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Approvo

Responsabilità solidale negli appalti e subappalti di opere e servizi

Gli ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle entrate contenuti nella circolare n. 2 del 1° marzo 2013

Il decreto n. 83 del 22 giugno 2012 con l’art. 13-ter ha introdotto la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore nel versamento dell’Iva e delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, nell’ambito dei contratti di appalto/subappalto.

Trattasi di una norma volta contrastare l’evasione ed a fare emergere base imponibile nell’ambito dei contratti di appalto e di subappalto in genere e non limitatamente al settore edile. Essa trova applicazione non solo quando intervengono tre soggetti ( committente, appaltatore e subappaltatore), ma anche nei rapporti ove intervengono solo due soggetti (committente  e appaltatore).

I contratti interessati sono quelli riconducibili al contratto di appalto di cui all’art. 1655 del Codice civile.

 

L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo di denaro.

 

Non rientrano nella previsione normativa di cui all’art. 13-ter i contratti diversi dall’appalto di opere e servizi.

Sono esclusi dall’ambito applicativo in oggetto ad esempio :

-         il contratti di fornitura di beni;

-         i contratti d’opera;

-         i contratti di trasporto ;

-         i contratti di subfornitura;

-         le prestazioni rese nell’ambito dei consorzi.

1.       Contratto d’opera

Il contratto d’opera è disciplinato dall’art. 2222 del Codice Civile .

Il contratto d’opera ha in comune con l’appalto l’obbligo di compiere, dietro compenso, un’opera o un sevizio senza vincolo di subordinazione, assumendone il rischio.

Nel contratto d’opera il servizio viene compiuto con il lavoro prevalentemente del titolare e dei familiari. La figura tipica coincide con quella dell’artigiano.

Il contratto di appalto presuppone nell’appaltatore un’organizzazione di mezzi e di persone. 

E’ chiaro che non è sempre agevole determinare con precisione la tipologia del contratto di riferimento. Nei casi dubbi è opportuno chiarire per iscritto quale sia la figura contrattuale a cui le parti hanno inteso riferirsi.

2.       Contratto di trasporto

Il contratto di trasporto è disciplinato dall’art. 1678 del Codice Civile.

Il criterio che distingue il contratto di appalto da quello di trasporto risiede nel fatto che

-         il contratto di appalto è un contratto di risultato che può concretizzarsi nel compimento di un’opera o di un servizio;

-         il contratto di trasporto si ha quando un soggetto si obbliga nei confronti di un altro a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro, mediante una propria organizzazione.

3.       Contratto di subfornitura

Con il contratto di subfornitura di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192, “un  imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.”

Il contratto di subfornitura deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità. Il legislatore precisa che costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica.

Rientrano nella subfornitura:

-         la  lavorazione per conto terzi, in virtù della quale il subfornitore riceve dal committente il materiale e gli input tecnici funzionali alla consegna del prodotto finito;

-         la lavorazione su commessa, ove rileva esclusivamente una forma di dipendenza progettuale ovvero tecnologica del subfornitore.

Entrambe si caratterizzano per il controllo diretto ed integrale sull'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa committente.

 

Rapporti tra consorzio e consorziati

L’Agenzia delle entrate,  ha precisato che sono estranee all'applicazione dell’art. 13-ter del DL 83/2012 le prestazioni poste in essere all'interno dei rapporti associativi, quali quelli consortili, in quanto non configurabili come subappalti. Infatti il rapporto tra il consorzio e le imprese consorziate si inquadra nel mandato senza rappresentanza.

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

L’istituto della responsabilità solidale si applica limitatamente ai contratti conclusi tra soggetti che agiscono nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed in ogni caso da soggetti Ires.

La norma non si applica:

-         alle stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

-         alle persone fisiche, non soggetti passivi ai fini Iva;

-         ai condomini in quanto non rientranti tra i soggetti di cui agli artt. 73 e 74 del Tuir.

ATTESTAZIONE DELLA REGOLARITA’ FISCALE

L’appaltatore, al fine di evitare la responsabilità solidale con il subappaltatore nel pagamento dell’Iva e delle ritenute, prima del pagamento della fattura, deve verificare che i versamenti scaduti a tale data, siano stati regolarmente eseguiti.

A tal fine il committente / appaltatore deve acquisire la documentazione della regolarità dei versamenti, anche attraverso l’asseverazione di un professionista abilitato o di un Caf imprese ovvero una autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000.

L’attestazione :

-         può essere fornita con cadenza periodica;

-         attiene la regolarità dei versamenti fiscali scaduti che non siano già stati oggetto di precedente attestazione.

L’Agenzia precisa che in presenza di più contratti può essere rilasciata una unica certificazione per attestare la regolarità dei pagamenti.

Se il pagamento avviene a mezzo bonifico bancario, l’attestazione di regolarità va riferita ai versamenti fiscali scaduti alla data della disposizione del bonifico e non anche a quelli scaduti alla data di accredito delle somme sul conto del beneficiario.

Nel caso di cessione del credito, l’acquirente è liberato da eventuali rischi per gli inadempimenti fiscali del cedente, se acquisisce l’attestazione nel momento in cui il cedente ( appaltatore/subappaltatore) dà notizia della cessione al debitore ceduto ( committente/appaltatore). 

RIEPILOGO

La responsabilità solidale scatta:

-         in presenza di un contratto di appalto di cui all’art. 1655 c.c;

-         al momento del pagamento della fattura;

o        limitatamente all’importo contrattuale ed all’adempimento omesso già scaduto a tale data.

Se non ci sono omissioni di versamento, l’assenza di certificazione non dà luogo ad alcuna conseguenza.

  • Data inserimento: 27.03.13
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 986