Ravvedimento della comunicazione dei dati fatture

E’ possibile correggere l’errata compilazione della comunicazione dei dati fatture applicando il ravvedimento operoso.

Il 6 aprile è scaduto il termine per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre del 2017. Entro lo stesso termine era possibile inviare i dati corretti relativi al secondo semestre 2017 senza incorrere in sanzioni.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997, per l’omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica una sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà (1 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 500 euro per ciascun trimestre) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza, il soggetto passivo Iva:

− effettui la trasmissione della comunicazione in precedenza non effettuata; oppure

− effettui la trasmissione corretta della comunicazione in precedenza errata.

L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 87/E/2017 ha riconosciuto la possibilità di applicare l’istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997. Il ravvedimento si applica:

− sulla sanzione ridotta (1 euro, con un massimo di 500 euro per trimestre) qualora la regolarizzazione della violazione avvenga entro il 15° giorno successivo alla scadenza;

− sulla sanzione piena (2 euro, con un massimo di 1.000 euro per trimestre) qualora la regolarizzazione avvenga a partire dal 16° giorno successivo alla scadenza.

 

 

 

  • Data inserimento: 16.04.18
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