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« Previous Page Table of Contents Next Page »a quelle per rifiuti inerti, è ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l’ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un li-vello di tutela superiore.
- Al fine di determinare l’ammissibilità dei rifiuti in cia-scuna categoria di discarica, il produttore (quindi non il detentore) dei rifiuti è tenuto ad effettuare la ca-ratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiu-ti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l’ultimo trattamento effettuato. - La caratterizzazione di base è obbligatoria per qual-siasi tipo di rifiuto ed è effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell’allegato 1 di questo decre-to. Deve essere effettuata in corrispondenza del pri-mo conferimento e ripetuta ad ogni variazione signi-ficativa del processo che origina i rifiuti e, comun-que, almeno una volta l’anno. Al produttore dei rifiuti spetta la responsabilità di garantire che le informa-zioni fornite per la caratterizzazione siano corrette. I requisiti fondamentali per la caratterizzazione di ba-se sono:
- Fonte e origine dei rifiuti
- Le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiu-ti (descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti)
- Descrizione del trattamento dei rifiuti effettuati ai sensi dell’art. 7, comma 1 del dlgs 13/01/2003, n. 36 o una dichiarazione che spieghi perché tale tratta-mento non è considerato necessario
Articolo 7– comma 1 - Dlgs 36/2003 Rifiuti ammessi in discarica
1 - I rifiuti possono essere collocati in discarica solo do-po trattamento. Tale disposizione non si applica: a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamen-te fattibile;
b)ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al rag-giungimento delle finalità di cui all’articolo 1, ridu-cendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l’ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vi-gente.
- I dati della composizione dei rifiuti e sul comporta-mento del percolato quando presente - Aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia) - Codice dell’elenco europeo dei rifiuti
- Per i rifiuti pericolosi: le proprietà che rendono peri-colosi i rifiuti, a norma dell’allegato III della direttiva 91/689/CEE del 12/12/1991 del Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi
- La categoria di discarica alla quale i rifiuti sono am-missibili
- Se necessario, le precauzioni supplementari da pren-dere alla discarica
- Un controllo diretto ad accertare se sia possibile rici-clare o recuperare informazioni
- Le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rien-trano tra le esclusioni di cui all’art. 6, comma 1, del dlgs 36/2003.
Articolo 6 – comma 1 – dlgs 36/2003 Rifiuti non ammessi in discarica
1- Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti:
a) rifiuti allo stato liquido.
b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell’alle-gato 1 al decreto legislativo n. 22 dei 1997;
c) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%;
d) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale >5%;
e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - Categoria di rischio H9 ai sensi dell’allegato I al decreto legi-slativo n. 22 del 1997 e ai sensi del decreto del Mi-nistro dell’ambiente 26 giugno 2000, n. 219;
f) rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell’allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997:
g) rifiuti della produzione di principi attivi per bioci-di, come definiti ai sensi dei decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari co-me definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194:
h) materiale specifico a rischio di cui al decreto del Mi-nistro della sanità in data 29 settembre 2000, e suc-cessive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta uf-ficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio disciplinati dal decreto legislativo 14 di-cembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivati;
i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB co-me definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in quantità superiore a 50 ppm;
l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossi-ne e furani in quantità superiore a 10 ppb;
m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da Cfc e Hcfc, o rifiuti contaminati da Cfc e Hcfc in quan-tità superiore al 0,5 % in peso riferito al materiale di supporto;
n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non iden-tificate o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull’uomo e sull’ambiente non siano noti:
o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a parti-re da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm;
p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 31/12/2010.
2- È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di ren-derli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all’ar-ticolo 7.
- Per ottenere le informazioni relative alla caratte-rizzazione di base è necessario sottoporre i rifiuti a caratterizzazione analitica. Le determinazioni delle caratteristiche dei rifiuti, la gamma delle determina-zioni richieste e il rapporto tra caratterizzazione dei rifiuti e verifica della loro conformità dipendono dal tipo di rifiuti. Ai fini della caratterizzazione analitica si individuano due tipologie di rifiuti:
- Rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo
- Rifiuti non generati regolarmente
Su queste due tipologie di rifiuti l’allegato 1 del de-creto detta alcune specifiche
- Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di 5 anni. Ai sensi del dlgs 36/2003, l’art. 2, comma 1, lettera o) viene definito chi è il gestore: il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizza-zione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestio-ne successiva alla chiusura della discarica.
La normativa stabilisce inoltre verifiche di conformità, a carico del gestore, per stabilire se i rifiuti, possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfi-no i criteri di ammissibilità previsti dal decreto. Per l’ammissione in discarica, il gestore deve sottoporre ogni carico di rifiuti ad ispezione e controllare la docu-mentazione attestante che il rifiuto è conforme ai crite-
4 InformaImpresa Venerdì 28 gennaio 2011
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