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« Previous Page Table of Contents Next Page »4 InformaImpresa Venerdì 11 marzo 2011
4)In alternativa al controllo analitico del parametro “So-stanze organiche totali” la ditta potrà dimostrare il ri-spetto dei limiti alle emissioni in atmosfera mediante predisposizione di un bilancio di massa fra il quanti-tativo di prodotti utilizzati e le emissioni derivanti dal loro utilizzo.
5)L’impresa dovrà tenere a disposizione dell’autorità di controllo un registro, da compilarsi con frequenza al-meno mensile, dal quale risulti la quantità utilizzata di ogni tipo di prodotto verniciante pronto all’uso, in-dicando la percentuale di solvente organico in esso contenuto.
6)L’impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.
2) Attività di carrozzeria.
Possono aderire all’autorizzazione generale le aziende con attività di carrozzeria purché rispettino le seguenti condizioni:
1) L’utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso non su-pera i 20 kg/giorno (tal quale) e 0,5 tonnellate/anno (di solventi).
2) Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti sono svolte in cabine o tun-nel dotati di idonei impianti per la captazione degli effluenti; le emissioni derivanti dalle fasi di applica-zione sono avviati ad un sistema di filtrazione per l’ab-battimento del particolato.
3) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti li-miti di emissione, con riferimento all’Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e smi:
Inquinante Concentrazione
Polveri 3 mg/Nmc Solventi organici
totali (Rivestimento) Parte II - Tabella D
Solventi organici
totali (Essiccazione) 50 mgC/Nmc
Prescrizioni specifiche da rispettare nell’esercizio dell’at-tività:
1)I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell’azienda interessata, con cadenza triennale. 2)Dovrà essere tenuto apposito registro in cui registrare con cadenza almeno mensile i quantitativi di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati.
3)In alternativa al controllo analitico di cui al punto 1), la ditta potrà dimostrare il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera, mediante la valutazione di un bilancio fra il quantitativo di prodotti utilizzati e le possibili emissioni derivanti dal loro utilizzo. 4)Nell’ipotesi di utilizzo di prodotti non superiori a 5 kg/ giorno i limiti si ritengono rispettati in via generale e non risulta necessario alcun controllo analitico 5)L’impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.
Per l’attività risulta significativa unicamente la fase di ver-niciatura; altre lavorazioni meccaniche condotte e/o da condursi nello stabilimento vanno descritte unicamente per una rappresentazione del complesso dell’attività stessa.
3) Laboratori orafi.
Possono aderire all’autorizzazione generale le aziende orafe, con impianti di: a) fusione; b) microfusione;
c) lavorazione a “canna vuota” a ciclo chiuso; purché rispettino le seguenti condizioni:
1. Nell’esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono al-tresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal
D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, muta-geni o tossici per la riproduzione, a causa del loro te-nore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61; 2. Gli impianti di cui alle lettere a), b) e c) sono dotati di punti di emissione (camini) dedicati;
3. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione, con riferimento all’Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e smi:
Fase Inquinante Concentrazione
Lavorazione a canna vuota
Parte II – Tab. C
Parte II – Tab. C Fusione cera COT 50 mgC/Nmc
Fusione metallo
Parte II - Tabella B
Parte II - Tabella B Polveri 20 mg/Nmc
Prescrizioni specifiche da rispettare nell’esercizio dell’at-tività:
1)I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell’azienda interessata, con cadenza triennale. L’impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.
4) Produzione di ceramiche.
Possono aderire all’autorizzazione generale le aziende che effettuano produzione di ceramiche artistiche con impianti di:
a. prima cottura – cottura biscotto; b. decorazione; c. seconda cottura; d. terza cottura;
e. operazioni meccaniche.
purché rispettino le seguenti condizioni:
1)Nell’esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono al-tresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, muta-geni o tossici per la riproduzione, a causa del loro te-nore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61. 2)Le lavorazioni comportanti emissioni in atmosfera so-no svolte in impianti dotati di idonei sistemi per la captazione degli effluenti.
3)Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione, con riferimento all’Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e smi (in particolare ad un tenore di ossigeno del 18%):
Fase Inquinante Concentrazione
Prima cottura
Polveri
20 mg/Nmc 50 mg/Nmc Ossidi di azoto 1500 mg/Nmc Ossidi di zolfo 1500 mg/Nmc Acido Fluoridrico 5 mg/Nmc Fenoli e Aldeidi 40 mg/Nmc
Seconda cottura e cottura terzo fuoco
Polveri 20 mg/Nmc Ossidi di azoto 1500 mg/Nmc Ossidi di zolfo 1500 mg/Nmc Acido Fluoridrico 5 mg/Nmc Metalli Tabella B Fenoli e Aldeidi 40 mg/Nmc
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