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Smartworking: nuovo Accordo Interconfederale regionale.

Sottoscritto il 28.03.2024 l’Accordo Interconfederale che regolamenta per il Veneto l’istituto del lavoro agile. Previsti contributi della bilateralità per le imprese che attivano accordi individuali di smartworking.

 

Il 28 marzo 2024 Confartigianato Imprese Veneto e le altre Associazioni datoriali artigiane hanno sottoscritto con CGIL, CISL e UIL regionali l’Accordo Interconfederale (di seguito A.I.) sul lavoro agile che fornisce la cornice normativa all’interno della quale possono essere definiti gli accordi individuali che consentiranno alle imprese e alle lavoratrici e ai lavoratori dell’artigianato di regolamentare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Il nuovo accordo, che aggiorna quanto previsto dal precedente Accordo regionale del 2019 sulla stessa materia, introduce anche importanti novità in linea con le mutate esigenze di imprese, lavoratrici e lavoratori, intervenendo su tematiche quali l’orario di lavoro, il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, le dotazioni tecnologiche, in linea con gli indirizzi sanciti nel protocollo siglato a livello nazionale dalle Parti sociali e il Ministero del lavoro.

La regolamentazione del lavoro agile dell’A.I. è utilizzabile per l’attivazione dello smartworking dalle imprese artigiane e dalle piccole e medie imprese (queste ultime solo se iscritte ad una delle Associazioni artigiane firmatarie l’Accordo stesso), purché il contratto collettivo applicato dall’impresa non disciplini l’istituto del lavoro agile. In altri termini, se il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’impresa regolamenta il lavoro agile, la disciplina del CCNL prevale su quella dell’accordo interconfederale.

La bilateralità artigiana, anche nel nuovo accordo, è valorizzata quale strumento di ulteriore sviluppo del lavoro agile all’interno delle micro e piccole imprese, sostenendo le imprese e i lavoratori nell’attivazione di processi di rinnovamento organizzativo che possano interpretare le nuove sfide della competitività e della sostenibilità. Al riguardo, vengono previsti contributi EBAV per:

  • le spese sostenute con riferimento alle attività propedeutiche all’avvio del lavoro agile nonché alle eventuali consulenze specialistiche per l’implementazione di sistemi strutturali personalizzati di gestione di software, archivi digitali aziendali, sistemi gestionali in modalità cloud computing volti a facilitare l’introduzione di questa nuova modalità di svolgimento della prestazione lavorativa “a distanza” (servizio A14p);
  • la formazione collettiva propedeutica all’attivazione di un progetto di lavoro agile (servizio A07);
  • l’aggiornamento del DVR propedeutico all’attivazione di progetti di sperimentazione del lavoro agile (servizio A76);

Inoltre, con l’intento di incoraggiare l’avvio del lavoro agile nelle imprese artigiane è previsto un ulteriore contributo EBAV (servizio A63) richiedibile dall’impresa per ogni accordo individuale di lavoro agile attivato nelle seguenti misure:

  • 600 euro una tantum, non ripetibili per lo stesso dipendente, nel caso di stipula di accordo di smartworking della durata minima di 6 mesi e almeno 48 ore di lavoro effettivo svolte dal dipendente in modalità agile;
  • 1000 euro una tantum, non ripetibili per lo stesso dipendente, nel caso di stipula di accordo di smartworking della durata minima di 12 mesi e almeno 96 ore di lavoro effettivo svolte dal dipendente in modalità agile. Lo stesso importo è riconosciuto anche in caso di proroga di un accordo individuale pattuito per una durata inferiore ai 12 mesi, purché la proroga consenta il raggiungimento dei 12 mesi (e vi siano almeno 96 ore di lavoro effettivo nell’arco temporale dell’accordo).

I contributi EBAV sono richiedibili dalle imprese aderenti e in regola con i versamenti all’Ente Bilaterale.

In allegato il testo dell’Accordo Interconfederale.

  • Data inserimento: 22.04.24