InformaImpresa 05 - 2014 - page 13

butivi del settore imprese di pulizia come previsto
dall’Ipotesi di strumento negoziale transitorio per i
dipendenti delle imprese artigiane del settore puli-
zia del veneto del 20 gennaio 2012.
Per ulteriori approfondimenti consultare il file:
Download Pulizia-02-2014-1.pdf
alla notizia 1343 su
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SISTEMI E CATEGORIE
10 Casa. Termoidraulici e altri Installatori.
Nuova Delibera AEEG n. 40/2014/R/GAS -
Disposizioni in materia di accertamenti della
sicurezza degli impianti di utenza a gas.
Modifica il quadro degli accertamenti sulla sicurezza
degli impianti gas: l’AEEG ha aggiornato e integrato
quanto la disciplina della Delibera 40/2004.
La deliberazione “Disposizioni in materia di accer-
tamenti della sicurezza degli impianti di utenza a
gas: modifiche e integrazioni alla deliberazione 18
marzo 2004, n. 40/04” approva nuove disposizioni
in materia di accertamenti della sicurezza degli im-
pianti di utenza a gas e da avvio alla disciplina degli
accertamenti per gli impianti di utenza modificati o
trasformati.
Il nuovo regolamento si applica agli impianti di
utenza alimentati a gas per mezzo di reti canalizza-
te per uso non tecnologico.
Le nuove disposizioni in materia di accertamenti do-
cumentali della sicurezza degli impianti di utenza
a gas, di cui all’Allegato A al provvedimento; il Re-
golamento di cui all’allegato A ed i relativi allegati
F/40, G/40, H/40 e I/40, entrano in vigore il 1 luglio
2014. A decorrere dal 1 luglio 2014, la deliberazio-
ne 40/04 ed i suoi allegati A, B, C, D, E, F, G, H ed I,
sono abrogati.
La nuova delibera fa seguito ad un lungo lavoro di
rielaborazione partito nel 2010 con la deliberazio-
ne ARG/gas 200/10. Sono state ascoltate in buona
parte le osservazioni proposte da Confartigianato al
documento in inchiesta pubblica 372/2013/R/GAS
proposte da Confartigianato, in particolare sugli ac-
certamenti documentali effettuati da figure terze ri-
spetto ai soggetti interessati e sulle segnalazioni di
“Non Conformità” in caso di prove di sicurezza e fun-
zionalità di impianti e l’obbligo di porre rimedio at-
traverso azioni correttive.
ACCERTAMENTO - Analisi documentale
La nuova delibera definisce l’accertamento spiegan-
do che lo stesso è effettuato dall’impresa distribu-
trice sulla documentazione descrittiva dell’impian-
to (allegato I/40, Di.CO., progetti, rapporto tecnico
compatibilità parti preesistenti).
L’analisi documentale valuta la corrispondenza al-
le norme vigenti e, nel caso l’impresa distributrice
rilevi errori, ma sia impossibilitata a sospendere la
fornitura di gas, andrà ad informare tempestivamen-
te, mediante segnalazione scritta, il Comune e, per
gli impianti soggetti alle disposizioni in materia di
prevenzione incendi, il Comando dei Vigili del Fuo-
co territorialmente competente, fornendo altresì gli
estremi del cliente finale e dell’installatore interes-
sati.
Nel caso di accertamento non positivo, informa il
Comune e, nel caso, il Comando dei Vigili del Fuoco,
fornendo gli estremi del cliente finale e dell’instal-
latore. I costi dell’accertamento sono riferiti alla po-
tenza complessiva d’impianto e sono:
a) euro 47,00 P ≤ 35 kW;
b) euro 60,00 35 kW < P ≤ 350 kW;
c) euro 70,00 P > 350 kW.
L’impresa distributrice addebita al venditore l’impor-
to di euro 35,00 (trentacinque) per ogni interven-
to di sospensione della fornitura di gas derivante
dall’attuazione del nuovo regolamento; il vendito-
re non può addebitare al cliente finale un impor-
to superiore all’importo di cui sopra addebitatogli
dall’impresa distributrice.
L’impresa distributrice è tenuta a rilasciare al clien-
te finale, che la richieda, copia della documentazio-
ne relativa al suo impianto di utenza ed in possesso
dell’impresa distributrice a seguito dell’attuazione
del presente regolamento.
Nei casi di esito negativo dell’accertamento o di so-
spensione della fornitura di gas l’impresa distributri-
ce, ad inviare comunicazione al cliente finale.
VERIFICHE
L’impresa distributrice non effettua verifiche sugli
impianti. Il compito del distributore si limita all’ac-
certamento documentale. Diversamente è il Comune
che effettua le verifiche sugli impianti che sono stati
accertati.
Per ognuna di queste verifiche, il Comune, ha diritto
ad un contributo unitario pari a euro 100,00, fino ad
numero massimo di verifiche pari al 5% del numero
di impianti di utenza accertati dall’impresa distribu-
trice.
GLI ACCERTATORI
Per garantire quindi la bontà degli accertamenti
l’impresa distributrice dovrà far effettuare gli stes-
si a personale competente. Gli accertatori possono
essere alternativamente, personale dipendente o
esterno. Nel caso di personale dipendente questo
dovrà essere in possesso di diploma o laurea in ma-
teria specifica. Quando l’accertamento fosse svolto
con personale esterno, questo deve essere iscritto
all’Ordine o Collegio professionale.
Esistono diversi criteri di incompatibilità per gli ac-
certatori, che di fatto impediscono a questi sogget-
ti non solo di realizzare prestazioni professionali o
lavorative relative su impianti per il quali viene ef-
fettuato l’accertamento ovvero effettuare l’accerta-
mento nel caso di impianti sui quali si sono svolte
attività professionali e lavorative.
ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA
PER IMPIANTI DI UTENZA NUOVI
La procedura introdotta dalla Delibera 40/2013
prevede che l’utente invii la richiesta di attivazione
della fornitura di un impianto di utenza nuovo esclu-
sivamente al venditore.
Il venditore e il distributore dialogheranno per via
informatica per fornire l’elenco della documentazio-
ne da far avere all’utente precompilata per le parti di
competenza dal venditore.
Successivamente il cliente finale compila e firma
l’allegato H/40 ricevuto dal venditore nella sezione
di propria pertinenza e fa compilare e firmare l’al-
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