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Approvo

Entro il 1 marzo 2013 l’opzione/revoca IRAP per ditte individuali e società di persone

Le ditte individuali e le società di persone che, per il triennio 2013 – 2015, intendono optare per la determinazione dell’IRAP in base ai valori di bilancio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione.

PREMESSA

Entro il 01.03.2013 le società di persone e gli imprenditori individuali, in contabilità ordinaria, possono:

  • optare per la determinazione della base imponibile IRAP in base alle risultanze del bilancio d’esercizio con riferimento al triennio 2013 - 2015;
  • revocare l’opzione esercitata con riferimento al triennio 2010 –2012; la revoca avrà effetto per l’intero triennio 2013 - 2015.

Si ricorda infatti che, a partire dall’esercizio 2008, le regole di determinazione della base imponibile IRAP sono diverse per:

  • le società di capitali (es. spa, srl, ecc.) e gli enti commerciali, da un lato;
  • le società di persone commerciali (snc, sas e soggetti assimilati) e gli imprenditori individuali, dall’altro.

Infatti, in capo ai primi, i proventi e gli oneri che concorrono alla determinazione del valore della produzione netta sono generalmente assunti in base alle risultanze del bilancio d’esercizio, senza apportare più le variazioni in aumento e in diminuzione previste ai fini delle imposte dirette.

I soggetti di cui al secondo punto, invece, per calcolare la base imponibile, sommano e sottraggono i componenti positivi e negativi individuati dalla norma, nello stesso ammontare rilevante ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

Possono quindi determinarsi differenze anche rilevanti nell’imposta dovuta dalle due categorie di soggetti, a causa:

  • sia della diversità di alcuni componenti assunti a base della determinazione della base imponibile (ad esempio, le plusvalenze e le minusvalenze rilevano solo in capo alle società di capitali e agli enti commerciali);
  • sia della circostanza che, per le società di capitali e gli enti commerciali, di regola non operano i limiti di deducibilità previsti dal TUIR.

SOGGETTI INTERESSATI

Possono esercitare l’opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dettate per le società di capitali:

  • gli imprenditori individuali, in regime di contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione);
  • le società di persone, in regime di contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione).

L’opzione, invece, è preclusa per i soggetti in contabilità semplificata.

DURATA DELL’OPZIONE (O DELLA REVOCA DELLA PRECEDENTE OPZIONE)

L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta.

Al termine del triennio, essa si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che non sia revocata, anche in questo caso, con effetto per un triennio. 

L’opzione o la revoca deve essere comunicata utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il modello deve essere inviato esclusivamente in via telematica:

  • direttamente;
  • oppure tramite un intermediario abilitato (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.).

entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si esercita l’opzione o la revoca.

Per le nuove società di persone l’opzione può essere esercitata entro 60 giorni dall’inizio del primo periodo di imposta. Per gli imprenditori individuali che iniziano l’attività in corso d’anno, la scelta va espressa entro 60 giorni da quella data.

Se un soggetto Ires si trasforma in società di persone e vuole mantenere il regime di determinazione della base imponibile, deve esercitare l’opzione entro 60 giorni dalla data di efficacia giuridica della trasformazione. Se non viene esercitata opzione, si intende automaticamente adottato il regime “naturale” previsto per i soggetti Irpef. Resta, comunque, ferma la possibilità di optare per l’applicazione del regime Irap nei termini “ordinari”, ossia entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta.

In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, invece, non è necessaria alcuna comunicazione, perché queste ultime determinano la base imponibile esclusivamente con le regole previste per i soggetti Ires, a prescindere dalle modalità di determinazione della base imponibile in precedenza applicate dalla società trasformanda.

L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta. Al termine del triennio, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che l'impresa non eserciti la revoca dell’opzione precedentemente comunicata. Anche in questo caso, l'opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.

Per effetto del vincolo triennale dell'opzione, il contribuente è obbligato a mantenere, per lo stesso periodo, il regime di contabilità ordinaria. L'esercizio della revoca dell'opzione precedentemente comunicata non preclude la possibilità per il contribuente di modificare il proprio regime contabile.

VALUTAZIONI DI CONVENIENZA

Per le considerazioni formulate in premessa, i soggetti che intendono esercitare l’opzione dal periodo d’imposta 2013 dovranno valutare, entro il prossimo 01.3.2013, quale possa essere il risparmio fiscale derivante dalla determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali.

Tale analisi andrà compiuta con riferimento all’intero triennio 2013 - 2015, posta l’irrevocabilità dell’opzione di cui si è detto.

Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui, per lo stesso triennio, si intenda revocare l’opzione esercitata con riferimento al periodo 2010 -2012.

MANCATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE E REMISSIONE IN BONIS

L’omesso / tardivo invio della comunicazione dell’opzione / revoca per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo da bilancio può essere regolarizzata attraverso l’istituto della c.d. “remissione di bonis” introdotto dal DL n. 16/2012.

A tal fine è necessario che:

  • la violazione non sia stata constatata ovvero non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il soggetto abbia avuto formale conoscenza. La regolarizzazione della comunicazione / adempimento omesso è comunque consentita, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.9.2012, n. 38/E, se l’accesso / ispezione / verifica o altra attività amministrativa di accertamento ha ad oggetto comparti impositivi diversi da quello cui si riferisce il beneficio fiscale / regime opzionale;
  • alla data originaria di scadenza del termine previsto per inviare la comunicazione o effettuare l’adempimento formale siano soddisfatti i requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento.

La regolarizzazione richiede:

  • l’effettuazione della comunicazione / adempimento formale;
  • il versamento “contestuale” della sanzione pari a € 258 utilizzando il mod. F24 (codice tributo 8114e “anno di riferimento” l’anno per il quale si effettua il versamento), senza possibilità di compensazione, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

Di conseguenza, l’eventuale omesso / tardivo invio della comunicazione relativa all’opzione / revoca con effetto dal 2013 potrà essere regolarizzata entro il 30.9.2013, ossia entro il termine di presentazione della “prima” dichiarazione IRAP successiva al termine previsto per l’adempimento in esame.

  • Data inserimento: 20.02.13
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 952