Il D. Lgs. 167/2011 (Testo Unico dell’apprendistato) individua tre tipologie di apprendistato (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, apprendistato di alta formazione e ricerca) demandando alla contrattazione collettiva – accordi interconfederali o contratti collettivi – la regolamentazione dell’istituto nel rispetto di alcuni principi generali individuati dal testo di legge stesso (art. 2).
Tra i vari principi elencati figura quello relativo alla presenza del tutor o referente aziendale, la cui disciplina è delegata esclusivamente alla contrattazione collettiva. Il Ministero precisa che il tutor/referente aziendale deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti individuati dalla contrattazione collettiva, dal momento che il D.M. 28 febbraio 2000 (relativo alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale) è sostanzialmente abrogato in seguito all’entrata in vigore della nuova disciplina dell’apprendistato.
Nel caso in cui il datore di lavoro non individui la figura del tutor o non disponga l’affiancamento di un tutor all’apprendista, in violazione delle relative disposizioni dei contratti collettivi è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro (in caso di recidiva la predetta sanzione varia da 300 a 1500 euro – art. 7, c. 2. D. Lgs 167/2011).
Qualora tale difetto determini anche la mancata formazione dell’apprendista troverà applicazione la relativa sanzione di cui all’art. 7, c. 1, D. Lgs. 167/2011.
L’ultima disposizione richiamata sanziona infatti la mancata erogazione della formazione all’apprendista riconducibile esclusivamente alla responsabilità del datore di lavoro e tale da rendere impossibile la realizzazione dell’obiettivo formativo oggetto del contratto di apprendistato.
Fatte salve le specificità delle diverse tipologie di apprendistato (per cui si rimanda ad una lettura della Circolare allegata), è sufficiente in questa sede far presente che la responsabilità del datore di lavoro si configura nelle ipotesi in cui lo stesso non consenta all’apprendista di seguire i percorsi formativi esterni all’azienda previsti dalla regolamentazione regionale e/o non effettui quella parte di formazione interna prevista dalla regolamentazione regionale o dai contratti collettivi e dal piano formativo individuale.
L’inadempimento formativo di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, se recuperabile,è oggetto di disposizione da parte del personale ispettivo al fine di ripristinare, mediante il recupero del debito formativo, il corretto svolgimento del rapporto di apprendistato.
Se l’inadempimento è irrecuperabile ( cioè tale da non consentire il recupero del debito formativo da parte dell’apprendista) è comminata la sanzione di cui all’art. 7, c. 1., del D. Lgs. 167/2011, equivalente alla differenza fra la contribuzione versata e quella dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%.
Infine, per quanto riguarda al rapporto fra apprendistato e pregresse esperienze lavorative dell’apprendista il Ministero precisa che al momento dell’instaurazione del rapporto di apprendistato il lavoratore non deve essere in possesso della qualificazione oggetto del contratto, in caso contrario, lo stesso sarebbe nullo per impossibilità di formare il lavoratore.
La Circolare ministeriale fa salva la possibilità di concludere il contratto di apprendistato dopo un precedente rapporto di lavoro, anche in apprendistato, purché il precedente periodo lavorativo, svolto ricoprendo mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, non sia di durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva.
Normativa del lavoro
Apprendistato. Circolare n. 5/2013 del 21.01.2013 del Ministero del Lavoro.
Contrattuale e Lavoro
Allegato
Circolare MLPS n.5 2013 Apprendistato
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