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BONUS EDILIZI E OMESSA COMUNICAZIONE NEI TERMINI

L’agenzia delle Entrate spiega come è possibile rimediare

Può accadere che, nonostante il fornitore abbia regolarmente concesso lo sconto in fattura, il titolare della detrazione (soggetto committente) non abbia ottemperato agli obblighi di legge inviando la comunicazione nei termini di legge (29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021).

Come è possibile rimediare all’anzidetta situazione visto che il fornitore, pur avendo concesso lo sconto in fattura, non risulta in possesso nel cassetto fiscale di nessun “credito fiscale” ?

L’Agenzia delle Entrate, nella recente circolare n. 33/E/2022 al paragrafo 5.4, ha ammesso la possibilità di avvalersi dell’istituto della “remissione in bonis” da parte dei soggetti che, disponendo di tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non hanno presentato la comunicazione di opzione utilizzando il modello istituito con provvedimento n. 35873/2022 relativa alle spese sostenute nel 2021 o per le rate residue delle spese 2020 entro il termine del 29 aprile 2022 (per la generalità dei contribuenti) o del 15 ottobre (per i soggetti Ires e i titolari di partita Iva tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022).

L’Agenzia delle Entrate, anche nella risoluzione 58/E/2022, ricorda che i termini per gli invii della comunicazione, a regime, sono i seguenti:

  • entro il 16.03 dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione;
  • entro il 16.03 dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si sarebbe fruito della rata non utilizzata, per le rate residue.

È stato chiarito che, in presenza di determinate condizioni, è comunque consentito trasmettere la comunicazione anche oltre i limiti appena citati.

Per poter utilizzare l’istituto agevolativo che permette la regolarizzazione dell’adempimento ed il conseguente perfezionamento del trasferimento del bonus fiscale, è indispensabile essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • possesso del contratto di cessione del credito o per l’ottenimento dello sconto del corrispettivo in fattura recante data antecedente alla scadenza ordinaria (come indicato in precedenza 29.04.2022 o 15.10.2022);
  • l’assenza di attività di controllo sulla spettanza del bonus da parte dell’Amministrazione Finanziaria;
  • il versamento della misura minima della sanzione (euro 250).

Di conseguenza, la generalità dei contribuenti che entro il 29.04.2022 (o 15.10.2022 per i soggetti indicati in precedenza), non sono riusciti a trasmettere la comunicazione, compresi i soggetti le cui comunicazioni sono state rifiutate per semplici errori di compilazione, dispongono del maggio termine del 30.11.2022 per poter effettuare l’adempimento, inviando la comunicazione e versando, utilizzando il modello “F24 Elide”, la sanzione minima di 250 euro utilizzando il codice tributo “8114”.

L’utilizzo del modello F24 “Elide” comporta che l’importo di 250 euro dovrà essere versato senza la possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili al contribuente e non potrà essere oggetto di ravvedimento (riduzione della sanzione) in quanto la sanzione rappresenta l’onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici concessi dalla norma in esame.

Inoltre, nel modello di delega “F24 Elide”, deve essere indicato, oltre ai dati del beneficiario delle detrazioni fiscali, anche il codice fiscale del primo cessionario (ipotesi di cessione del credito) o del fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura, con il codice “10” denominato “cessionario / fornitore".

  • Data inserimento: 27.10.22
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5561