Page 11 - Schema

This is a SEO version of Schema. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

- esonero dalla tenuta del registro dei beni ammortiz-zabili;

- esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dell’acconto Iva.

Per aderire a tale regime agevolato è necessario eser-citare apposita opzione nella dichiarazione dei redditi

presentata nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione del regime.

La prima opzione, per applicare il regime agevolato dal 2013, deve essere effettuata in UNICO 2012.

In caso di mancato rispetto degli obblighi posti come condizione per accedere al regime, i contribuenti: - perdono il diritto alle agevolazioni previste, e • sono soggetti ad una sanzione amministrativa da 1.500 a 4.000 euro.

6) STUDI DI SETTORE –ACCERTAMENTO PER SOGGETTI CONGRUI E COERENTI (ARTICOLO 10, COMMI DA 9 A 13)

I contribuenti soggetti agli studi di settore che: - dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultati dall’applicazione degli studi stessi (congrui); - abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comu-nicazione dei dati ai fini degli studi di settore, indi-cando fedelmente tutti i dati previsti;

- sulla base dei dati comunicati risultino anche coe-renti;

a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’im-posta 2011 potranno beneficiare dei seguenti vantag-gi:

- preclusione dall’accertamento induttivo;

- riduzione a tre anni dei termini per l’accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva;

- assoggettamento ad accertamento sintetico solo se il reddito risultante eccede di almeno 1/3 quello di-chiarato.

7) OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

DELLE MOVIMENTAZIONI DEI CONTI CORRENTI (ARTICOLO 11, COMMI DA 2 A 4-BIS)

A decorrere dal 1° gennaio 2012 , gli operatori finanzia-ri sono obbligati a comunicare periodicamente all’ana-grafe tributaria tutte le movimentazioni dei rapporti fi-nanziari intrattenuti con i contribuenti, ad esclusione di quelle eseguite tramite bollettino di conto corrente postale di importo unitario inferiore a 1.500 euro. Le informazioni potranno essere utilizzate dall’Agen-zia delle Entrate per l’individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione, da sottoporre a controllo fiscale.

Le modalità di comunicazione saranno stabilite con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

8) NUOVI LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE (ARTICOLO 12, COMMI 1, 1-BIS E 11)

Dal 6 dicembre 2011 è stato ridotto da 2.500 a 1.000 euro il limite per i trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi.

È fatto obbligo di adeguare il saldo dei libretti di de-posito bancari o postali al portatore al nuovo limite o, in alternativa, di estinguere i libretti entro il 31 marzo 2012.

Le infrazioni commesse fino al 31 gennaio 2012 non comportano l’applicazione delle sanzioni previste.

9) PROROGA DELLA RATEAZIONE DEI RUOLI (ARTICOLO 10, COMMI 13-BIS E 13-TER)

In caso di comprovato peggioramento della propria si-tuazione di difficoltà, il contribuente che ha già ottenu-

to una dilazione da Equitalia può chiedere la proroga per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 72 mesi , solo una volta e a condizione che non sia interve-nuta la decadenza dal beneficio della rateazione. La rateazione decade quando il contribuente omette il versamento della prima rata o di due rate successive. È possibile anche stabilire rate variabili di importo cre-scente per ciascun anno.

Possono beneficiare della proroga anche i soggetti che avevano ottenuto la dilazione di pagamento entro la data di entrata in vigore della Legge di conversione, ma che entro tale data non avevano pagato la prima rata o, successivamente, due rate degli importi dovuti, a con-dizione che non abbiano già fruito di analoga dilazione prevista dal DL n. 225/2010.

10)DILAZIONE AVVISI BONARI

(ARTICOLO 10, COMMI 13-DECIES E 13-UNDECIES) Non è più necessario prestare idonea garanzia per le dilazioni di pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni, di importo superiore a 50.000 euro.

Inoltre, anche per le dilazioni degli avvisi bonari, il mancato adempimento:

- della prima rata, entro il termine previsto; oppure

- di una rata diversa dalla prima, entro il termine di pa-gamento di quella successiva;

comporta la decadenza del beneficio della dilazione e le somme vengono iscritte a ruolo.

11)IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (ARTICOLO 13, COMMI DA 1 A 13)

A decorrere dal 2012 viene introdotta l’imposta muni-cipale unica (IMU).

Presupposto dell’imposizione è il possesso di immobili, compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore catastale ai fini ICI , ai sensi del D.Lgs. n. 504/92).

Per i fabbricati , tale valore si ottiene applicando alle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplica-tori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catasta-le D/5

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catasta-le A/10 (uffici)

- 60 per gli immobili produttivi classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/5 (tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gen-naio 2013)

- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catasta-le C/1 (negozi).

Per i terreni agricoli , tale valore si ottiene applicando al reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un molti-plicatore pari a 130.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli pro-fessionali iscritti alla previdenza agricola il moltiplica-tore è pari a 110.

L’aliquota di base dell’imposta è dello 0,76% , e può es-sere aumentata o diminuita dai Comuni fino a 0,3 punti percentuali.

L’aliquota per l’abitazione principale e le relative per-tinenze è ridotta allo 0,4% e può essere aumentata o diminuita dai Comuni fino a 0,2 punti percentuali.

InformaImpresa 11 Venerdì 10 febbraio 2012

Page 11 - Schema

This is a SEO version of Schema. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »