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Per l’abitazione principale sono previste le seguenti de-trazioni:

- detrazione fissa pari a 200 euro , che va ripartita tra i vari contitolari in base all’effettiva destinazione dell’immobile.

- detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spettante per i soli anni 2012 e 2013 (tale detrazione non può superare l’importo massimo di euro 400).

12) RES - TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI (ARTICOLO 14)

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (RES), che va a sostitu-ire TARSU e TIA.

Sono obbligati al pagamento del nuovo tributo comu-nale tutti i soggetti che possiedono, occupano o deten-gono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsia-si uso adibiti, comunque suscettibili di produrre rifiuti. Sarà commisurata alla quantità e qualità medie ordina-rie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazio-ne agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di criteri che saranno stabiliti con un apposito Regola-mento da emanare entro il 31.10.2012 , e sarà calcola-ta sull’ 80% della superficie catastale.

13)NUOVA MISURA ADDIZIONALE REGIONALE (ARTICOLO 28)

A decorrere dall’ anno d’imposta 2011 , l’ aliquota di ba-se dell’addizionale regionale IRPEF viene aumentata da 0,9% all’ 1,23% , anche per le Regioni a statuto spe-ciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano.

14)IMPOSTA DI BOLLO STRAORDINARIA SULLE ATTIVITÀ SCUDATE (ARTICOLO 19, COMMI 6 - 11)

A decorrere dall’ anno 2011 è dovuta un’imposta di bollo annuale straordinaria sulle attività finanziarie an-cora segregate, che sono state oggetto di emersione ai sensi del D.L. n. 78/2009 e del D.L. n. 350/2001. La misura base dell’imposta è pari al 4 per mille .

Per gli anni 2012 e 2013 sarà pari, rispettivamente, al 10 e al 13,5 per mille.

Il valore imponibile su cui calcolare l’imposta di bol-lo è costituito dalle attività ancora segretate al 31.12 dell’anno precedente.

Per il solo anno 2012 si fa riferimento alla data del 6.12.2011.

Tale imposta è trattenuta a cura degli intermediari abi-litati presso i quali è in corso la segregazione e versata

entro il 16 febbraio di ogni anno.

L’imposta è dovuta anche per le attività che alla data del 6.12.2011 sono state in tutto o in parte dismesse, nella misura una tantum del 10 per mille.

L’omesso versamento viene sanzionato con un importo pari all’imposta non versata.

Le disposizioni di attuazione saranno definite con un provvedimento direttoriale.

15)IMPOSTA SUGLI IMMOBILI

E ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTI ALL’ESTERO (ARTICOLO 19, COMMI DA 13 A 23)

A decorrere dall’anno di imposta 2011 è dovuta, da parte di persone fisiche residenti, un’imposta sul va-lore:

- degli immobili ubicati all’estero e a qualsiasi uso de-stinati

- delle attività finanziarie detenute all’estero Per gli immobili , l’imposta è stabilita in misura pari al-

lo 0,76% del valore risultante nell’atto di acquisto o in mancanza di quello di mercato ed è dovuta proporzio-nalmente alla quota e ai mesi di possesso.

Per le attività finanziarie , l’imposta è pari ad:

- 1 per mille, per gli anni 2011 e 2012 - 1,5 per mille, a decorrere dall’anno 2013

del valore di mercato delle suddette attività, rilevato al termine di ogni anno solare ed, in mancanza, secondo il valore nominale di rimborso.

Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, dall’imposta così determinata, sia con riferimento agli immobili che alle attività finanziarie, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l’eventuale credito

scaturente da imposte patrimoniali versate nello Stato estero di detenzione.

Le disposizioni di attuazione saranno definite con un provvedimento direttoriale.

16)NUOVA MISURA IMPOSTA DI BOLLO

SU ESTRATTI CONTO E STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 19, COMMI DA 1 A 5, 24)

Dal 1° gennaio 2012 l’imposta di bollo applicabile a:

- estratti conto inviati da banche e poste sarà in misu-ra fissa, pari a:

- euro 34,20 per le persone fisiche , con esenzione per valori medi annui di giacenza non superiori a 5.000 euro.

- euro 100,00 per gli altri soggetti.

- prodotti e strumenti finanziari sarà in misura propor-zionale al valore di mercato, o in mancanza, al valore nominale o di rimborso, pari a:

- 1 per mille, per il 2012 - 1,5 per mille dal 2013.

con un minimo di euro 34,20 e, limitatamente al 2012, un massimo di euro 1.200.

17)AUMENTO DELLE ALIQUOTE IVA (ARTICOLO 18)

E’ stata eliminata la disposizione che prevedeva l’ab-battimento delle detrazioni e agevolazioni nelle misu-re del 5% per il 2012 e del 20% dal 2013.

In luogo di tale previsione è stato stabilito che, qualora la riforma delle agevolazioni fiscali prevista dal DL n. 98/2011, che realizza un risparmio di 13.119 milioni di euro per il 2013 e 16.400 milioni di euro per il 2014, non dovesse entrare in vigore entro il 30.09.2012, le aliquote IVA del 10% e del 21% saranno aumentate: - di due punti percentuali dal 1° ottobre 2012 , pas-sando rispettivamente al 12% e al 23%

- di un ulteriore 0,5%a decorrere dal 1° gennaio 2014,

passando rispettivamente al 12,5% e al 23,5%.

18)SUPER BOLLO AUTO

(ARTICOLO 16, COMMI 1 E 15-TER)

A decorrere dal 1° gennaio 2012 l’addizionale era-riale della tassa automobilistica, istituita con il D.L. n. 98/2011, viene inasprita ed è pari a 20,00 euro per ogni Kw di potenza superiore ai 185 Kw.

Per effetto di quanto previsto dal comma 15-ter l’im-posta si riduce in funzione della data di costruzione,

rispettivamente: - al 60% decorsi 5 anni, - al 30% decorsi 10 anni, - al 15% decorsi 15 anni

per non essere più dovuta passati 20 anni.

Inoltre, a decorrere dal 1° maggio 2012 per le imbar-cazioni è dovuta una tassa annuale di stazionamento, su base giornaliera, determinata in funzione della loro lunghezza.

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12 InformaImpresa Venerdì 10 febbraio 2012

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