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Errori nel versamento delle imposte: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 27/E del 2 agosto 2013)

L' Agenzia delle entrate rivede la propria posizione sugli errati versamenti

L’Agenzia delle Entrate interviene per chiarire i dubbi sorti in merito alla modalità di applicazione delle sanzioni in caso di versamenti dovuti a titolo di saldo e primo acconto Irpef, Ires, ed Irap  nel maggior termine di 30 giorni dalla scadenza prevista ( es: 16 luglio anziché 16 giugno) senza l’applicazione della maggiorazione dello 0,40% ovvero con una maggiorazione inferiore a quella dovuta.

L’Agenzia richiamando il parere dell’Avvocatura di Stato del 2 luglio 2012, evidenzia che il versamento del tributo entro 30 giorni dalla scadenza, senza maggiorazione dello 0,40%  non costituisce un tardivo versamento,ma “semplicemente” un versamento insufficiente. La maggiorazione dello 0,40% viene infatti versata congiuntamente al tributo e non con un codice apposito. Essa rappresenta il corrispettivo pagato per il vantaggio che il contribuente ritrae dalla disponibilità del denaro che spetta all’Amministrazione finanziaria. La sanzione deve essere perciò rapportata alle somme non versate e non all’intero importo dovuto.

La Circolare propone il seguente esempio:

Si ipotizzi che il contribuente, nel termine lungo, abbia erroneamente versato a titolo di saldo IRES 2011 l’importo di € 100 - in luogo di € 400 effettivamente dovuti - unitamente alla maggiorazione dello 0,40 per un totale di € 100,4 (anziché € 401,6).

L’ufficio provvederà all’irrogazione della sanzione nella misura ordinaria del 30 per cento sull’importo di € 301,2, ossia sulla sola differenza tra quanto dovuto (imposta più maggiorazione), pari ad € 401,6, e quanto versato nel termine lungo, ossia € 100,4. In tale sede, si provvederà, altresì, al recupero della differenza d’imposta dovuta, di € 301,2, e degli interessi calcolati a far data dalla scadenza del termine lungo.

Il contribuente può anche regolarizzare il carente versamento facendo ricorso al ravvedimento operoso di cui all’art. 13, del D.Lgs. n. 472/1997 eseguendo il pagamento del tributo nel termine di 30 giorni dalla scadenza del “termine lungo” (es. entro 30 giorni dal 16 luglio), della  sanzione nella misura del 3% oltre che degli interessi calcolati al tasso legale. In alternativa la regolarizzazione può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, con il pagamento del tributo, della sanzione nella misura del 3,75% oltre che degli interessi calcolati al tasso legale.

 Validità del ravvedimento operoso in caso di insufficiente versamento

Rifacendosi a quanto già affermato nella risoluzione 67/E/2011 l’Agenzia conferma la validità del ravvedimento  parziale, effettuato con il versamento di un importo inferiore al dovuto a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.  In tal caso il ravvedimento si considera perfezionato in relazione alla quota dell’imposta versata. L’Agenzia potrà recuperare l’imposta non versata applicando sul residuo le sanzioni e gli interessi. 

Al fine di individuare la data da cui fare decorrere il termine per il ravvedimento del saldo e del primo acconto dovuti in base alle dichiarazioni, occorre fare riferimento al comportamento tenuto dal contribuente nell’eseguire il versamento originario. In assenza di versamenti, la data da cui fare decorrere i termini per il ravvedimento è quella naturale di scadenza ossia il 16 giugno.

Una volta scaduti i termini utili per il ravvedimento, le somme residue non versate  non potranno fruire del beneficio del ravvedimento operoso. Sulle somme non versate saranno dovuti interessi e sanzioni in misura  ordinaria.

Versamento di sanzioni ed interessi non commisurati all’imposta versata con ravvedimento

Un caso particolare riguarda il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso versando un importo complessivo per imposta, interessi e sanzioni inferiori al dovuto ove le sanzioni e gli interessi non siano commisurati all’imposta versata.

Il ravvedimento si considera perfezionato:

-         se dal modello F24  risultano versate le sanzioni con il relativo codice tributo;

-         in proporzione all’importo complessivamente corrisposto a vario titolo.

Sull’importo non ravveduto saranno irrogate sanzioni ed interessi calcolati con decorrenza dalla data della scadenza originaria.

L’Agenzia con la Circolare 27/E/2013 intende salvare gli istituti deflativi del contenzioso ed invita gli Uffici ad abbandonare l’eventuale contenzioso pendente instaurato per comportamenti difformi da quelli enunciati.

Il software utilizzato in sede di controllo automatizzato dei versamenti non è in linea con le interpretazioni fornite dall’Agenzia, tuttavia l’Ufficio applicherà i nuovi criteri ai contribuenti che saranno raggiunti dagli avvisi bonari emessi in difformità alle ultime interpretazioni.

 Carenti versamenti nella definizione dell’avviso di accertamento  

L’avviso di accertamento può essere definito mediante acquiescenza ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 218/1997. A fronte di un versamento inferiore al dovuto l’acquiescenza non si perfeziona e le somme non versate con le relative sanzioni in misura piena, sono iscritte a ruolo. Se  l’errore commesso dal contribuente è di lieve entità tale da non configurare un atteggiamento incompatibile con la volontà di definire amichevolmente l’accertamento, la definizione sarà considerata valida salvo l’integrazione del versamento. 

Le considerazioni di cui sopra valgono anche nel caso di insufficiente versamento per la definizione delle sole sanzioni ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 472/1997.

In caso di anomalie di lieve entità per il perfezionamento dell’accertamento con adesione rimangono valide le indicazioni  fornite con la Circolare 65/E/2001 che rimanda alla discrezionalità dell’Ufficio la valutazione del permanere o meno dell’effettivo interesse pubblico al perfezionamento dell’adesione.

  • Data inserimento: 09.08.13
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 1137