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AUTORIPARATORI: chiarimenti green pass clienti

I clienti possano accedere a dette attività senza green pass ovviamente nel rispetto dei protocolli adottati

Gentile socio,
facendo seguito alle diverse richieste di chiarimento avanzate in questi giorni in merito al quesito relativo all'applicazione del green pass alle attività di servizi artigiane, tra cui quelle di autoriparazione e dei centri revisioni auto, con la presente, si conferma la validità dell'interpretazione di seguito riportata.
"Il decreto-legge istitutivo del green pass (DL n. 52/21), e i successivi decreti - che ne hanno via via esteso l'ambito di applicazione - non hanno inserito l'attività di autoriparazione e quella di revisione auto tra le attività e i servizi per i quali è previsto l'obbligo di green pass.
Si consideri che lo stesso decreto-legge n. 52 stabilisce che le certificazioni verdi possono essere utilizzate esclusivamente ai fini indicati dalla legge e che "ogni diverso o nuovo utilizzo (…) è disposto esclusivamente con legge dello Stato"; pertanto non è possibile estenderne l'applicazione a casi non espressamente indicati dalla legge.
Si evidenzia, inoltre, che l'attività dell'autoriparatore e quella della revisione auto, secondo la classificazione Ateco, non sono attività commerciali – alle quali il DL n. 1/22 ha esteso l'obbligo di green pass a partire dallo scorso 1° febbraio - bensì rientrano rispettivamente in quella di "manutenzione e riparazione di autoveicoli" (con codice Ateco principale 45.20.10 "Riparazione meccaniche di autoveicoli") e di "Revisione periodica a norma di legge dell'idoneità alla circolazione degli autoveicoli e motoveicoli" (codice Ateco 71.20.23).
Per tali ragioni, si ritiene che i clienti possano accedere a dette attività senza green pass ovviamente nel rispetto dei protocolli adottati.
Occorre, infine, considerare il caso in cui un cui un'impresa abbia più attività oltre alla riparazione di autoveicoli o alla revisione periodica di autoveicoli e motoveicoli come, per esempio, quella della vendita di autoricambi o di autoveicoli o ancora di accessori per bicicletta. In questo caso si ritiene che, in via prudenziale, l'impresa debba verificare il green pass "base" ai clienti che intendono accedere alle specifiche aree di vendita per acquistare i prodotti non connessi alla riparazione richiesta, mentre non dovrà farlo per coloro che si presentano solamente per la consegna o ritiro del veicolo consegnato per le riparazioni, manutenzioni o verifiche indipendentemente dal tipo di veicolo (autocarro, rimorchio, autovettura, moto o bicicletta."

  • Data inserimento: 03.02.22