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BONUS EDILIZI E RIMBORSI ASSICURATIVI

Il trattamento degli importi rimborsati dall’assicurazione ai fini della detrazione

Negli ultimi mesi, sul nostro territorio come in altre zone d’Italia, si sono verificati violenti eventi atmosferici (frane – alluvioni – grandinate) di forte intensità.

Nel caso specifico analizzato (grandinate), in moltissimi casi la violenza ed intensità dell’evento hanno provocato la distruzione pressochè totale delle coperture degli immobili (leggi coppi o tegole).

L’intervento di sostituzione delle tegole con altre di materiale e/o forma diversa dalle precedenti (vedi guida agli interventi agevolabili dell’AdE) essendo classificato come intervento di “manutenzione straordinaria” consente al contribuente danneggiato di poter usufruire della detrazione del 50% in 10 anni delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a suo carico.

I dubbi applicativi riguardano il concetto di “spese effettivamente rimaste a suo carico” in presenza di rimborsi assicurativi.

L’argomento è stato trattato prima dalla circolare AdE n. 28/E 2022 pagina 27 e recentemente dalla circolare n. 17/E del 26 giugno 2023 a pagina 28 che testualmente ribadisce il contenuto della circolare 2022:

  • l’indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile (nella circolare viene ipotizzato l’incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico del contribuente.


Pertanto, nel caso specifico l’indennizzo assicurativo ricevuto non dovrà decurtare le spese sostenute su cui calcolare la detrazione secondo le regole specifiche.

  • Data inserimento: 02.10.23
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5950