Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo
  • Home
  • SICUREZZA SUL LAVORO

Ispettorato del Lavoro e sospensione delle attività nelle microimprese

Recentemente è stata pubblicata la nota  INL n. 162 del 24 gennaio 2023, che approfondisce alcuni aspetti legati al provvedimento di sospensione delle attività imprenditoriali nel caso di lavoro irregolare.

A tale proposito ricordiamo quanto prevede il comma 1 dell’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008,e cioè che  al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normative, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I”. (…)

Nel  comma 4 dello stesso articolo 14  si specifica  che “i provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa (…).

Ora, l'INL nella Nota del 24 gennaio 2023  conferma quanto citato sopra nel  comma 4 dell’articolo 14 , ma  precisa che tale eccezione (‘la cui ratio risiede nella volontà del legislatore di escludere le c.d. microimprese dal campo di operatività del provvedimento di sospensione’) è riferita ‘esplicitamente alle sole ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari”.

Dunque tale eccezione non trova applicazione ‘qualora siano contestualmente evidenziate le gravi violazioni di natura prevenzionistica indicate nell’allegato 1 al D. Lgs. n. 81/2008 – ivi compresa la mancanza del DVR o della nomina del RSPP – da sole sufficienti a giustificare l’adozione del provvedimento cautelare’.

La Nota prosegue indicando che qualora “non sia adottato il provvedimento di sospensione in applicazione della deroga in questione” – anche con riferimento a quanto contenuto nella circolare INL n. 3/2021 – il personale ispettivo ‘dovrà comunque imporre, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 14’ – sempre con riferimento al D. Lgs. 81/2008 - ‘ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, disponendo l’allontanamento del lavoratore sino alla completa regolarizzazione anche sotto il profilo prevenzionistico’.

Quindi, di fatto, la presenza anche di un solo lavoratore irregolare come dipendente dell'impresa fa scattare il provvedimento di sospensione dell'attività e le sanzioni previste dal TU sicurezza, in riferimento alla mancanza del DVR e della nomina del RSPP. 

  • Data inserimento: 07.03.23