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poste sui redditi”, secondo la quale le perdite fscali ec-cedenti il limite del patrimonio netto contabile restano nella disponibilità esclusiva della società partecipata e si computano in diminuzione del proprio reddito se-condo le modalità previste dall’articolo 84 del TUIR. L’eventuale perdita trasferita dalla società partecipata ai soci e da tali soci non integralmente compensata co-stituisce un componente negativo di reddito utilizzabi-le dai soci nei periodi di imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del proprio reddito imponibile complessivo.

Esempio 3

Nell’anno n di ingresso nel regime di trasparenza, la società Alfa e la società Beta conseguono un reddito pari rispettivamente a 13.000 e 15.000 euro, mentre la partecipata T consegue una perdita fscale di 35.000 euro, imputata pro quota – in misura pari al 50% - ai due soci, Alfa e Beta.

I soci Alfa e Beta possono scomputare integralmente la “perdita di periodo” loro imputata per trasparenza dalla partecipata T, in pari importo di 17.500 euro, conse-guendo l’azzeramento del proprio reddito e una perdi-ta residua spendibile nei successivi esercizi di importo rispettivamente pari a 4.500 e 2.500 euro.

Reddito

anno n+1

Perdita residua anno

n

Reddito imponibile anno n+1

Soc. Alfa 20.000 4.500 20.000 - 4.500 + 5.000 = 20.500

Soc. Beta 15.000 2.500 15.000 - 2.500 + 5.000 = 17.500

Soc. T 10.000/2= 5.000

Anno n Reddito di periodo Perdita di periodo Perdita residua Soc. Alfa 13.000 17.500 -4.500 Soc. Beta 15.000 17.500 -2.500 Soc . T 35.000

Nell’anno successivo, ad Alfa e Beta verrà imputato il reddito complessivo di T pari a 10.000, in pari quota di 5.000 euro ciascuna:

A fronte di un reddito complessivo nell’anno n+1 pa-ri rispettivamente a 25.000 (20.000 + 5.000) euro 20.000 (15.000 + 5.000) euro, Alfa e Beta possono uti-lizzare integralmente le loro perdite residue dell’anno n in quanto inferiori all’ottanta per cento del reddito complessivo di periodo.

In sintesi, la perdita generata da parte della società tra-sparente andrà assegnata ai soci senza l’obbligo di ap-plicazione del limite quantitativo stabilito nella misura dell’80%, invece, le perdite che sono maturate prece-dentemente all’opzione sconteranno direttamente in capo a chi le ha prodotte il limite quantitativo dell’80% così come le perdite che la trasparente non assegna in considerazione del fatto che le stesse sono eccedenti la quota di patrimonio netto del socio.

2. Regime di trasparenza di cui all’articolo 116 e riporto delle perdite

Si applicano le medesime considerazioni svolte sopra nei confronti dei soggetti che esercitano l’opzione per il regime di trasparenza fscale delle società a ristret-ta base proprietaria ai sensi dell’articolo 116 del TUIR [c.s. piccola trasparenza].

L’Agenzia delle entrate ricorda, con la circolare in argo-mento che si tratta delle perdite:

- formatesi in capo alla società partecipata prima dell’esercizio dell’opzione;

- eccedenti la quota di patrimonio netto contabile del-la società partecipata riferibile a ciascun socio. L’estensione dei medesimi criteri di trasferibilità delle perdite anche in capo alle società in regime di traspa-renza fscale ai sensi dell’articolo 116 del TUIR risul-ta secondo l’Agenzia delle entrate coerente con il dato normativo, in quanto:

- l’articolo 116, comma 2, del TUIR contiene un espres-so rinvio, tra l’altro, alle disposizioni del terzo perio-do del comma 3 dell’articolo 115, concernente la tra-

sferibilità delle perdite fscali ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al patrimonio netto contabile della partecipata;

- l’articolo 14, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 2004 estende le disposizioni dettate nell’am-bito della trasparenza fscale di cui all’articolo 115 del TUIR, ove compatibili, alle società a ristretta base proprietaria in regime di trasparenza.

Diversamente, la nuova disciplina di cui all’articolo 84 del TUIR non produce alcun effetto in capo ai soggetti che esercitano l’opzione per il regime in esame in qua-lità di soci, in quanto trattasi di soggetti che applicano le disposizioni sul riporto delle perdite di cui all’artico-lo 8 del TUIR.

Regime del consolidato e riporto delle perdite

Con riguardo al regime del consolidato, l’art. 118, co. 2, del TUIR vieta l’utilizzo delle perdite maturate dal-le società del gruppo prima dell’esercizio dell’opzione per il regime del consolidato. Ne deriva che le uniche perdite utilizzabili dalla fscal unit in sede di consolida-mento sono quelle maturate dalle società partecipanti in costanza di regime. Deriva che il nuovo articolo 84 del TUIR produce effetti sulle modalità di impego del-le perdite:

a) formatesi in capo alle società rientranti nel perime-tro di consolidamento prima dell’ingresso nel regi-me;

b) utilizzabili dalla consolidante nell’ambito della tas-sazione di gruppo, nei periodi d’imposta di validità dell’opzione.

Esempio 4

Le società Alfa e Beta conseguono nell’anno n per-dite fscali per importi rispettivamente pari a 18.000 e 15.000 e nell’anno n+1 optano per la tassazione di gruppo con la consolidante C. Nel medesimo anno n+1,

InformaImpresa 7 Venerdì 27 gennaio 2012

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