InformaImpresa 01 - 2014 - page 26

della fase di invio, costituisce, a tutti gli effetti, formale
comunicazione degli esiti, da intendersi perfezionata
alla scadenza del predetto termine di 7 giorni. L’orario
di registrazione delle domande telematiche, inviate con
le modalità sopra evidenziate, secondo cui è compilato il
suddetto elenco, determina la priorità per la concessione
dei contributi in base alle risorse finanziarie disponibili
per ciascun asse di finanziamento.
Criteri di precedenza a parità di posizione
Nel caso di ex aequo delle domande collocate nell’ultima
posizione dell’elenco cronologico utile per l’ammissibili-
tà al contributo l’ordine viene stabilito secondo seguenti
criteri da applicarsi nella sequenza sotto indicata:
- contributo richiesto minore
- importo del progetto maggiore
- maggior numero di lavoratori interessati dal proget-
to
- data iscrizione alla CCIAA meno recente.
Pertanto beneficeranno del contributo le imprese che,
ordinate in base agli ulteriori criteri descritti, rientreran-
no nei limiti delle risorse disponibili.
Invio della documentazione
a completamento della domanda
Le imprese dichiarate ammissibili al contributo, a pena
di esclusione, dovranno far pervenire, con le modalità
previste stabilite nell’avviso pubblico INAIL, alla Sede
INAIL territorialmente competente,
entro il termine di 30
giorni decorrente dal ricevimento della comunicazione di
ammissibilità del progetto:
- la copia della domanda telematica generata dal siste-
ma debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante dell’impresa;
- tutti gli altri documenti, previsti per la specifica tipolo-
gia di progetto, indicati nella colonna 2 degli allegati
1,2 o 3 dell’avviso pubblico INAIL.
Ai fini della verifica del termine perentorio dei 30 giorni
di cui sopra sarà valida la data di invio del messaggio
di posta elettronica certificata con il quale si inoltrano
la domanda e i relativi allegati. Per data dell’invio si
intende la data di presa in carico del gestore di posta
elettronica certificata del mittente.
Verifica tecnico amministrativa
Nel rispetto del termine di centoventi giorni decorren-
te dalla scadenza dei 30 giorni dal ricevimento della
domanda e degli altri documenti, l’INAIL procederà al
riscontro di quanto inviato dall’impresa allo scopo di
verificare l’effettiva sussistenza di tutti gli elementi
dichiarati nella domanda on-line e la corrispondenza
con i parametri che hanno determinato l’attribuzione
dei punteggi.
Espletata la suddetta verifica, la Sede INAIL territorial-
mente competente, qualora ravvisi la mancanza di uno
o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza
di uno o più dei documenti trasmessi ai requisiti pre-
visti dal avviso pubblico, invita l’impresa ad integrare
la documentazione e/o a fornire chiarimenti. Qualora
l’impresa non provveda ad ottemperare alla richiesta di
integrazione dei documenti entro il termine perentorio
di venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento del
suddetto invito, la domanda non verrà ammessa.
I termini di conclusione del procedimento sono sospesi
dalla data di spedizione della richiesta di integrazione
documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento
dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque,
per non più di venti giorni.
Le imprese la cui domanda sia stata dichiarata non am-
messa, anche solo parzialmente, potranno presentare
osservazioni, tramite posta elettronica certificata, entro
10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione,
chiedendo il riesame.
I termini sono altresì sospesi dalla data di spedizione
del provvedimento di non ammissione, anche solo par-
ziale, fino all’eventuale ricevimento delle osservazioni
e, comunque, per non più di dieci giorni. In quest’ultimo
caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro sessanta
giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.
La Sede INAIL comunica il provvedimento motivato circa
l’esito della valutazione delle osservazioni presentate
nonché della conseguente ammissione, non ammissione
o parziale ammissione.
Anticipazione parziale del contributo
L’impresa il cui progetto comporti un contributo di am-
montare pari o superiore a € 30.000,00 può richiedere
un’anticipazione fino al 50% dell’importo del contributo
stesso,
compilando l’apposita sezione del modulo di do-
manda online. Tale richiesta verrà accettata solo in caso
di esito positivo della verifica tecnico amministrativa. In
questa evenienza all’impresa, con la comunicazione di
ammissione al contributo, verrà richiesto di costituire
a favore dell’INAIL fideiussione bancaria o assicurativa
irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima ri-
chiesta. Uno schema di riferimento per tale fideiussione
è riportato nell’allegato 5 dell’avviso pubblico INAIL.
La fideiussione dovrà essere costituita per un importo
corrispondente all’ammontare dell’anticipazione richie-
sta (fino al 50% del contributo) maggiorato del 10% e
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice
Civile e la rinuncia alle eccezioni di cui agli articoli
1945 e 1957del Codice Civile, nonché l’operatività della
garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta da parte dell’INAIL. L’efficacia della garanzia dovrà
avere una durata di 12 mesi. La decadenza si verificherà
decorsi 90 giorni dalla scadenza del temine previsto per
la realizzazione e rendicontazione del progetto, senza
che l’Istituto abbia chiesto il pagamento. L’impresa deve
far pervenire alla Sede INAIL territorialmente competen-
te la fideiussione entro i 60 giorni naturali consecutivi
successivi al ricevimento della comunicazione di esito
positivo della verifica tecnico amministrativa. In caso
di mancato o ritardato ricevimento della fideiussione
non verrà dato seguito alla richiesta di anticipazione.
La fideiussione sarà restituita dall’INAIL entro 15 giorni
dalla data di emissione del mandato di pagamento del
saldo del contributo.
Termini di realizzazione del progetto
In caso di accoglimento dell’istanza, il progetto deve
essere realizzato (e rendicontato) entro 12 mesi (365
giorni) decorrenti dalla data di ricezione della comuni-
cazione di esito positivo della verifica tecnico ammini-
strativa (fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7,
dell’avviso pubblico, con riferimento ai progetti che han-
no inizio a partire dal 9 aprile 2014). Ai fini del riscontro
del termine perentorio di 12 mesi di cui sopra fa fede
la data della predetta comunicazione inviata da INAIL.
Nel termine suddetto sono ricompresi i tempi necessari
per l’ottenimento delle autorizzazioni o certificazioni
richieste, ovvero, per i progetti di tipologia 1 (progetti di
investimento), la documentazione equipollente riportata
nell’allegato 1 dell’avviso pubblico INAIL. Il termine per
la realizzazione del progetto (e per la rendicontazione)
è prorogabile su richiesta motivata dell’impresa per un
periodo non superiore a sei mesi.
Nel caso di concessione della proroga, l’impresa, che ha
beneficiato dell’anticipazione del contributo, dovrà pre-
sentare, a copertura dell’ulteriore periodo concesso, una
integrazione della garanzia fideiussoria già costituita per
l’anticipazione del contributo stesso.
L’inosservanza del predetto termine di 12 mesi, ovvero
di quello di proroga concesso, determina la revoca del
provvedimento di ammissione e, nel caso in cui sia sta-
ta concessa l’anticipazione, l’escussione dell’eventuale
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