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BONUS PUBBLICITÀ 2026

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Con la conversione in legge del Decreto “Energia” (D.L. n. 17/2022) è stato ripristinato, a partire dalle spese sostenute dal 2023, il regime ordinario di calcolo del credito d’imposta per investimenti pubblicitari, già applicato nelle annualità 2018 e 2019.

La normativa prevede che, a decorrere dal 2023, il credito d’imposta sia riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, entro il limite massimo di spesa complessivo pari a 30 milioni di euro annui e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti “de minimis”. Restano applicabili le disposizioni attuative contenute nel D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90.

Ambito soggettivo e oggettivo

Per l’anno 2026, il credito d’imposta è riconosciuto alle stesse condizioni previste dal citato decreto e può essere richiesto da:

  • imprese;
  • lavoratori autonomi;  
  • enti non commerciali.

L’agevolazione riguarda esclusivamente gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati su stampa quotidiana e periodica, anche in formato digitale, consistenti nell’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali.

I mezzi di informazione sui quali vengono effettuati gli investimenti devono essere registrati presso il Tribunale o presso il ROC e dotati della figura del direttore responsabile.

A partire dal 2023 risultano esclusi gli investimenti pubblicitari su emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, sia analogiche che digitali.

Misura del credito e condizioni di accesso

Il credito d’imposta 2026 è concesso:

  • nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati nel 2026 rispetto a quelli realizzati nel 2025;
  • a condizione che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari nel 2026 sia superiore almeno dell’1% rispetto agli analoghi investimenti effettuati nel 2025 sugli stessi mezzi di informazione;
  • entro il limite di spesa complessivo pari a 30 milioni di euro annui;
  • nel rispetto dei regolamenti UE in materia di aiuti “de minimis”.

Soggetti esclusi

Il requisito dell’incremento minimo dell’1% comporta l’esclusione dal beneficio dei soggetti che:

  • non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili nel 2025;
  • abbiano avviato l’attività nel corso del 2026;
  • nel 2026 registrino un incremento degli investimenti inferiore all’1% rispetto al 2025;
  • nel 2026 registrino un decremento degli investimenti rispetto a quelli effettuati nel 2025. 

Termini per l’invio della comunicazione

Ai sensi dell’art. 5 del D.P.C.M. n. 90/2018, con avviso del 24 febbraio 2026 del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, è stato stabilito che i soggetti in possesso dei requisiti devono presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta nel periodo dal 2 marzo 2026 al 1° aprile 2026.

Modalità di presentazione

La comunicazione per l’accesso al credito di imposta deve essere presentata esclusivamente in via telematica mediante i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello approvato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

L’invio può essere effettuato direttamente dal contribuente abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.

La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file da parte dell’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta attestante la presa in carico della comunicazione.

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