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* ove vi sia una cabina di spruzzatura

Prescrizioni specifiche da rispettare nell’esercizio dell’at-tività:

1)I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell’azienda interessata, con cadenza triennale;. 2)I limiti di cui sopra si ritengono rispettati in via ge-nerale e non risulta necessario alcun controllo anali-tico a fronte di un utilizzo di colle non superiore a 20 kg/g.

3)In alternativa al controllo analitico del parametro “So-stanze organiche totali” la ditta potrà dimostrare il ri-spetto dei limiti alle emissioni in atmosfera mediante predisposizione di un bilancio di massa fra il quanti-tativo di prodotti utilizzati e le emissioni derivanti dal loro utilizzo.

4)L’impresa dovrà tenere a disposizione dell’autorità di controllo un registro, da compilarsi con frequenza al-meno mensile, dal quale risulti la quantità utilizzata di ogni tipo di prodotto pronto all’uso, indicando la percentuale di solvente organico in esso contenuto. 5)L’impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali.

20) Impianti termici

- civili con potenza termica nominale compresa tra 3 e 10 MW

- anche ad uso produttivo con potenza termica nomi-nale fino a 6 MW Premesso che

a) è impianto termico civile: impianto termico la cui pro-duzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al ri-scaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l’im-pianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell’edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;

b) non è dovuta autorizzazione di cui al titolo I per gli impianti termici civili di potenzialità inferiore a 3 MW indipendentemente dal combustibile utilizzato; c) al fine di stabilire le soglie di applicazione si deve considerare l’insieme degli impianti;

d) la legge 13 luglio 1966, n. 615, il decreto del Presi-dente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, e il titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 continuano ad applicarsi agli im-pianti termici assoggettati al titolo I della parte quinta al del presente decreto, fino alla data in cui è effettuato l’adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 281, comma 3;

e) gli impianti termici civili non risultavano disciplina-ti dal DPR 203/88 e al riguardo si richiamano pertanto le pertinenti disposizioni di cui all’art.281 “I gestori de-gli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigo-re della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il 1° settembre 2013 o nel più breve termine stabilito dall’autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento è soggetto a tale autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell’articolo 269 o dell’artico-lo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012;

f) i seguenti impianti ancorché non dediti esclusivamen-te a riscaldamento civile, non sono soggetti ad autoriz-zazione:

1)Impianti di combustione, compresi i gruppi elettroge-ni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all’allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o

a biodiesel.

2)Impianti di combustione alimentati ad olio combusti-bile, come tale o in emulsione, di potenza termica no-minale inferiore a 0,3 MW.

3)Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW. 4)Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all’in-terno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di de-purazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l’attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dal-la parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate.

5)Impianti di combustione, compresi i gruppi elettroge-ni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all’allegato IX alla parte quinta del pre-sente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW.

6)Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenera-zione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

7)Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenera-zione alimentati a benzina di potenza termica nomi-nale inferiore a 1 MW.

8)Impianti di combustione connessi alle attività di stoc-caggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferio-re a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio.”

L’Adesione comporta il rispetto delle seguenti condizio-ni:

1)Possono aderire all’autorizzazione generale i gestori responsabili di impianti termici civili di potenza termi-ca compresa tra 3 e 10 MW e gli impianti ad utilizzo non civile e/o promiscuo, con potenza termica inferio-re a 6 MW.

2)Gli impianti rispettano i limiti in emissione di cui all’allegato I parte III, alla parte V del D.Lgs 152/06 e smi.

3)Gli impianti utilizzano esclusivamente i combustibili previsti per gli impianti di cui al titolo I dall’allegato X alle condizioni previste.

4)I fumi di combustione hanno punti di emissione dedi-cati.

Prescrizioni specifiche da rispettare nell’esercizio dell’at-tività:

1)I limiti sopra indicati dovranno essere controllati, da parte dell’azienda interessata, con cadenza annuale. 2)L’impresa dovrà rispettare le Prescrizioni generali. Allo scopo di consentire il rilevamento dei principali da-ti caratteristici, relativi alla conduzione dei focolari, gli impianti termici devono essere dotati di due apparec-chi misuratori delle pressioni relative (riferite a quella atmosferica) che regnano rispettivamente nella camera di combustione ed alla base del camino, per ciascun fo-colare di potenzialità superiore ad 1,16 MW. I dati for-niti dagli apparecchi indicatori a servizio degli impianti termici aventi potenzialità superiore a 5,8 MW, anche se costituiti da un solo focolare, devono essere riportati su di un quadro raggruppante i ripetitori ed i registrato-ri delle misure, situato in un punto riconosciuto idoneo per una lettura agevole da parte del personale addetto alla conduzione dell’impianto termico. Tutti gli apparec-chi indicatori, ripetitori e registratori delle misure devo-no essere installati in maniera stabile e devono essere tarati.

Per le biomasse devono trovare riscontro le seguenti condizioni particolari:

- Salvo il caso in cui i materiali classificati come bio-massa derivino da processi direttamente destinati alla

12 InformaImpresa Venerdì 11 marzo 2011

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