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lancio di esercizio;

- garantisce un effetto di stabilizzazione sul gettito, attesa la tassazione in misura percentuale del reddi-to prodotto (20%) anche in presenza di perdite ripor-tate a nuovo.

1. Ambito soggettivo

La circolare n. 53/E circoscrive l’ambito applicativo del-la nuova disciplina relativa al riporto delle perdite di impresa ai soggetti IRES, contemplati nell’articolo 73 del TUIR, in quanto la nuova disciplina è esclusivamen-te contenuta nell’art. 84 del TUIR, prevedendo tuttavia alcune espresse esclusioni.

I soggetti coinvolti dalla nuova disciplina sono: - società per azioni;

- società in accomandita per azioni; - società a responsabilità limitata,

- società cooperative e società di mutua assicurazio-ne;

- società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001;

- società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Sta-to;

- enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di atti-vità commerciali;

- società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territo-rio dello Stato.

Risultano esclusi dalla nuova disciplina per effetto del rinvio operato dall’articolo 143, comma 2, del TUIR alle disposizioni dell’articolo 8 del TUIR, gli enti non com-merciali che esercitano attività di impresa di cui alla lettera c) dell’articolo 73 del TUIR.

L’Agenzia conferma, infne, che non risultano interessati dalle modifche alla disciplina del riporto delle perdi-te di impresa i soggetti IRPEF in regime di contabilità ordinaria, per i quali continua ad applicarsi il limite del riporto quinquennale ai sensi del comma 3 del citato articolo 8 del TUIR.

2. Ambito oggettivo

La nuova disciplina prevede che non si applichi più il li-mite temporale quinquennale del riporto in avanti del-le perdite sostituendolo con un limite quantitativo “di periodo” relativamente all’utilizzo in misura forfetaria pari all’ottanta per cento del reddito imponibile.

L’Agenzia precisa che il nuovo limite non impedisce la possibilità di utilizzo integrale delle perdite in quanto la fnalità dell’intervento è quella di “modulare” l’am-montare complessivo delle perdite compensabili in cia-scun periodo di imposta.

Al fne di far meglio comprendere le modalità di utiliz-zo della nuova regola di riporto delle perdite di impre-sa, nella circolare 53/E sono illustrati degli esempi.

Esempio 1

La società ALFA dispone di perdite pregresse relative all’anno n in misura pari a 18.000 euro e consegue un reddito di 20.000 nell’anno n+1; in base alle nuove re-gole, si ha:

Soc. ALFA anno n anno n+1 Perdita -18.000 Perdita

utilizzabile -16.000= (80*20.000)

Reddito +20.000

Reddito

imponibile +4.000

Perdita residua -2.000

Come illustrato nell’esempio 1, la perdita utilizzabile nell’anno n+1 ammonta a euro 16.000 – pari all’ot-tanta per cento del reddito prodotto [80% * 20.000]. Il reddito imponibile risulta, pertanto, pari a euro 4.000 [20.000 – 16.000] e la perdita residua “spendibile” nei successivi periodi d’imposta ammonta a euro 2.000 [18.000 - 16.000].

L’Agenzia evidenzia che, nell’esempio sopra illustrato, l’effetto fnale derivante dal nuovo sistema di riporto delle perdite consiste nel tassare, comunque, nell’eser-cizio n+1 il venti per cento del reddito prodotto.

3. Decorrenza delle nuove disposizioni normative

Nella circolare viene precisato che le nuove regole in materia di riporto delle perdite esplicano effcacia a partire dal periodo di imposta in corso al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 98. Per-tanto per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, le nuove regole si rendono applicabi-li già in sede di determinazione del reddito imponibile relativo al 2011.

La disposizione contenuta nel comma 9 dell’articolo 23 del D.L. 98/2011 è altresì applicabile anche alle perdi-te maturate nei periodi di imposta anteriori a quello di entrata in vigore della disposizione in commento. La scelta dell’Agenzia discende dalla volontà di evitare la gestione di un doppio binario in relazione alle per-dite maturate in vigenza dell’articolo 84 ante e post modifca legislativa.

Infne, l’Agenzia precisa che formano oggetto della nuo-va disciplina esclusivamente le perdite risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento (6 luglio 2011). Per i soggetti con perio-do di imposta coincidente con l’anno solare, delle per-dite realizzate negli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Risultano escluse dal nuovo regime di ripor-to delle perdite quelle relative al periodo di imposta 2005, non più riportabili per decorso del limite tempo-rale quinquennale previsto dalla previgente disciplina.

LA DISCIPLINA DELLE PERDITE PER LE SOCIETA’ NEO COSTITUITE

Con riferimento alle modalità di riporto delle perdite realizzate dalle società neocostituite nei primi tre pe-riodi d’imposta, l’Agenzia nel riconfermare per tali sog-getti il sistema di riporto in misura piena delle per-dite generate nei primi tre esercizi, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva, rileva che è stata espunta la precisazione “senza alcun limi-te di tempo” contenuta nella previgente formulazione dell’art. 84, comma 2, del TUIR, non più signifcativa at-teso il venir meno del limite temporale all’utilizzo delle perdite nell’ambito del nuovo regime ordinario basato sul riporto illimitato delle stesse.

Inoltre, viene precisato, nella circolare in argomento, che il limite di utilizzo delle perdite previsto dalla di-sciplina in esame non si applica alle perdite generate

“nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzio-ne” , le quali sono dunque utilizzabili senza alcun limi-te temporale e quantitativo . In altri termini, l’Agenzia precisa che il rinvio alle “modalità previste al comma 1” dell’articolo 84, nel testo modifcato, non attiene alla mi-sura delle perdite utilizzabili, le quali, se maturate nei pri-mi tre periodi d’imposta, sono utilizzabili per l’intero im-porto.

InformaImpresa 5 Venerdì 27 gennaio 2012

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