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SICUREZZA

3 Riduzione del premio Inail in relazione agli

interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

Le domande devono essere presentate all’INAIL entro il 28/02/2012. Aziende in attività da oltre un biennio. Con il decreto 03/12/2010 de Ministeri del lavoro e dell’economia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16/02/2011, è stata definita una diversa e più vantag-giosa (rispetto a prima) riduzione del tasso medio di ta-riffa. I vantaggi di seguito riportati riguardano in par-ticolare i soggetti che hanno trascorso i primi due anni dall’inizio dell’attività.

Trascorsi quindi i primi due anni dalla data di inizio at-tività, l’INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igie-ne nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle di-sposizioni del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavo-ro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori – anno del periodo, determinata come segue:

Lavoratori – anno Riduzione

Fino a 10 30% da 11 a 50 23% da 51 a 100 18% da 101 a 200 15% 201 a 500 12% oltre 500 7%

Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione in questione, deve presentare specifica istan-za, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indica-zioni definiti a tal fine dall’INAIL. Il provvedimento di riconoscimento della riduzione del tasso medio di pre-venzione, viene adottato a seguito dell’attuazione da parte del datore di lavoro, nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di la-voro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.

Termine per la presentazione dell’istanza e a chi va inoltrata

Entro il 28/02 dell’anno per il quale la riduzione è ri-chiesta (29 febbraio se è bisestile). L’istanza, a pena inammissibilità, deve essere presentata alla compe-tente sede territoriale dell’INAIL, unitamente alla do-cumentazione prescritta. Per la definizione dell’istan-za INAIL può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato.

Quando viene rilasciato il provvedimento di accoglimento o diniego dell’istanza

Il provvedimento viene comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento en-tro 120 giorni dalla data della domanda.

Da quando decorre la riduzione (se riconosciuta)

La riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applica-ta in sede di regolazione del premio assicurativo dovu-to per lo stesso anno.

Verifica della mancanza dei requisiti

In qualsiasi momento, venga riscontrata la mancanza dei requisiti previsti per la riduzione del premio, l’INAIL procede all’annullamento della riduzione concessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, non-ché all’applicazione delle vigenti sanzioni civili e am-ministrative. Il relativo provvedimento motivato è co-municato dall’INAIL al datore di lavoro con lettera rac-comandata con avviso di ricevimento.

Informazioni e assistenza possono essere richieste al settore Sicurezza di Confartigianato Vicenza (tel. 0444 168420/430 mail: sicurezza@confartigianatovicenza.it).

SICUREZZA

4 Riduzione del tasso medio di tariffa Inail

(riduzione del premio Inail). Il nuovo modulo per la domanda di riduzione per le aziende in attività da almeno un biennio.

Il nuovo modulo di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa, prevede:

- la scheda informativa generale: praticamente si ri-portano i dati anagrafici dell’azienda, il P.A.T. e la ma-tricola INPS. Inoltre il titolare dell’azienda chiede la riduzione del tasso medio di tariffa e dichiara di es-sere consapevole che la concessione del beneficio è subordinata all’accertamento degli obblighi contri-buti ed assicurativi. Dichiara inoltre che nei luoghi di lavoro sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro, e che sono stati effettuati nel 2011 interventi di mi-glioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro.

- L’elenco dei possibili interventi effettuati sui quali calcolare il punteggio per arrivare ad ottenere il be-neficio. Il punteggio deve essere almeno pari a 100. Gli interventi devono essere relativi ad almeno due diverse sezioni di riferimento ad eccezione della se-zione A, che riguarda gli interventi particolarmente rilevanti. Di seguito riportiamo le sezioni cui fanno riferimento gli interventi:

- Sezione A– interventi particolarmente rilevanti - Sezione B – prevenzione e protezione - Sezione C– attrezzature, macchine e impianti - Sezione D – sorveglianza sanitaria - Sezione E – Formazione

- Sezione F – Interventi connessi alla specifica tipolo-gia contrattuale

- Sezione G – Lavoratori stranieri

- Sezione H – Gestione dei contratti d’appalto e/o d’opera

- Sezione I – Cantieri temporanei o mobili - Sezione L–Attività di trasporto

- Sezione M – Infortuni stradali e mobilità sostenibile - Sezione N –Altro (ulteriori interventi migliorativi) In allegato il modulo della domanda, le istruzioni e il questionario per la valutazione della responsabilità so-ciale per le imprese.

Il settore sicurezza della Confartigianato di Vicenza, ha attivato un servizio di assistenza per la predisposizione della domanda di riduzione del premio INAIL. Per in-formazioni: tel. 0444 168420/430–e.mail sicurezza@ confartigianatovicenza.it

Per ulteriori approfondimenti consultare i file:

- Modulo domanda riduzione premio INAIL.pdf

- istruzioni compilazione modulo di domanda riduzione premi.pdf

- Questionario Responsabilità Sociale - SGSL - Selezione fornitori.pdf

alla notizia 451 su www.informaimpresa.it

InformaImpresa 13 Venerdì 10 febbraio 2012

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