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InformaImpresa 3 Venerdì 11 marzo 2011

L’autorizzazione ha una durata di quindici anni e la do-manda di rinnovo deve essere presentata almeno un an-no prima della scadenza: ovviamente se entro tale pe-riodo il gestore intende installare un impianto nuovo o trasferirlo da un luogo ad un altro o sottoporlo a mo-difica (tale da comportare una variazione di quanto già autorizzato) dovrà inoltrare una nuova domanda preven-tiva.

La domanda di autorizzazione può essere presentata: - con procedura generale (autorizzazione di carattere generale)

- con procedura ordinaria (tutti le altre lavorazioni ed attività non previste dall’autorizzazione di caratte-re generale, che producono emissioni nell’atmosfera convogliate o tecnicamente convogliabili)

Impianti ed attività soggette all’autorizzazione di carattere generale

All’articolo 272 è stabilito che l’autorità competente - Provincia - può prevedere per specifiche tipologie di at-tività e di impianti, l’emissione di autorizzazioni di carat-tere generale che saranno comuni a tutte le ditte com-prese nella specifica categoria e che presentino le carat-teristiche qui specificate.

L’elenco delle attività e degli impianti in questione (com-preso nella parte II dell’Allegato IV) ricalca sostanzial-mente l’elenco previgente delle attività a ridotto inqui-namento atmosferico così come definite dall’ex D.P.R. 25 luglio 1991 (allegato 2).

La Provincia di Vicenza ha dunque adottato, con proprio provvedimento, l’autorizzazione di carattere generale n. 247 del 29 maggio 2007 comprensiva di dieci tipologie di attività, poi aumentate a venti totali con successivo provvedimento n. 9 del 16 dicembre 2010.

Le attività comprese in questa nuova procedura autoriz-zatoria sono le seguenti: 1) Lavorazione del legno 2) Carrozzerie 3) Laboratori orafi 4) Produzione di ceramiche 5) Attività di stampa

6) Produzione calcestruzzo e gesso 7) Industrie alimentari 8) Lavorazioni meccaniche

9) Attività di cava, impianti per la lavorazione di mate-riale inerte, compresi i rifiuti inerti recuperabili di cui al D.Lgs.152/06 e smi, e betonaggio 10)Lavorazioni conciarie

11)Produzione di prodotti in vetroresina 12)Torrefazione

13)Produzione di saponi e detergenti sintetici 14)Fusione e pressofusione 15)Molitura dei cereali

16)Produzione di articoli in gomma e materie plastiche 17)Produzione di carta/cartone e similari

18)Produzione di mastici, pitture, vernici, inchiostri ed affini 19) Incollaggio 20) Impianti termici

I gestori delle attività e degli impianti sopra menzionati, per poter aderire all’autorizzazione di carattere genera-le, dovranno:

a. possedere i requisiti qualitativi e quantitativi (ad esempio, in relazione al consumo di determinate ma-terie prime, al convogliamento delle emissioni pro-dotte e quant’altro);

b. stabilito quanto al punto a. , inoltrare dunque alla Pro-vincia una domanda di adesione all’autorizzazione al-meno quarantacinque giorni prima dell’inizio dell’at-tività o dell’avviamento dell’impianto, rispettando poi le prescrizioni contenute nel provvedimento autoriz-zatorio, che regolamenta la fase di messa in esercizio

dell’intervento richiesto.

L’autorizzazione ha una durata di quindici anni ed anche in questo caso la domanda di rinnovo deve essere pre-sentata almeno un anno prima della scadenza: ovvia-mente se entro tale periodo il gestore intende installare un impianto nuovo o trasferirlo da un luogo ad un altro o sottoporlo a modifica (tale da comportare una varia-zione di quanto già autorizzato) dovrà inoltrare una nuo-va domanda preventiva.

Analizziamo ora tutte le attività sopra elencate.

IMPIANTI ED ATTIVITÀ SOGGETTE

ALL’AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE 1) Lavorazione del legno.

Possono aderire all’autorizzazione generale le aziende di lavorazione del legno , con impianti di: a)segagione;

b) lavorazioni meccaniche con macchine utensili o ma-nuali (levigatura, squadratura, fresatura, etc.); c) verniciatura ed essiccazione;

purché rispettino le seguenti condizioni:

a. Nell’esercizio delle attività non sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e non sono al-tresì utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, muta-geni o tossici per la riproduzione, a causa del loro te-nore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61. b. Le emissioni provenienti dagli impianti di cui alle let-tere a) e b) sono captate mediante apposito impianto di aspirazione, trattate mediante idoneo impianto di abbattimento e convogliate all’esterno.

c. Per gli impianti di cui alla lettera c), le fasi di appli-cazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti vengono svolte in cabine o tunnel dotati di idonei impianti di captazione degli effluenti; i fumi delle fasi di applicazione sono avviati ad un idoneo sistema di filtrazione per l’abbattimento del particola-to.

d. Il quantitativo massimo di solvente utilizzato (com-prensivo dei prodotti vernicianti e diluenti) non supe-ra le 15 tonnellate/anno per l’intero stabilimento. e. Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione:

Fase Inquinante Concentrazione

Applicazione vernice

Polveri 3 mg/Nmc Sostanze organiche totali

Parte II - Tabella D Essiccazione vernice

Sostanze orga-niche totali

50 mgC/Nmc

Lavorazioni meccaniche

Polveri 20 mg/Nmc

Prescrizioni specifiche da rispettare nell’esercizio dell’at-tività:

1)I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell’azienda interessata, con cadenza triennale. 2)Per gli impianti relativi a “lavorazioni meccaniche”, qualora il quantitativo di materie prime lavorate risul-ti superiore a 2000 Kg/g, la frequenza dell’ autocon-trollo dovrà essere annuale.

3)Per la verniciatura i limiti di cui sopra si ritengono ri-spettati in via generale e non risulta necessario alcun controllo analitico a fronte di un utilizzo di prodotti non superiori a 10 kg/g.

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