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b) verniciatura. c) pulizia di superficie. d)anodizzazione/galvanica

alle condizioni di seguito riportate per ognuna delle ca-tegorie citate da a) a d).

a) Impianti di lavorazioni meccaniche.

Possono aderire le aziende di lavorazioni meccaniche con impianti di:

1) deformazione plastica dei metalli (forgia, fucinatura, ecc.)

2) trattamenti meccanici di pulizia superficiale dei me-talli (pallinatura, granigliatura, sabbiatura)

3) saldatura di particolari metallici (nelle diverse moda-lità: elettrica, al plasma, laser, manuale e automatica) e operazioni assimilate (puntatura ed elettroerosione, brasature e saldobrasature (dolci o forti), taglio al pla-sma e assimilati (ossitaglio))

4) trattamenti di finitura delle superfici metalliche (fi-nitura, lucidatura, meccanica, levigatura, nastratura, sbavatura lappatura, molatura, spazzolatura - qualora attività autonoma non a servizio della saldatura - la-pidellatura, carteggiatura, burattatura, affilatura, sme-rigliatura, ecc.)

5) trattamenti termici dei metalli (tempra e rinvenimen-to, cementazione e nitrurazione)

6) lavorazioni meccaniche (es. tornitura) con consumo di olio superiore a 500 kg/anno (le operazioni di torni-tura, foratura, limatura, calandratura, imbutitura, bor-datura, fustellatura, fresatura, tranciatura, trapanatura, filettatura, piallatura, piegatura, aggraffatura, cesoia-tura, ricottura e normalizzazione, rettifica, non sono soggette ad autorizzazione qualora il consumo di olio sia inferiore a 500 kg/anno).

purché rispettino le seguenti condizioni:

a. Nell’esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono al-tresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, muta-geni o tossici per la riproduzione, a causa del loro te-nore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61. b. Le emissioni provenienti da tutti gli impianti di cui sopra sono captate mediante apposito impianto di aspirazione e convogliate all’esterno.

c. Le lavorazioni “trattamenti meccanici di pulizia super-ficiale dei metalli” sono dotate di impianti di tratta-mento delle emissioni

d. La Tempra viene svolta in apposito ambiente confina-to.

e. I trattamenti di nitrurazione sono svolti in forni chiusi; l’aspirazione ed il convogliamento all’esterno riguar-dano, oltre alla nitrurazione, anche le seguenti fasi operative: lavaggio del forno con atmosfera nitruran-te, lavaggio finale del forno con gas inerte.

f. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione:

Lavorazione Inquinante Concentrazione

Deformazione plasti-

ca dei metalli Polveri 20 mg/Nmc

Trattamenti meccani-ci di pulizia superfi-ciale dei metalli

Polveri 20 mg/Nmc

Saldatura di partico-lari metallici ed ope-razioni assimilate

Polveri 10 mg/Nmc

Trattamenti di finitura delle superfici metalliche

Polveri 20 mg/Nmc

Trattamenti termici dei metalli

Polveri (comprese nebbie ole-ose)

10 mg/Nmc

Trattamenti termici dei metalli: Nitrurazione

ammonia-

ca 250 mg/Nmc

Lavorazioni meccaniche

Polveri (comprese nebbie ole-ose)

10 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell’esercizio dell’at-tività:

1) I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell’azienda interessata, con cadenza annuale; la cadenza sarà triennale per la saldatura, la tempra (se il consumo di olio è inferiore a 10 Kg/giorno), le ulteriori operazioni meccaniche con utilizzo di olio in-feriori a 2 tonnellate/anno, il rinvenimento, la cemen-tazione, la nitrurazione.

2) L’impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

b) Impianti per la verniciatura di oggetti vari (ad esclu-sione del legno).

purché rispettino le seguenti condizioni:

a. Nell’esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono al-tresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, muta-geni o tossici per la riproduzione, a causa del loro te-nore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61. b. L’utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso non su-pera i 50 kg/g (tal quale) e le 5 tonnellate anno di sol-venti.

c. Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti sono svolte in cabine o tunnel dotati di idonei impianti per la captazione degli ef-fluenti; gli effluenti derivanti dalle fasi di applicazio-ne sono avviati ad un idoneo sistema di filtrazione per l’abbattimento del particolato.

d. Prescrizioni relative all’installazione e all’esercizio dell’impianto.

e. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione, con riferimento all’Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e smi:

Fase Inquinante Concentrazione

Applicazione Polveri 3 mg/Nmc

COV Parte II

- Tabella D Essiccazione COV 50 mgC/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell’esercizio dell’at-tività:

1)I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell’azienda interessata, con cadenza triennale. 2)Nell’ipotesi di utilizzo di prodotti vernicianti non su-periore a 10 kg/g i limiti si ritengono rispettati in via generale e non risulta necessario alcun controllo ana-litico.

6 InformaImpresa Venerdì 11 marzo 2011

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