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Approvo

IL DECRETO LEGGE “ENERGIA”

In sintesi le norme a carattere fiscale

E’ stato pubblicato, in data 29 settembre 2023 ed i vigore dal 30.9.2023, il decreto legge “Energia”. Tra le norme contenute, vi sono disposizioni a carattere fiscale che, in sintesi, andremo ad analizzare.

Riduzione aliquota Iva per la somministrazione di gas metano

Il comma 5 dell’articolo 1 prevede, anche per il IV° trimestre 2023 fino al 31.12.2023, che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'art.  26, comma 1, del testo unico delle accise […], contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento, in deroga all’aliquota del 10% (tabella A parte III° n. 103 e n. 127-bis) o del 22% prevista, a seconda dei casi, dal DPR n. 633/72.

Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.

La regolarizzazione dei corrispettivi

L’articolo 4 del D.L. in esame prevede la possibilità di regolarizzare, tramite ravvedimento operoso, per i contribuenti che relativamente alla certificazione dei corrispettivi hanno commesso, nel periodo 1.1.2022 - 30.6.2023, una / più violazioni anche relative all’art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/97:

  • mancata / non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi;

ovvero

  • memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri

per le quali è prevista l’applicazione della sanzione pari, per ciascuna operazione, al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato/trasmesso con un minimo di € 500.

La regolarizzazione è consentita:

  • anche se le predette violazioni sono già state constatate (emissione di PVC) non oltre il 31.10.2023;
  • a condizione che non siano state già oggetto di atto di contestazione (emissione atto definitivo di irrogazione delle sanzioni) alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro il 15.12.2023.

La nuova disposizione deroga, temporaneamente, alla regola generale in base alla quale, per le violazioni relative all’omessa memorizzazione / memorizzazione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri, non è consentito al contribuente accedere alle riduzioni del ravvedimento “ordinario” (1/5 del minimo) dopo la constatazione della violazione (emissione del PVC).

N O T A   B E N E

Uno degli aspetti più “interessanti” della norma risiede nel fatto che, le violazioni in esame qualora regolarizzate, non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria che molto spesso risulta essere “più pesante” della sanzione amministrativa.

La sanzione accessoria consiste nella sospensione della licenza / autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da 3 giorni ad un mese ed è applicabile qualora, nel corso di un quinquennio, siano state contestate in giorni diversi quattro violazioni dell’obbligo di emissione della ricevuta fiscale/scontrino fiscale (oggi documento commerciale) ex art. 16 c. 3 D.Lgs. n. 472/97. 

La norma in esame ha carattere speciale e, sulla base della definizione agevolata, inibisce l’irrogazione della sanzione accessoria.

A T T E N Z I O N E

In questi giorni, l’Agenzia delle Entrate, sta recapitando a molti contribuenti comunicazioni di possibili anomalie derivanti dal confronto dei dati relativi a:

  • le transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico (comunicazioni effettuate mensilmente dagli istituti di credito);

e la somma delle:

  • fatture elettroniche emesse per cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti/identificati in Italia e verso Pubbliche Amministrazioni;
  • corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate a mezzo del registratore telematico.

In pratica, sono destinatari delle comunicazioni in oggetto i soggetti per i quali:

  • l’ammontare complessivo dei pagamenti elettronici mensili ricevuti

è superiore

  • all’ammontare complessivo delle transazioni economiche certificate a mezzo fattura elettronica e/o corrispettivi telematici tramessi nello stesso periodo.

In conclusione evidenziamo che, in alcuni casi, la comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate, può presentare degli errori causati da errati invii effettuati da parte dei gestori dei sistemi di pagamento elettronico all’Agenzia Entrate.

La stessa, con comunicato del 11.10.2023, ha precisato che nei prossimi giorni invierà ai contribuenti coinvolti da “tale errore” una comunicazione di annullamento della lettera di compliance ricevuta.

  • Data inserimento: 16.10.23
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5961