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« Previous Page Table of Contents Next Page »dizionali ai tributi diretti. Dubbi permangono in merito ad eventuali iscrizioni a ruolo per mancati versamenti di ritenute d’imposta, imposte sostitutive e di “altre impo-ste indirette”- quest’ultime ricordate nella citata circola-re n. 4 - e per recuperi di eventuali crediti d’imposta non spettanti. Sul tema è stato sollecitato un chiarimento uf-ficiale. Nessun dubbio, dovrebbe esserci, invece, in rela-zione alla possibilità, anche in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali di poter utilizzare eventuali crediti, sia erariali che contributivi, a compensazione di even-tuali debiti diversi da imposte erariali (quali debiti con-tributivi, diritti camerali, ecc). Il secondo comma dell’ar-ticolo 1 del decreto stabilisce che la compensazione è ammessa anche per gli oneri accessori relativi alle im-poste erariali iscritte a ruolo, e quindi per sanzioni e in-teressi, così come per aggi e spese a favore dell’agente della riscossione, che sono espressamente menzionate; il provvedimento non fa esplicito riferimento agli inte-ressi di mora, ma si ritiene che debbano essere ricom-presi anch’essi. Nel testo del provvedimento viene, in-vece, fatto esplicito riferimento alla circostanza che il meccanismo della compensazione si applicherà anche nel nuovo sistema di riscossione che entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° luglio : gli avvisi di accertamento per imposte dirette ed Iva costituiranno titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica al contribuente e risulteranno quindi compensabili le imposte erariali (e relativi accessori) risultanti dagli accertamenti esecutivi da riscuotere mediante l’agente della riscossione. Si ricorda, per completezza di informazione, che sempre nella circolare n. 4 viene inclusa anche l’IRAP nel nuovo sistema di riscossione delle somme dovute a seguito di accertamento.
Il decreto attuativo, come peraltro la norma, precisa che è ammessa la possibilità di effettuare il pagamento, an-che parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali.
L’articolo 2 del decreto attuativo riguarda le modalità di effettuazione della compensazione rinviando ad una apposita risoluzione dell’Agenzia delle entrate. Il giorno 21 febbraio 2011 è stato emanato il citato documen-to di prassi con il quale sono state definite le modalità operative.
Il decreto stabilisce, inoltre, che gli agenti della riscos-sione e l’Agenzia potranno stipulare apposita convenzio-ne per la trasmissione telematica dei modelli F24 per conto dei contribuenti utilizzando il servizio Entratel : il contribuente potrà, quindi, conferire al concessionario apposita autorizzazione all’invio del modello F24 tra-mite il canale Entratel in suo nome e per suo conto, pro-cedendo così all’effettuazione della compensazione, op-pure potrà scegliere di provvedere direttamente o per il tramite di un professionista.
Il pagamento dell’importo iscritto a ruolo tramite com-pensazione può avvenire anche in modo parziale ed in questo caso il contribuente, sulla base di quanto stabi-lito dall’articolo 4 del decreto, è tenuto a comunicare preventivamente all’agente della riscossione le posizio-ni debitorie da estinguere. In assenza di tale comunica-zione l’imputazione dei pagamenti avverrà iniziando dai ruoli più vecchi (art. 31 del D.P.R. n. 602/1973). Laddove si riscontrino versamenti eccedenti l’ammonta-re del debito, l’articolo 5 del provvedimento stabilisce che l’istanza per il rimborso non dovrà essere inoltrata all’Agenzia, ma direttamente al concessionario : a tal fi-ne, la norma impone all’agente della riscossione la veri-fica presso l’amministrazione competente circa l’effetti-va sussistenza del credito utilizzato dal contribuente in compensazione.
Il nuovo sistema si deve “interfacciare” con i vincoli già esistenti nel sistema, ed al riguardo l’articolo 6 preci-
sa come rimangano, comunque, in vigore le disposizioni relative al controllo preventivo dell’utilizzo in compen-sazione dei crediti Iva e l’obbligo per i titolari di parti-ta Iva di presentare i modelli F24 esclusivamente in via telematica.
LA RISOLUZIONE N. 18 DEL 21 FEBBRAIO 2011
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 18 del 21 feb-braio 2011, ha fornito i chiarimenti necessari per effet-tuare la compensazione delle somme iscritte a ruolo per debiti erariali, con crediti erariali compensabili. Pertanto, ferma l’effettiva operatività del nuovo codice tributo, per la quale sono richiesti solitamente un paio di giorni, sarà materialmente possibile estinguere cartelle scadute utilizzando i crediti compensabili.
Dal punto di vista operativo, comunque, la scelta dell’Am-ministrazione è stata quella di utilizzare il modello F24 Accise , in quanto il medesimo riporta una sezione spe-cifica (sezione accise/monopoli) nella quale è possibile esplicitare solo importi a debito evitando, in tal modo, possibili errori nella compilazione del modello. Nella sezione ricordata, dovranno essere compilate le seguenti colonne:
- Ente: indicare R;
- Prov: indicare la provincia di competenza dell’agente della riscossione presso il quale pende il ruolo, utiliz-zando le sigle della “tabella T2 Sigle province” rintrac-ciabile sul sito dell’Agenzia delle entrate; - Codice tributo: RUOL;
- Importi a debito versati: indicare l’ammontare del ruolo, in modo totale o per la parte che si intende estinguere; - le colonne codice identificativo, mese e anno di riferi-mento, invece, non devono essere compilate.
Equitalia, sulla base delle informazioni contenute sul modello F24 accise, dovrà incrociare i dati pervenuti con le informazioni contenute nel proprio sistema informati-vo. Problemi possono sorgere nella misura in cui, in rela-zione al medesimo contribuente, sia presente più di un ruolo scaduto. In tal senso, dovrebbe essere di ausilio la disposizione contenuta nell’articolo 4 del decreto attua-tivo ove viene previsto che, in caso di pagamento solo di una parte delle somme dovute, il contribuente deve, pre-ventivamente, comunicare all’agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere secondo modalità de-finite dall’agente stesso. Al riguardo, presumibilmente Equitalia emanerà apposite istruzioni operative. Il credito che si vuole utilizzare in compensazione an-drà normalmente indicato nella sezione propria di rife-rimento ; così, se si intende utilizzare un credito IRES, si dovrà compilare la sezione Erario, ecc. , tenendo anche conto, come già affermato, che, con il richiamato decreto, anche l’IRAP e le addizionali sono da considerarsi tributi erariali a tutti gli effetti, sia come ipotesi di iscrizione a ruolo, sia come credito utilizzabile.
FISCO
17 Servizi internazionali. IVA intracomunitaria.
Regime di non imponibilità della prestazione di trasporto di beni collegata ad una cessione all’esportazione.
Con la risoluzione 20 dicembre 2010 n. 134/E, l’Agen-zia delle entrate ha precisato che quando l’operazione principale consiste nel trasferimento di un bene da uno Stato membro verso un Paese extra-UE questa è qualifi-cabile come una cessione all’esportazione.
Per l’Agenzia delle entrate tale assunto ha una propria base giuridica nella normativa comunitaria. In particola-re, l’art. 146, par. 1, lettera a), della Direttiva 2006/112/ CEE, considera tali “le cessioni di beni spediti o traspor-tati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunità”.
22 InformaImpresa Venerdì 11 marzo 2011
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