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Approvo

IL DECRETO LEGGE SOSTEGNI-BIS

Sintesi delle principali misure adottate (terza e ultima parte)

Con la Legge 23 luglio 2021, n. 106 è stato convertito il DL n. 73/2021 “Decreto Sostegni-Bis”. Nel corso dell’iter parlamentare, il Decreto si è “arricchito” di nuove misure fiscali e ne ha modificato di precedenti anche perché ha assorbito il Decreto “Fisco-Lavoro” (DL 99/2021) che pertanto non verrà convertito in Legge.

Analizziamo le principali misure agevolative (fiscali o collegate) previste dal Decreto Sostegni – Bis.

 

Rivalutazione terreni / partecipazioni

Nella conversione del Decreto Sostegni-bis è prevista la riapertura del termine per la rideterminazione dei valori fiscali scaduto al 30.06.2021.

Con la norma in esame è stato ulteriormente differito al 15.11.2021 il termine per avvalersi della facoltà della rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate posseduti da soggetti non imprenditori al 1.01.2021.

La norma consente l’affrancamento in tutto o in parte delle plusvalenze conseguite o da conseguire, ex art. 67, c. 1, lett. a) e c-bis) del Tuir, sulle predette poste detenute dalle persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. 

Non sono state introdotte novità circa le modalità e condizioni indispensabili per la validità della rivalutazione da eseguire entro il 15.11.2021: 

  • data di riferimento del possesso, 1.01.2021;
  • perizia asseverata di professionista abilitato in relazione al tipo di bene (ingegnere, architetto, geometra, agronomo per i terreni, dottore commercialista o revisore per le partecipazioni) che deve essere redatta ed asseverata sempre entro il 15.11.2021;
  • aliquota unica (11%) dell’imposta sostitutiva dovuta sull’intero ammontare del valore di perizia;
  • versamento in unica soluzione dell’intero importo o della prima di 3 rate annuali di pari importo entro il 15.11.2021;
  • sulle rate successive da versare entro il 30.6 degli anni successivi, sono dovuti gli interessi nella misura del 3%;
  • il versamento deve essere effettuato mediante F24 utilizzando i codici 8055 per l’imposta dovuta sulla rivalutazione delle partecipazioni e 8056 per la rideterminazione dei valori dei terreni.

 

Proroga moratoria dei finanziamenti per le imprese PMI

Durante l’iter di conversione in legge del D.L. Sostegni-bis non sono state apportate modifiche alla norma originale.

In pratica è confermato il differimento al 31.12.2021 del termine del 30.06.2021, limitatamente alla sola quota capitale.

La proroga, non opera in maniera automatica, bensì su richiesta dell’impresa beneficiaria che doveva essere stata comunicata al soggetto finanziatore entro il 15.6.2021.

Comunque l’efficacia delle predette disposizioni è subordinata all’autorizzazione UE.

 

Note di variazione e procedure concorsuali

L’articolo 18 incide sulla disciplina della variazione dell’imponibile IVA e/o dell’imposta dovuta e, dunque, sul diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali.

In particolare, per le procedure concorsuali viene ripristinata la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento, emettendo nota di credito IVA, già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l’infruttuoso esperimento della stessa.

La condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, permane per le procedure esecutive individuali.

Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

  • della sentenza dichiarativa del fallimento;
  • del Provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  • del Decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  • del Decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Viene disposto che, in caso di successivo pagamento del corrispettivo, totale o parziale, è richiesta l’emissione di una nota di addebito.

La disposizione si applica alle procedure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore del decreto in esame: dal 26 maggio 2021.

 

Ace innovativa 2021

In fase di conversione in Legge, sono state confermate le disposizioni previste originariamente nel testo del Decreto Legge.

La norma prevede:

  • l’aumento al 15% della percentuale utilizzabile per il calcolo del rendimento nozionale da calcolare sulla variazione in aumento del capitale proprio verificatosi nel 2021;
  • la possibilità di fruire dell’agevolazione (in via anticipata) sotto forma di credito di imposta;
  • la possibilità di cedere il predetto credito, in alternativa all’utilizzo in compensazione.

 

Come appena accennato, per il 2021 ai fini della determinazione dell’ACE, alla variazione in aumento del capitale proprio (incrementi - decrementi) rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, 2020) è applicabile il coefficiente maggiorato del 15%.

 

Bonus pubblicità

La prenotazione del credito investimenti pubblicitari 2021 doveva essere effettuata entro lo scorso mese di marzo (1.03.2021-31.03.2021).

Nel Decreto Sostegni-bis è stato previsto che si può effettuare (anche) dal prossimo 1.10.2021 e fino al 31.10.2021 (termine ulteriormente differito dal comunicato 31 agosto del Dipartimento per l’editoria e l’informazione rispetto a quanto previsto 1.9 – 30.9). La riapertura dei termini è concessa a seguito della modifica della normativa di riferimento che in origine escludeva il mezzo TV/radio per l'anno 2021 dal sistema di calcolo particolare già previsto per il 2020 (esonero dalla necessità di verifica dell’investimento incrementale).


Il credito in esame, introdotto dall'art. 57-bis D.L. 50/2017 è stato reso poi strutturale con l'art. 3-bis D.L. 59/2019.

La legge di Bilancio 2021 lo ha esteso anche per il 2021 e 2022 così come disciplinato per il 2020, ossia nel limite del 50% delle intere spese sostenute nell'anno e senza effettuare necessariamente investimenti incrementali.

Tuttavia, per il 2021 si era disposto che il credito spettasse nella misura unica del 50% soltanto per gli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici anche in formato digitale, escludendo quindi il mezzo TV/radio.

Sul punto è intervenuto l'art. 67 D.L. 73/2021 che riaccoglie anche gli investimenti su TV e radio: il credito spetta per gli anni 2021 e 2022 nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui seguenti mezzi d'informazione:

  • giornali, quotidiani e periodici, anche online nel limite di € 65 milioni (dei 90 disponibili per il 2021);
  • radio e TV locali e nazionali, analogiche e digitali non partecipate dallo Stato nel limite di € 25 milioni (dei 90 disponibili per il 2021).

Il limite annuo massimo destinato a tale credito per gli anni 2021 e 2022 è infatti di 90 milioni per ciascuno dei 2 anni, dal 2023 il limite scenderà a 45 milioni.

Viene quindi riaperta la finestra per prenotare il credito investimenti pubblicitari 2021 nel mese di settembre, fermo restando che le comunicazioni trasmesse dal 1.03.2021 al 31.03.2021 rimangono comunque valide.

Ricordiamo l'iter per il godimento dell’agevolazione:

  • comunicazione per l'accesso al credito d'imposta 2021:  (1.3.2021-31.3.2021) ed ora anche nel periodo 1.10.2021-31.10.2021;
  • dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2021: 1.01.2022-31.01.2022 (salvo proroghe).
  • Data inserimento: 04.10.21
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5038