Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

CREDITI DI IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS

Istituiti i codici tributo per i consumi di dicembre 2022

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 “D.L. Aiuti-quater”, ha esteso i crediti d’imposta di cui al D.L. “Aiuti-ter”, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (vedi C.T. n. 34/2022).

Il medesimo articolo stabilisce che i crediti d’imposta maturati per il mese di dicembre 2022 siano utilizzati in compensazione mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi secondo le modalità ivi indicate, entro la data del 30 giugno 2023.

In sede di analisi della normativa, sorgeva il dubbio circa la possibilità di utilizzo dello stesso codice tributo istituito per i consumi di ottobre e novembre anche per i consumi “energetici” relativi al mese di dicembre 2022.

I dubbi sono stati chiariti in quanto, con risoluzione 72/E/2022 sono stati istituiti specifici codici tributo per l’utilizzo del credito d’imposta relativo ai consumi “energetici” del mese di dicembre.

In particolare, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

Codice tributo

Denominazione

6993

credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”

6994

credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”

6995

credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”

6996

credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”

La risoluzione precisa anche che, In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA” (2022).

La successiva tabella riporta e riepiloga le misure adottate nel 2022:

Soggetti

Credito di imposta - termine di utilizzo – codice tributo

1° trimestre 2022

2° trimestre 2022

3° trimestre 2022

Mesi di ottobre  novembre 2022

Mese di dicembre 2022

Imprese energivore

 

20%

31.12.2022

6960 

 

25%

31.12.2022

6961

25%

30.06.2023

6968

40%

30.06.2023

6983

40%

30.06.2023

6993

Imprese gasivore

 

10%

31.12.2022

6966

 

25%

31.12.2022

6962

25%

30.06.2023

6969

40%

30.06.2023

6984

40%

30.06.2023

6994

Imprese non energivore

=

 

15%

31.12.2022

6963

 

15%

30.06.2023

6970

30%

30.06.2023

6985

30%

30.06.2023

6995

Imprese non gasivore

=

 

25%

31.12.2022

6964

 

25%

30.06.2023

6971

40%

30.06.2023

6986

40%

30.06.2023

6996

Evidenziamo la scadenza del 31.12.2022 per la compensazione dei crediti di imposta relativi al 1° e 2° trimestre.

 

  • Data inserimento: 19.12.22
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5643