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Pertanto, tenuto conto che la prestazione di trasporto dei beni è collegata ad una cessione all’esportazione,

la stessa prestazione gode del regime agevolato di cui all’art. 9, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, che considera, tra l’altro, non imponibili “i trasporti rela-tivi a beni in esportazione”. La disciplina generale rela-tiva all’IVA intracomunitaria sulle prestazioni di servizi prevede che, se le operazioni di trasporto di beni sono rese fra soggetti passivi di imposta, le prestazioni rela-tive al trasporto intracomunitario e non intracomunita-rio di beni rilevano territorialmente in base alla regola generale del luogo di stabilimento del committente del servizio (art. 7-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972). Il chiarimento è stato sollecitato da una società che ven-de all’ingrosso materiali lapidei ed ha come unico mer-cato di riferimento un Paese extracomunitario, l’Arabia Saudita. Tale attività si attua attraverso l’acquisto dei be-ni presso un fornitore operante in uno Stato membro UE e il successivo trasferimento dei medesimi nel mercato saudita, senza transitare per il territorio italiano, a cura di un proprio agente mandatario senza rappresentanza. La società ha, infatti, attribuito l’incarico ad un agente di provvedere alla spedizione della merce, tramite nave, direttamente dal Paese membro del fornitore al Paese extra-UE. L’Agenzia qualifica il rapporto giuridico inter-corrente tra la società italiana e l’agente tra quelle rien-tranti nella categoria del mandato senza rappresentan-za, nel quale il mandatario assume e acquista in nome proprio rispettivamente gli obblighi e i diritti derivanti dal compimento dell’affare trattato per conto del man-dante. Nella risoluzione è chiarito che, in questo caso, le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario sen-za rappresentanza sono considerate prestazioni di servi-zi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario, a norma dell’articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972. In forza di tale rapporto contrat-tuale, quindi, la natura giuridica delle prestazioni rese dal mandatario al mandante è la stessa di quelle rese o ricevute in nome proprio e per conto del mandante stesso (cfr. ris. 27 agosto 2009 n. 242/E). Ciò premes-so, posto che la prestazione relativa al trasferimento dei beni resa nei propri confronti dall’agente si considera effettuata in Italia, in base alla regola del luogo di sta-bilimento del committente soggetto passivo (art. 7-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972), la società ha chiesto conferma se a tale prestazione fosse appunto applicabi-le la disposizione dell’articolo 9, primo comma, n. 2 del D.P.R. n. 633/72 che qualifica non imponibili i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importa-zione temporanea nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all’im-posta in dogana. L’Agenzia delle entrate ha confermato la tesi avanzata dalla società istante. In pratica, il trasfe-rimento di materiale lapideo, acquistato da una società in un altro Paese Ue e dalla stessa affidato a un agente incaricato della spedizione diretta (e senza tappe) verso l’Arabia Saudita, fruisce dello stesso regime agevolato di non imponibilità Iva applicato all’operazione principa-le che, in questo caso, è una cessione all’esportazione. Nella fattispecie esaminata, l’Agenzia risponde inoltre in relazione agli adempimenti formali, rilevando che, per la predetta prestazione di servizio, esiste l’obbligo di au-tofatturazione per il committente nazionale, benché la medesima non sia imponibile (artt. 17, comma 2, e 21, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972).

Quanto precede vale a condizione che il prestatore non sia residente nel territorio dello Stato poiché, in caso contrario, si applicano le normali regole in tema di fat-turazione.

In merito infine all’obbligo di compilazione degli elenchi Intrastat, è stato osservato che il medesimo non sussiste

per le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato in cui è stabilito il destinatario (art. 50, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993; cfr. circolare n. 36 del 2010, parte I, punto 5).

FISCO

18 Monitoraggio fiscale. Il momento in cui

si verifica il presupposto per l’esonero dall’obbligo di presentazione del modulo RW. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 10 dicembre 2010, n. 128.

L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito ai casi di esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Nella fattispecie è stata chiesta all’Agenzia delle entrate una consulenza giuridica su quale sia, con riferimento alla condizione soggettiva di soggetto eso-nerato dagli obblighi di compilazione del modulo RW,

il momento in cui si verifica il presupposto di esonero e per quanto tempo detta condizione di esonero debba sus-sistere. La consulenza è stata sollecitata con riguardo al conto corrente di appoggio dello stipendio ed alle atti-vità finanziarie e patrimoniali detenute all’estero da ta-lune specifiche categorie di lavoratori. In particolare la richiesta è stata avanzata con riferimento al riconosci-mento della condizione soggettiva di “diplomatico” o di “frontaliere” dei soggetti che prestano la propria attività al di fuori del territorio dello Stato italiano.

Al fine di individuare correttamente il momento in cui va verificato il presupposto soggettivo di esonero con riferimento alla condizione di “diplomatico” o di “fronta-liere”, l’Agenzia ha ritenuto utile con la risoluzione sopra richiamata svolgere alcune considerazioni di seguito ri-portate. L’obbligo di monitoraggio fiscale sussiste qualo-ra il contribuente detenga al termine del periodo d’im-posta (al 31/12) attività estere di natura finanziaria ed investimenti all’estero, attraverso i quali possono esse-re conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. L’obbligo sussiste qualora l’ammontare complessivo del-le attività finanziarie e patrimoniali, complessivamente considerate, supera l’importo di 10.000 euro al 31 di-cembre del periodo d’imposta di riferimento.

Pertanto, al fine di beneficiare dell’esonero dagli obbli-ghi in questione, la condizione soggettiva di “diplomati-co” o di “frontaliere” deve innanzitutto sussistere alla da-ta del 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, considerato che a tale data il contribuente deve verifica-re i presupposti di compilazione del modulo RW (ossia l’esistenza all’estero delle predette attività).

In sostanza, quindi, a tale data il lavoratore “pubblico” non deve essere rientrato in Italia e il dipendente “priva-to” deve ancora prestare la propria attività lavorativa in una zona di frontiera o in un Paese limitrofo.

Inoltre, l’Agenzia ritiene che tali condizioni debbano es-sere caratterizzate da un elemento di continuità non es-sendo sufficiente, ai fini dell’esonero dagli obblighi di monitoraggio, che la condizione di lavoratore all’este-ro sia verificata esclusivamente al termine del periodo d’imposta. A tal fine, l’attività lavorativa può considerarsi prestata all’estero in via continuativa qualora sia svol-ta per un numero di giorni maggiore di 183 nell’arco dell’anno. Ai fini del calcolo dei giorni, il periodo da con-siderare non deve necessariamente risultare ininterrotto essendo sufficiente che il soggetto presti la propria at-tività all’estero per più di 183 giorni nel periodo d’im-posta.

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InformaImpresa 23 Venerdì 11 marzo 2011

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