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della tipologia del registro di carico e scarico cui è sog-getta l’azienda.

AMBIENTE - ENERGIA

3 SISTRI. Il MUD (o Mudino) per i dati dei

rifiuti del 2010 prorogato al 30/04/2011. Probabilmente con le modalità degli anni precedenti.

Con l’emanazione della normativa sul Sistri, le aziende che erano in possesso del dispositivo USB, avrebbero dovuto “caricare”, in apposito spazio del Sistri, i dati del MUD, entro il 31/12/2010. Era evidentemente impos-sibile, non solo per la poca chiarezza della normativa o per il fatto che molte aziende dichiaravano il non funzionamento del dispositivo USB per accedere al re-gistro cronologico, ma anche per il semplice fatto che per tale data non era stato ancora definito come e dove inserire i dati in questione.

Al momento non è ancora nota la modalità di presen-tazione della dichiarazione ambientale annuale (MUD). Le possibilità sono due: o si fa come gli anni prece-denti, oppure verrà predisposto un apposito spazio nel Sistri dove sarà possibile inserire i dati che verranno richiesti. Si rimane quindi in attesa di disposizioni mi-nisteriali.

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4 SISTRI. Il trasporto dei propri rifiuti. Si torna

indietro. Chi lo fa, deve scegliere il Sistri o il registro dei rifiuti. Stabilito l’obbligo e subito prorogato al 31/05/2011.

Fra i soggetti tenuti ad aderire al Sistri, non sono con-template le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi. Possono comun-que aderire al Sistri volontariamente. Questo oppor-tunità è prevista all’articolo 1, comma 4, del decreto 17/12/2009 del Ministero dell’Ambiente. Tale indi-cazione è confermata dall’art. 16, comma 1, del dlgs 205/2010, che modifica e sostituisce alcuni articoli del testo unico sull’ambiente. In particolare il nuovo art. 188/ter, comma 2, lettera b) del dlgs 152/2006, esten-de la possibilità di aderire volontariamente al Sistri, non più solo alle aziende che trasportano propri rifiuti speciali non pericolosi, ma anche agli enti:

“possono aderire al Sistri,….su base volontaria..gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti spe-ciali non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8.”

Purtroppo con l’articolo 190 del dlgs 152/2006, viene precisato che “ i soggetti …che non hanno aderito su base volontaria al Sistri (quindi anche chi effettua il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi), hanno l’ob-bligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni de-vono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavo-rativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. ….Se la produzione annua di rifiuti non ec-cede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, questi soggetti, possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse,…. .”. Ci troviamo quindi in una situazione in cui, quello che alcuni anni fa si era ottenuto, cioè l’eliminazione di tale obbligo, viene oggi riproposto come nulla fosse. Ogni commento è ovviamente superfluo, in quanto la deci-sione di riproporre tale adempimento, è veramente in-

credibile.

Il nuovo obbligo entrava in vigore il 25 dicembre 2010, ma con il decreto del Ministero dell’ambiente del 22/12/2010 (entrato in vigore lo stesso giorno di pubblicazione – 28/12/2010) è stato prorogato al 31 maggio 2011.

Non si condivide dunque l’interpretazione che diversi soggetti stanno sostenendo, con la quale propongono l’immediato obbligo di tenuta del registro dei rifiuti per il trasporto di quelli propri non pericolosi, per il solo fatto che ancora non abbiano aderito al Sistri (sempre che poi lo facciano).

Per completezza di informazione si riporta il nuovo com-ma 8, dell’art. 212, del dlgs 152/2006:

“I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effet-tuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri ri-fiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti i 30 kg o 30 litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 a condizione che tali operazioni co-stituiscano parte integrante ed accessoria dell’organiz-zazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un’apposita sezio-ne dell’Albo in base alla presentazione di una comu-nicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Al-bo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi 30 giorni. Con la co-municazione l’interessato attesta sotto la sua respon-sabilità, ai sensi dell’art. 21 della legge 241 del 1990: …a) la sede dell’impresa, l’attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) l’avvenuto versamento del di-ritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabi-le ai sensi……. . L’iscrizione deve essere rinnovata ogni dieci anni e l’impresa è tenuta a comunicare ogni va-riazione intervenuta successivamente all’iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14/04/2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate en-tro un anno dalla data di entrata in vigore della presen-te disposizione.”

AMBIENTE - ENERGIA

5 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281

del 01/12/2010 il Decreto 27/09/2010 del Ministero dell’Ambiente riguardante la “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto 03/08/2005”.

Il decreto stabilisce i criteri e le procedure di ammissi-bilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal dlgs 13/01/2003, n. 10 (attuazione della direttiva 1999/31/CE – discariche di rifiuti). Si riporta-no alcuni degli aspetti del decreto:

- I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica. Per accertare l’ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono impie-gati i metodi di campionamento e analisi di cui all’al-legato 3 di questo decreto.

- Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolo-si hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ulti-me hanno un livello di tutela ambientale superiore

InformaImpresa 3 Venerdì 28 gennaio 2011

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