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« Previous Page Table of Contents Next Page »con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61. 3)Le fasi di lavorazione comportanti emissioni in atmo-sfera sono dotate di idonei impianti per la captazione degli effluenti. Le emissioni della fase di tostatura e raffreddamento del prodotto tostato sono trattate tra-mite impianto di post-combustione.
4)Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione per ciascun punto di emissione:
Fase Inquinante Concentrazione
Tostatura/ raffreddamento
COV 50 mgC/Nmc
Lavorazioni meccaniche
Polveri 20 mg/Nmc
Prescrizioni specifiche da rispettare nell’esercizio dell’at-tività:
5)I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell’azienda interessata, con cadenza triennale. 6)La camera di postcombustione dovrà essere mantenu-ta ad una temperatura di esercizio non inferiore a 700 C° ed essere dotata di sistema di misurazione e regi-strazione in continuo della temperatura, quest’ultima da tenere a disposizione dell’autorità di controllo per un periodo di almeno 1 anno.
7)L’impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.
13) Produzione di saponi e detergenti sintetici, prodotti per l’igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/giorno
Possono aderire all’autorizzazione generale le aziende che effettuano attività di produzione di saponi e deter-genti sintetici, prodotti per l’igiene e la profumeria con le seguenti fasi:
1. stoccaggio delle materie prime e/o dei prodotti finiti, con eventuale trasporto pneumatico e caricamento delle stesse; 2. macinazione; 3. pesatura e dosaggio; 4. miscelazione a freddo; 5. miscelazione a caldo;
6. miscelazione con eventuale reazione di neutralizza-zione; 7. fusione; 8. colatura;
9. pressatura in stampi; 10. trafilatura a freddo;
11. dissoluzione per la preparazione di prodotti a base alcolica; 12. filtrazione.
attraverso l’utilizzo di materie prime, quali: acqua, acidi grassi, grassi, paraffine, emulsionanti, essenze, oli essen-ziali, solventi organici, sostanze organiche. purché rispettino le seguenti condizioni:
1)La produzione di saponi e detergenti sintetici, prodotti per l’igiene e la profumeria viene effettuata con uti-lizzo di materie prime non superiore a 200 kg/giorno. 2)Nell’esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono al-tresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, muta-geni o tossici per la riproduzione, a causa del loro te-nore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61. 3)I miscelatori sia di polveri che di liquidi e/o emulsioni, devono operare chiusi.
4)Le apparecchiature utilizzate per le eventuali opera-zioni di saponificazione devono essere presidiate da
idonea aspirazione.
5)Le apparecchiature adibite al confezionamento di pro-dotti in polvere,o contenenti composti organici o inor-ganici volatili, devono essere chiuse in maniera ido-nea e compatibilmente con le operazioni stesse 6)La movimentazione di materiali polverulenti deve es-sere effettuate secondo modalità atte a contenere la diffusione delle polveri
7)Le fasi di lavorazione comportanti emissioni in atmo-sfera sono dotate di idonei impianti per la captazione degli effluenti.
8)Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione per ciascun punto di emissione:
Fase Inquinante Concentrazione
* Ammoniaca 20 mg/Nmc * COV Tabella D – Alle-
gato I Parte II * Acido Cloridrico 20 mg/Nmc Miscelazione e operazioni meccaniche
Polveri 20 mg/Nmc
* tutte le fasi di lavorazione comportanti emissione ca-ratterizzate dalla presenza dei parametri riportati Prescrizioni specifiche da rispettare nell’esercizio dell’at-tività:
1)I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell’azienda interessata, con cadenza triennale. 2)L’impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali. Qualora, pur permanendo nelle condizioni di rispetto di quanto sopra si evidenziasse la necessità/opportunità o vi fosse la scelta di convogliare le emissioni caratteriz-zate da composti odorigeni in un idoneo impianto di ab-battimento, dovrà essere presentata apposita richiesta secondo le modalità di cui all’art.269.2 o 269.8.
14) Fusione e pressofusione
Possono aderire all’autorizzazione generale le aziende che dispongono di impianti di:
- pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quan-tità non superiore a 1000 kg/g;
- fusione di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliera massima non superiore a 1000 kg/g.
14.1 pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 1000 kg/g con le seguenti fasi lavorative:
1. Fusione del metallo con eventuale aggiunta di scorifi-canti e/o assimilabili
2. Caricamento automatico/manuale delle presse 3. Applicazione del distaccante/lubrificante 4. Pressofusione
5. Prelievo automatico/manuale del materiale presso fu-so sagomato
6. Raffreddamento naturale o forzato purché rispettino le seguenti condizioni:
1)E’ consentito un utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 1000 kg/g, e di 1000 kg/anno distac-cante, come quota solvente.
2)Nell’esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono al-tresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, muta-geni o tossici per la riproduzione, a causa del loro te-nore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61. 3)La fase di fusione e pressofusione sono poste sotto
InformaImpresa 9 Venerdì 11 marzo 2011
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