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Così, nell’esempio riportato nella circolare, viene chia-rito che nel caso di una società costituita nel 2009, che abbia subito nei primi tre periodi d’imposta di attività perdite per complessivi € 50.000 e che nel 2012 su-bisca una perdita ulteriore di € 10.000, la stessa potrà utilizzare per intero e senza limiti temporali le perdite generate nei primi tre periodi d’imposta, mentre la per-dita relativa al periodo d’imposta 2012 sarà utilizzabi-le nei limiti dell’ottanta per cento del reddito imponibi-le, secondo la nuova regola ordinaria.

IL REGIME DELLE PERDITE NELL’AMBITO DELLA TRASPARENZA E DEL CONSOLIDATO FISCALE

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 53/E fornisce chiarimenti sul nuovo regime di riportabilità delle per-dite nei casi di trasparenza fscale ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR e nel caso di consolidato fscale ai sensi dell’articolo 118 del TUIR. La circolare sottoli-nea che, per entrambi i regimi, la novità circa la ripor-tabilità delle perdite non interferisce sulle possibilità di compensazione intersoggettiva che si generano in costanza di opzione. Pertanto, nel periodo di validità di questi regimi, il socio della trasparente continua a compensare al 100% il proprio reddito con la perdita assegnata e così la consolidante utilizza integralmente, nel modello Cnm (Consolidato nazionale e mondiale), le perdite e i redditi assegnati alla fscal unit dalle di-verse società. La regola dell’80% va invece applicata alle perdite sorte prima dell’esercizio dell’opzione sia della trasparenza che del consolidato (che vengono ri-portate internamente da parte del soggetto che le ha generate), come pure alle perdite che la trasparente non assegna perché eccedenti il limite della quota di patrimonio netto del socio, nonché a quelle che la con-solidante riporta a nuovo nel caso in cui la dichiarazio-ne del gruppo evidenzi un risultato negativo.

1. Regime della trasparenza di cui all’articolo 115 del TUIR e riporto delle perdite

La circolare n. 53/E dell’Agenzia delle entrate contiene

chiarimenti in merito al regime delle perdite nell’am-bito delle società trasparenti di cui all’articolo 115 del TUIR, sia con riguardo alla società partecipata sia con riguardo ai soggetti partecipanti.

Come noto l’art. 115 del TUIR disciplina il regime di trasparenza nell’ambito delle società di capitali e, in particolare, delle società di capitali i cui soci sono altre società di capitali.

Nell’ambito del regime della trasparenza fscale, l’ar-ticolo 115, comma 3, terzo e quarto periodo, del TUIR stabilisce, la regola dell’utilizzo esclusivo in capo a cia-scun soggetto delle perdite formatesi nei periodi d’im-posta antecedenti quello di esercizio dell’opzione. Tali perdite risultano, pertanto, utilizzabili solo dai soggetti che le hanno realizzate per ridurre i redditi dai medesi-mi prodotti. Non si genera secondo l’Agenzia delle en-trate, alcuna commistione tra le perdite pregresse ge-neratesi ante regime e i redditi imputati per trasparen-za dalla società partecipata ai soci.

Il nuovo regime di riporto illimitato determina alcuni effetti in ordine alle modalità di impiego delle perdi-te:

a) formatesi in capo alle società (partecipata e parteci-panti) prima dell’ingresso nel regime;

b) utilizzabili dai soci partecipanti nell’ambito del regi-me della trasparenza.

Esempio 2

Società Alfa e Società Beta, entrambe partecipanti del-la Società partecipata T.

Nell’anno n, le società Alfa e Beta hanno conseguito perdite per un importo rispettivamente pari a €18.000 e €15.000; nell’anno n+1, le due società esercitano l’opzione per la trasparenza in qualità di partecipan-ti, ciascuna in misura pari al 50% del patrimonio della società T, la quale dispone di perdite pregresse pari a 10.000 euro.

Nell’anno n+1, le società Alfa, Beta e T hanno consegui-to un reddito per un ammontare pari rispettivamente a € 20.000, 15.000 e 12.000.

Col. A Soci

Col. B Perdita anno n

Col. C Reddit o anno n+1

Col. D Perdita utilizzabile nell’anno n+1

Col. E Perdita residua anno n+1

Col. F Reddito netto nell’anno n+1 dato dalla somma dei singoli redditi più quello della partecipata T di 2.400/2=1.200€. Alfa 18.000 20.000 20.000*80%=16.000 2.000 4.000+ 1.200=5.200 Beta 15.000 15.000 12.000*80%=12.000 3.000 3.000+ 1.200=4.200

Società partecipata

Perdita anno n

Reddito anno n+1

Perdita scomputabile anno n+1

Reddito netto anno n+1

Reddito imputato per trasparenza pro –quota ai

soci

T 10.000 12.000 12.000*80%= 9.600

12.000-9.600= 2.400

2.400/2=

1.200

Alfa e Beta possono scomputare perdite pregresse in misura pari all’ottanta per cento del reddito autonoma-mente prodotto. Le perdite utilizzabili nell’anno n+1 risultano rispettivamente 16.000 e 12.000, mentre le perdite residue ancora disponibili in compensazione dei propri redditi futuri ammontano a 2.000 e a 3.000 euro. Il reddito risultante in capo ad Alfa e Beta dopo lo scomputo sul proprio reddito delle perdite pregresse è pari rispettivamente a 5.200 e 4.200 euro (colonna F), essendo stato a loro imputato per trasparenza il reddi-to della società partecipata T, pari complessivamente a 2.400 euro.

La circolare 53/E prosegue chiarendo che le regole previste dall’articolo 84 del TUIR non producono alcun effetto sulle perdite realizzate dalla società partecipa-ta in costanza di regime e imputate ai soci: si tratta, secondo l’Agenzia delle entrate, di “perdite di periodo” trasferite ai soci nel limite del patrimonio netto conta-bile della società trasparente riferibile a ciascun socio. Al riguardo è richiamata la disposizione contenuta nell’articolo 7, comma 2, del D.M. 23 aprile 2004, re-cante “Disposizioni applicative del regime di tassazio-ne per trasparenza nell’ambito delle società di capitali di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico delle im-

6 InformaImpresa Venerdì 27 gennaio 2012

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