 il contribuente ha maturato un credito annuale di 6 mila euro, presentando la rela-tiva dichiarazione annuale entro il 31 marzo 2012, lo stesso potrà utilizzare per intero il credito Iva a partire dal successivo 16 aprile 2012.

FISCO

16 Comunicazione dei dati contenuti nelle

dichiarazioni di intento ricevute.

Il D.L. n. 16/2012 ha introdotto importanti modifche all’obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute posticipando anche il termine entro cui la stessa deve essere inviata.

L’articolo 2, comma 4 del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012 (cosiddetto “decreto legge di semplifca-zioni tributarie”), ha introdotto importanti modifche all’obbligo di comunicazione, da parte del fornitore dell’esportatore abituale, delle dichiarazioni d’intento ricevute.

La legge fnanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 30 dicembre 2004), con una modifca all’articolo 1, com-ma 1, lettera c), decreto legge. n. 746 del 29 dicem-bre 1983, convertito in Legge 17/1984, ha introdotto l’obbligo, a carico del fornitore dell’esportatore abitua-le, di comunicare all’Amministrazione fnanziaria, in via telematica, le dichiarazioni d’intento emesse dai pre-detti esportatori; la comunicazione doveva essere in-viata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento.

Si ricorda che l’obbligo è stato introdotto per esigenze di controllo, al fne di poter “mappare” le imprese che si qualifcano come esportatori abituali e prevenire even-tuali frodi IVA. Il sistema ha tuttavia mostrato dei limi-ti in questi anni, soprattutto considerando le gravose sanzioni comminabili al fornitore nel caso di omessa o infedele comunicazione.

La norma di semplifcazione in oggetto ha rimosso il termine stringente entro cui il fornitore deve trasmet-tere la comunicazione: l’obbligo non decorre più dalla data in cui la dichiarazione d’intento è ricevuta, bensì dal momento in cui, a seguito di tale dichiarazione, il fornitore pone in essere operazioni senza applicazione del tributo.

La comunicazione deve essere ora inviata entro il ter-mine previsto per la liquidazione dell’IVA riferita al mese o trimestre di effettuazione delle operazioni non imponibili , ai sensi dell’articolo 8, lett. c), del D.P.R. n. 633/73.

Di conseguenza, si è dell’avviso che se il fornitore ha ri-cevuto la dichiarazione d’intento ma non ha effettuato alcuna operazione in sospensione d’imposta, l’obbligo di comunicazione in capo al fornitore non sussista . L’ul-teriore effetto della semplifcazione descritta è, quindi,

l’inapplicabilità della sanzione fssa , da euro 258 a eu-

ro 2.065, comminabile in caso di omessa comunicazio-ne, in assenza di operazioni effettuate.

Al fne di analizzare gli effetti della norma in argomen-to, si ritiene utile riepilogare gli adempimenti in capo all’esportatore abituale e al suo fornitore.

ESPORTATORE ABITUALE: GLI ADEMPIMENTI

Le imprese che effettuano operazioni internazionali, ri-correndo determinate condizioni, possono acquistare ed importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, entro un determinato limite annuale (plafond). I soggetti che possono avvalersi di tale facoltà sono defniti correntemente “esportatori abituali” e devono possedere determinati requisiti e adempiere a deter-minati obblighi.

In particolare, gli adempimenti possono essere così ri-epilogati:

- dichiarazione d’intento : l’esportatore abituale, al fne di utilizzare correttamente il plafond disponibile, de-ve predisporre ed inviare al fornitore la dichiarazio-ne d’intento. Nella dichiarazione, redatta in duplice esemplare su apposito modello (approvato con D.M. 6 dicembre 1986), l’esportatore abituale attesta sot-to la propria responsabilità di possedere i requisiti che lo qualifcano come tale e chiede, pertanto, al fornitore di non applicare l’IVA, ai sensi dell’art. 8, c. 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/72. Le dichiarazioni d’in-tento devono essere datate, numerate progressiva-mente e registrate dall’esportatore, entro 15 giorni successivi a quello di emissione in apposito registro o in apposita sezione del registro delle fatture emes-se o dei corrispettivi;

- dati relativi all’utilizzo del plafond : gli esportato-ri abituali sono tenuti a fornire all’Amministrazione fnanziaria, su richiesta della stessa, l’ammontare di riferimento delle esportazioni, delle operazioni as-similate e delle operazioni comunitarie utilizzabile all’inizio di ciascun mese, fno al secondo mese pre-cedente a quello della richiesta, senza pagamento dell’imposta (art. 10 del D.P.R. n. 435/2001); - compilazione del quadro VC della dichiarazione IVA : è previsto un apposito quadro della dichiarazione IVA (quadro VC) relativo alle annotazioni dei dati relativi all’utilizzo del plafond. Tale quadro serve altresì per evidenziare il tipo di plafond prescelto (fsso o mobi-le).

CEDENTE/PRESTATORE (O FORNITORE)

DELL’ESPORTATORE ABITUALE: GLI ADEMPIMENTI

I soggetti che forniscono beni e servizi agli esportatori abituali, in presenza di dichiarazione d’intento, devono emettere fattura senza addebito d’imposta e non pos-sono sottrarsi a tale obbligo.

I cedenti/prestatori devono, inoltre, effettuare una serie di adempimenti formali, relativamente al ricevimento delle dichiarazioni d’intento, all’emissione della fattu-ra e alla trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella dichiarazione d’intento.

Si riepilogano, per schematizzare, gli adempimenti che il fornitore deve effettuare.

ADEMPIMENTI DEL FORNITORE

Annotazione dichiarazioni d’intento

- Numerare progressivamente le dichiarazioni d’inten-to ricevute;

- annotare le dichiarazioni d’intento entro 15 giorni dal loro ricevimento su un apposito registro ovvero anche in apposita sezione del registro fatture o del

10 InformaImpresa Venerdì 6 aprile 2012

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