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10 Emissioni in atmosfera.
SCADENZIARIO E SOGGETTI OBBLIGATI
Come anticipato nel numero 33/2010 del notiziario tec-nico Informa Impresa l’importante scadenza di fine an-no per i gestori degli impianti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del D.P.R. 24 mag-gio 1988, n. 203 che prevedeva la presentazione entro il 31/12/2010 della domanda di rinnovo, è stata proro-gata di un anno (entro il 31/12/2011) a seguito dell’en-trata in vigore del D. Lgs. 128/2010, recante modifiche e integrazioni al D.Lgs. 152/2006, noto anche come Testo Unico Ambientale.
Nello specifico il decreto correttivo stabilisce che la nuova domanda di autorizzazione deve essere presen-tata entro i seguenti termini:
a. tra la data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto ed il 31 dicembre 2011, per stabili-menti anteriori al 1988;
b. tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autoriz-zati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
c. tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autoriz-zati in data successiva al 31 dicembre 1999.” Lo scadenziario, già pubblicato più volte nel corso degli ultimi due anni nell’allegato tecnico di Fare Impresa, In-forma Impresa, viene dunque così aggiornato, anticipan-do peraltro i termini per gli stabilimenti già autorizzati: - in data anteriore al 1° gennaio 2000 dal 31/12/2014 al 31/12/2013;
- in data successiva al 31 dicembre 1999 dal 31/12/2018 al 31/12/2015.
BREVE ANALISI DELL’ADEMPIMENTO
Con il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, il legislatore ha emanato una norma di “ri-ordino” della quasi totalità della normativa ambientale, accorpandola in un testo unico suddiviso in sei parti. La parte quinta riguarda nello specifico le “Norme in ma-teria di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” e istituisce il principio di base in merito al quale tutti gli impianti che producono emissioni devono essere autorizzati.
TUTTE LE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE AI SENSI DEL D.P.R. 203/88 DEVONO ESSERE RINNOVATE
I gestori degli impianti autorizzati, anche in via prov-visoria o in forma tacita, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, devono presentare una nuova domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 entro i seguenti termini:
a) entro il 31 dicembre 2011, per impianti anteriori al 1988;
b) tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per impianti che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
c) tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per impianti che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.
La domanda di autorizzazione da presentarsi per il rin-novo del precedente provvedimento autorizzatorio, do-vrà essere inoltrata:
1. da tutte le attività soggette;
2. seguendo la procedura ordinaria o tramite adesione all’autorizzazione di carattere generale se in possesso dei requisiti previsti;
3. entro il termine indicato comunque, anche se non so-no stati effettuati interventi e/o modifiche all’impian-
to autorizzato;
4. prima del termine indicato, qualora si intenda instal-lare un impianto nuovo o trasferirlo da un luogo ad un altro o sottoporlo a modifica (tale da comportare una variazione di quanto già autorizzato)
La mancata presentazione della domanda nei termini sopra richiamati comporta la decadenza della preceden-te autorizzazione.
COME FARE A PRESENTARE LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE Modulistica
La domanda di autorizzazione alle emissioni nell’atmo-sfera, deve essere presentata su apposita modulistica, scaricabile dal sito internet della Provincia di Vicenza
(www.provincia.vicenza.it ) o reperibile presso gli uffici della Confartigianato di Vicenza - Faiv al Settore Am-biente provinciale di via Enrico Fermi (per informazioni scrivere a p.carmignato@vi.artigianinet.com o telefonare allo 0444/386754)
Cosa dice la normativa
All’articolo 269 è stabilito che il gestore che intende in-stallare un impianto nuovo o trasferirlo da un luogo ad un altro o sottoporlo a modifica (tale da comportare una variazione di quanto già autorizzato) presenta all’autori-tà competente (nella regione del Veneto è la Provincia) una domanda di autorizzazione.
Per il rilascio dell’autorizzazione ed una volta ricevuta la richiesta, la Provincia dovrà fissare entro i successivi 30 giorni una conferenza di servizi nel corso della quale verranno contestualmente esaminati anche altri proce-dimenti amministrativi (ad esempio urbanistici ed edili-zi o relativi all’attivazione di una attività da considerarsi insalubre).
Eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse alla Provincia entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta; l’autorità competente si pronun-cerà entro un termine di 120 giorni o, in caso di integra-zione della domanda di autorizzazione, di 150 giorni. L’autorizzazione stabilisce:
a) le modalità di captazione e di convogliamento degli effluenti gassosi e/o delle polveri per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili;
b)per le emissioni convogliate o di cui è stato dispo-sto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore;
c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finaliz-zate ad assicurarne il contenimento (la Provincia di Vi-cenza dispone che il gestore dell’impianto autorizzato si confronti con lo Spisal dell’U.l.s.s. territorialmente competente, al fine di ottenere una specifica approva-zione riguardante la reimmissione dell’aria depurata o depolverata all’interno dell’ambiente di lavoro); d) il periodo che deve intercorrere tra la messa in eserci-zio e la messa a regime dell’impianto e la data entro cui devono essere comunicati i dati relativi alle emis-sioni effettuate nonché il numero dei campionamenti da realizzare.
L’autorità che effettua i controlli ispettivi è l’Arpav ter-ritorialmente competente (Arzignano per l’area Ovest, Thiene per l’area Centro Nord, Bassano del Grappa per l’area Est e Altopiano di Asiago, Vicenza per l’area Cen-tro e Sud).
Arpav effettua, di norma, il primo accertamento circa il contenuto della domanda di autorizzazione ed il rispet-to delle prescrizioni contenute dell’autorizzazione con-seguente, entro sei mesi dalla data di messa a regime dell’impianto.
2 InformaImpresa Venerdì 11 marzo 2011
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