InformaImpresa 05 - 2014 - page 11

ritenersi superata in ragione delle modifiche appor-
tate dal D.L. 76/2013 che ha ripristinato gli interval-
li temporali minimi tra un contratto e l’altro, vigenti
prima della legge 92/2012 (Riforma Fornero). Per-
tanto, gli intervalli minimi che devono intercorrere
tra due contratti a termine stipulati con il medesimo
lavoratore sono:
-
10 giorni
nel caso di contratto di durata fino a sei
mesi
-
20 giorni
nel caso di contratto di durata superiore
a sei mesi
2. Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
L’art 49 del CCNL prevede, quale regola generale, che
il personale assunto con contratto a tempo parzia-
le ed indeterminato non può eccedere mediamente
nell’anno il 25% del personale dipendente rispetto
ai lavoratori assunti a tempo pieno ed indeterminato
in forza al 31 dicembre dell’anno precedente.
L’accordo di rinnovo del 1 agosto 2013 eleva la pre-
detta percentuale al 38% qualora l’azienda comuni-
chi alle rappresentanze sindacali (aziendali o terri-
toriali) di aver ottemperato agli obblighi di informa-
zione e comunicazione in merito alla volontà assu-
mere lavoratori part-time (art. 49 parr. 23 e 24). Tale
percentuale può essere ulteriormente elevata fino al
48% in caso di lavoro a tempo parziale con almeno
il 65% della prestazione rispetto all’orario a tempo
pieno.
Per le imprese che occupano da 0 a 3 dipendenti
è comunque ammesso il ricorso a 3 contratti part-
time.
3. Apprendistato
Il periodo di prova degli apprendisti (sia operai che
impiegati) viene parificato nei vari profili professio-
nali a quello stabilito per la generalità dei dipen-
denti, a seconda dei livelli di inquadramento. Tale
periodo è ridotto della metà nel caso di lavoratore
che nell’ambito di precedenti rapporti lavorativi ab-
bia frequentato corsi formativi certificati tramite at-
testato rilasciato dalle aziende o da Enti autorizzati,
inerenti al profilo professionale da conseguire.
Viene aumentata dal 70% all’80% la percentuale di
contratti di apprendistato scaduti nell’anno che de-
vono essere confermati affinché l’azienda possa as-
sumere ulteriori apprendisti.
4. Provvedimenti disciplinari
È stata ampliata la casistica delle mancanze dei la-
voratori sanzionabili con la sospensione dal servizio
o con il licenziamento.
5. Regime premiale per le aziende di autotrasporto
Le parti hanno convenuto alcune misure premiali
straordinarie a sostegno delle imprese di autotra-
sporto, avanti validità fino alla scadenza del rinnovo
contrattuale.
I beneficiari di tali misure sono le imprese in rego-
la con gli adempimenti contributivi e che abbiano
stipulato accordi in materia di deroga e/o di forfet-
tizzazione dell’orario di lavoro per il personale viag-
giante (artt. 11 e 11bis CCNL). Inoltre, le imprese
non devono aver effettuato licenziamenti collettivi
nell’anno precedente all’accordo e mantenere tale
requisito per tutto il periodo in cui è prevista la fru-
izione delle misure.
Per poter beneficiare delle misure premiali le azien-
de devono ottemperare ad un obbligo di comunica-
zione mediante l’invio alle OO.SS. della seguente
documentazione probante il soddisfacimento delle
condizioni di accesso ai benefici:
- DURC
- Attestazione della stipula degli accordi di deroga
o di forfettizzazione dell’orario.
- Dichiarazione da parte dell’impresa di avvenuto
adempimento degli obblighi informativi;
- Dichiarazione di avvenuto adempimento degli ob-
blighi informativi e formativi in tema di conserva-
zione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale
per i lavoratori soggetti a tale obbligo.
In seguito alla prima presentazione, per il manteni-
mento del regime premiale, le imprese dovranno:
- Aggiornare ed inviare il DURC con cadenza alme-
no semestrale;
- Inviare le attestazioni comprovanti il rinnovo dei
suddetti accordi a seguito di scadenza.
Le misure premiali, applicabili solamente al personale
viaggiante, individuate dall’Accordo sono le seguenti:
- Elevazione dal 35% al 40% della percentuale
massima ammessa per il rapporto tra lavoratori a
tempo determinato e lavoratori a tempo indeter-
minato
- Introduzione del nuovo livello 3° super junior
- Tramite accordi a livello aziendale o territoriale
possono essere definite ulteriori misure relative
alle seguenti materie: a) orario di lavoro; b) com-
penso per prestazioni straordinarie; c) indennità di
trasferta; d) orario multiperiodale per il personale
impiegato in attività accessorie per la gestione del
traffico, dei veicoli e del personale viaggiante.
È previsto un confronto a livello regionale con le
OO.SS. di categoria per definire meglio l’applicazio-
ne di queste norme premiali per le aziende che si
avvalgono di accordi di deroga dell’orario o di forfet-
tizzazione dello stesso.
Per quanto riguarda la parte salariale (minimi retri-
butivi, una tantum, e valori trasferta) e la disposi-
zione che anticipa la corresponsione dei permessi
(ROL) maturandi nel 2014 si veda la precedente no-
tizia citata in premessa.
Per ulteriori approfondimenti consultare il file:
- Download CCNL - Accordo di rinnovo 1.8.2013-1.pdf
alla notizia 1345 su
CONTRATTUALE
34 Autotrasporto - Tabella retributiva:
variazione dei minimi da febbraio 2014.
Dal 01.02.2014 aggiornamento dei minimi retributivi.
Dal 01.02.2014 decorre l’aumento dei minimi re-
tributivi del settore autotrasporto come previsto
dall’accordo di rinnovo del CCNL del 01 agosto
2013, applicato alle aziende artigiane a decorrere
dal corrente mese di febbraio 2014.
Per ulteriori approfondimenti consultare il file:
-
Download Autotrasporti 02-2014_ aggiornamento
rinnovo CCNL-1.pdf
alla notizia 1344 su
CONTRATTUALE
35 Imprese di pulizia. Tabella retributiva:
variazione dei minimi da febbraio 2014.
Dal 01.02.2014 aggiornamento dei minimi retributivi.
Dal 01.02.2014 decorre l’aumento dei minimi retri-
InformaImpresa
11
Venerdì
7
marzo
2014
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook