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FISCO

5 La Manovra Monti.

Con la pubblicazione sul S.O. n. 276/L alla G.U. 27.12.2011, n. 300 è entrata in vigore, a decorrere dal 28.12.2011 (giorno successivo a quello di pubblica-zione), la Legge 22.12.2011, n. 214 di conversione del DL n. 201/2011, c.d. “Salva Italia”. Nell’iter di conver-sione è stata sostanzialmente confermata la maggior parte delle novità di natura fiscale previste dalla ver-sione originaria del citato Decreto, come di seguito il-lustrato.

1) ACE –AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ARTICOLO 1)

A decorre dal periodo di imposta 2011 è stata intro-dotta a favore di: - soggetti IRES

- persone fisiche e società di persone in contabilità or-dinaria

una deduzione dal reddito d’impresa pari al rendimen-to nozionale degli incrementi del Patrimonio netto ri-spetto alla consistenza al 31.12.2010.

Ai fini del calcolo del patrimonio di riferimento , occorre considerare:

- variazioni in aumento - conferimenti in denaro

- utili accantonati a riserva, con esclusione di quelle indisponibili

- variazioni in diminuzione

- riduzioni di Patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti

- acquisti di partecipazioni in società controllate - acquisti di aziende e rami di aziende.

Per le aziende e società di nuova costituzione rileva tutto il patrimonio conferito.

Esclusivamente per il primo anno di applicazione dell’agevolazione, il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso è quello risultante dal bilancio di esercizio decurtato dell’utile conseguito. Agli incrementi del capitale proprio si applica l’aliquo-ta del 3% per i primi 3 anni di applicazione; succes-sivamente, a decorrere dal quarto periodo di imposta, l’aliquota verrà determinata con un D.M. da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le disposizioni di attuazione saranno emanate con D.M. entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della leg-ge di conversione del decreto.

2) DEDUCIBILITÀ IRAP SUL COSTO DEL LAVORO (ARTICOLO 2)

A decorrere dal periodo di imposta 2012 l’IRAP relati-va alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti, sarà ammessa in deduzione ai fini IRES e IR-PEF.

Inoltre, vengono incrementate le deduzioni IRAP fisse per i lavoratori a tempo indeterminato: - di sesso femminile

- di età inferiore a 35 anni (a prescindere dal sesso) che passano da 4.600 a 10.600 euro, ulteriormente elevate ad euro 15.200 per Abruzzo, Basilicata, Cala-bria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

3) DETRAZIONE 36% A REGIME (ARTICOLO 4, COMMI DA 1 A 9)

A decorrere dal 1° gennaio 2012, viene introdotto nel TUIR il nuovo articolo 16-bis “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqua-lificazione energetica degli edifici”, che porta “a regime”

l’agevolazione del 36%, finora oggetto di più provvedi-menti di proroga.

La detrazione si calcola sempre sulle spese documen-tate fino ad un importo massimo di euro 48.000 per periodo d’imposta e unità immobiliare.

Restano valide tutte le altre disposizioni attualmente vigenti.

Le novità introdotte dalla Manovra Monti riguardano, invece:

- la nuova detraibilità delle spese sostenute a seguito di danneggiamento dell’immobile per eventi calami-tosi, per i quali sia stato dichiarato lo stato d’emer-genza, e delle spese di bonifica per l’amianto; - la scomparsa della rateazione abbreviata per i contri-buenti oltre i 75 anni;

- il caso del decesso dell’avente diritto, stabilendo che la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per in-tero all’erede solo nel caso in cui quest’ultimo con-servi la detenzione materiale e diretta del bene.

4) PROROGA DELLA DETRAZIONE 55% (ARTICOLO 4, COMMA 10)

La detrazione 55% relativa agli interventi per il rispar-mio energetico è prorogata per tutto il 2012 con le stesse modalità del 2011.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 , la detrazione 55% sarà disciplinata dalla nuova disposizione di cui all’ar-ticolo 16-bis, comma 1, lettera h, e di fatto assorbita nella detrazione 36%.

5) REGIME PREMIALE PER FAVORIRE

LA TRASPARENZA (ARTICOLO 10, COMMI 1 - 8)

A decorrere dal 1° gennaio 2013 a favore di:

- imprese individuali (anche in forma di impresa co-niugale o familiare) - professionisti che provvedano:

a) all’invio telematico all’Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute, del-le risultanze degli acquisti e delle cessioni non sog-gette a fattura;

b)all’accensione di un c/c dedicato ai movimenti dell’at-tività esercitata;

verranno riconosciute le seguenti agevolazioni: - predisposizione automatica, a cura dell’Agenzia delle Entrate, di:

- liquidazioni periodiche IVA; - modelli di versamento F24; - dichiarazione IVA; - modello 770 semplificato; - modello CUD;

- soppressione dell’obbligo di certificazione dei corri-spettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale; - anticipazione del termine di compensazione del cre-dito Iva;

- abolizione dell’obbligo del visto di conformità per le compensazioni superiori a 15.000 euro;

- esonero dalla presentazione delle garanzie per i rim-borsi Iva;

- esclusione dagli accertamenti induttivi di cui all’art. 39 DPR n. 600/73 e art. 54 DPR n. 633/72 per i con-tribuenti non soggetti agli studi di settore;

- riduzione a 3 anni del termine di decadenza per gli accertamenti ai fini IRPEF ed IVA.

In aggiunta a queste agevolazioni, per i contribuenti in regime di contabilità semplificata è previsto anche: - determinazione del reddito IRPEF in base al principio di cassa;

- predisposizione automatica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP; - esonero dalla tenuta delle scritture contabili;

10 InformaImpresa Venerdì 10 febbraio 2012

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