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loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della parte quarta del citato decreto, la possibilità di utilizzare tali biomasse e’ subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottopro-dotti dalla precedente parte quarta, che dovrà essere certificata dalla ditta secondo lo schema allegato;

- Al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emis-sione previsti dal presente decreto, le condizioni ope-rative devono essere assicurate, alle normali condizio-ni di esercizio, anche attraverso:

a) l’alimentazione automatica del combustibile (non ob-bligatoria se la potenza termica nominale di ciascun sin-golo impianto di cui al titolo I è inferiore o uguale a 1 MW);

b) il controllo della combustione, anche in fase di avvia-mento, tramite la misura e la registrazione in conti-nuo, nella camera di combustione, della temperatura e del tenore di ossigeno, e la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nomina-le di ciascun singolo impianto e’ inferiore o uguale a 3 MW);

c) l’installazione del bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto e’ inferiore o uguale a 6 MW);

d) la misurazione e la registrazione in continuo, nell’ef-fluente gassoso, della temperatura e delle concentra-zioni di monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (non obbligatoria se la potenza ter-mica nominale complessiva e’ inferiore o uguale a 6 MW). La misurazione in continuo del tenore di vapore ac-queo può essere omessa se l’effluente gassoso cam-pionato viene essiccato prima dell’analisi.

Prescrizioni generali

1. Nel caso si tratti di nuova installazione o trasferimen-to, modifica sostanziale l’impresa deve:

a. comunicare alla Provincia ed all’Arpav, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di messa in esercizio; b. effettuare, per ciascun punto di emissione interessato, un controllo analitico nei primi dieci giorni di marcia controllata dell’impianto, trasmettendo alla Provincia i referti analitici entro i successivi 45 giorni; c. comunicare alla Provincia ed all’Arpav, con almeno 15 giorni di anticipo, la data in cui intende effettuare i prelievi necessari per il primo controllo analitico. 2. Per stabilimenti esistenti l’impresa deve effettuare il primo controllo analitico con prelievo entro 60 gior-ni dall’adesione, dando comunicazione con almeno 15 giorni di anticipo della data di prelievo alla Provincia e

all’Arpav e trasmettendo alla Provincia i referti analiti-ci entro i successivi 45 giorni. Qualora l’adesione ven-ga effettuata contestualmente per modifica di impianti esistenti e/o ampliamento di attività con installazione nuovi impianti e per prosecuzione esercizio impianti esi-stenti il prelievo potrà essere effettuato entro 70 gior-ni dall’adesione. Dai controlli analitici di cui al presente punto sono esclusi i punti di emissione che non subisco-no modifiche e per i quali è già in essere un controllo analitico disposto ai sensi del D.lgs 152/06.

3. Durante gli autocontrolli devono essere determinate, nelle più gravose condizioni di esercizio dell’impianto produttivo, sia le portate degli effluenti, sia le concen-trazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. I dati relativi ai controlli devono essere ripor-tati su apposito registro allegando i certificati analitici ed i verbali di campionamento e tenuti a disposizione dell’autorità competente al controllo per almeno 5 anni. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06 e smi.

4. Le metodologie di campionamento e analisi devono essere quelle utilizzate dal Servizio Laboratori di AR-PAV, riportate nel sito specifico http://ippc.arpa.veneto. it/. Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di AR-PAV faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L’azienda può cambiare le metodiche analitiche, previa comunicazione ad ARPAV, la quale si esprime in merito. 5. La ditta dovrà sempre provvedere ad una corretta gestione e manutenzione dei propri sistemi di abbatti-mento secondo un apposito piano, da presentare con-testualmente all’adesione e che, in assenza di diverse determinazioni, diventerà un obbligo da rispettare. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito regi-stro da tenersi a disposizione dell’autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06 e smi. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell’Arpav entro le otto ore successive.

6. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavora-zioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettua-te dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall’accertamento.

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InformaImpresa 13 Venerdì 11 marzo 2011

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