InformaImpresa 05 - 2014 - page 4

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.
5.Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i
soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori
obblighi su di loro incombenti ai sensi del predet-
to sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette
violazioni, con la sanzione amministrativa pecu-
niaria da euro duemilaseicento ad euro quindici-
milacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si ap-
plica la sanzione amministrativa pecuniaria da eu-
ro quindicimilacinquecento ad euro novantatremi-
la.
6.Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui
che, nella predisposizione di un certificato di ana-
lisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce fal-
se indicazioni sulla natura, sulla composizione e
sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a
chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire
ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare
il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea del-
la scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE e, ove
necessario sulla base della normativa vigente, con
la copia del certificato analitico che identifica le
caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300
euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codi-
ce penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi.
Tale ultima pena si applica anche a colui che, du-
rante il trasporto fa uso di un certificato di analisi
di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura,
sulla composizione e sulle caratteristiche chimi-
co-fisiche dei rifiuti trasportati.
8.Il trasportatore che accompagna il trasporto di ri-
fiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI -
AREA Movimentazione fraudolentemente alterata
è punito con la pena prevista dal combinato di-
sposto degli articoli 477 e 482 del codice penale.
La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di
rifiuti pericolosi.
9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudica-
no la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duecentoses-
santa ad euro millecinquecentocinquanta.
9-bis. Chi con un’azione od omissione viola diver-
se disposizioni di cui al presente articolo ovvero
commette più violazioni della stessa disposizio-
ne soggiace alla sanzione amministrativa previ-
sta per la violazione più grave, aumentata sino al
doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più
azioni od omissioni, esecutive di un medesimo di-
segno, commette anche in tempi diversi più viola-
zioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al
presente articolo.
9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative
di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni
dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi
previsti dalla normativa relativa al sistema infor-
matico di controllo di cui al comma 1. Nel termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata
o dalla notificazione della violazione, il trasgres-
sore può definire la controversia, previo adempi-
mento degli obblighi di cui sopra, con il pagamen-
to di un quarto della sanzione prevista. La defini-
zione agevolata impedisce l’irrogazione delle san-
zioni accessorie.
Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 - Articolo
260-ter (Sanzioni amministrative accessorie. Confi-
sca)
1.All’accertamento delle violazioni di cui ai commi
7 e 8 dell’articolo 260-bis, consegue obbligatoria-
mente la sanzione accessoria del fermo ammini-
strativo del veicolo utilizzato per l’attività di tra-
sporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il re-
sponsabile si trovi nelle situazioni di cui all’art.
99 c.p. o all’articolo 8-bis della legge 24 novem-
bre 1981, n. 689, o abbia commesso in preceden-
za illeciti amministrativi con violazioni della stes-
sa indole o comunque abbia violato norme in ma-
teria di rifiuti.
2.Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui agli articoli 213, 214, 214 bis e 224-ter del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e rela-
tive norme di attuazione.
3.All’accertamento delle violazioni di cui al comma
1 dell’articolo 260-bis, consegue la sanzione ac-
cessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del
veicolo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso la
restituzione del veicolo sottoposto al fermo am-
ministrativo non può essere disposta in mancan-
za dell’iscrizione e del correlativo versamento del
contributo.
4.In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti peri-
colosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e
di qualunque altro mezzo utilizzato per il traspor-
to del rifiuto, ai sensi dell’articolo 240, secondo
comma, del codice penale, salvo che gli stessi che
appartengano, non fittiziamente a persona estra-
nea al reato.
5.Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al
comma 4 conseguono obbligatoriamente anche
all’accertamento delle violazioni di cui al comma
1 dell’articolo 256.
AMBIENTE
17 Comune di Albettone: servizio pubblico di
smaltimento dei rifiuti e relativa tariffa.
Anno 2012 e 2013.
Il comune di Albettone risponde alla Confartigianato di
Vicenza che ha chiesto informazioni e dati relativi alla
tariffa sui rifiuti del 2012 e sulla TARES del 2013.
Per l’anno 2012, in relazione alla richiesta di infor-
mazioni relative al servizio di smaltimento dei rifiuti
e all’applicazione della tassa non è stata compilata
la scheda fornita ma tali informazioni sono desumi-
bili dal vigente Regolamento Comunale allegato on
line.
Per l’anno 2013, in relazione alla richiesta di infor-
mazioni relative al servizio di smaltimento dei rifiuti
e all’applicazione della tassa non è stata compilata
la scheda fornita ma tali informazioni sono desumi-
bili dal vigente Regolamento Comunale allegato on
line.
Le seguenti tabelle:
- Tabella sui costi del servizio e sulla produzione
dei rifiuti 2012 - Tarsu
- Tabella categorie di attività e tariffe applicate
2012 - Tarsu
- Tabella sui costi del servizio e sulla produzione
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