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Area Alimentazione – Panificazione: accordo economico per le PMI settore alimentazione

Verbali di accordo del 15 marzo 2024 sull’erogazione di un acconto economico a titolo di AFAC e sul lavoro intermittente.

Nell’ambito della trattativa in corso per il rinnovo del CCNL Area Alimentazione – Panificazione 6.12.2021, scaduto il 31 dicembre 2022, il 15 marzo u.s. Confartigianato Alimentazione e le altre associazioni datoriali artigiane di settore hanno sottoscritto con Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil un accordo economico che anticipa parte degli aumenti retributivi che saranno definiti con il rinnovo complessivo del CCNL per il quadriennio 2023 – 2026.

L’accordo in parola riguarda esclusivamente le imprese non artigiane del settore alimentazione che occupano fino a 15 dipendenti a cui si applica la seconda parte del CCNL.

L’intesa prevede la corresponsione di un acconto economico ai lavoratori a titolo di Acconto su Futuri Aumenti Contrattuali (AFAC) da corrispondersi in quattro tranches con le seguenti scadenze: la prima dal 1° marzo 2024, la seconda dal 1° maggio 2024, la terza dal 1° luglio 2024 e l’ultima dal 1° novembre 2024.

A copertura dei 14 mesi di carenza contrattuale ( 1 gennaio 2023 – 29 febbraio 2024) è prevista l’erogazione di un importo forfettario lordo una tantum pari a 200 euro lordi, in favore dei soli lavoratori in forza al 15 marzo 2024, erogato in due soluzioni alle seguenti scadenze: 100 euro con la retribuzione del mese di aprile 2024 e 100 euro con la retribuzione del mese di settembre 2024.

L’importo una tantum è suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato.

Agli apprendisti in forza alla data del 15.03.2024 è dovuto l’importo di una tantum nella misura del 70% alle medesime decorrenze sopra indicate.

L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, di origine legale o contrattuale.

Eventuali importi già corrisposti dalle imprese ai lavoratori a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali (AFAC) potranno essere assorbiti fino a concorrenza dell’importo una tantum. Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione del mese di marzo 2024.

L’una tantum è riconosciuta al lavoratore avente diritto anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Non sono interessate dall’accordo del 15 marzo le imprese artigiane del settore alimentazione e tutte le imprese del settore panificazione regolate dalla prima parte del CCNL, nonché le imprese che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, per le quali la parte economica verrà regolata dall’accordo di rinnovo complessivo del CCNL in corso di discussione.

 

Sempre in data 15 marzo le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo con il quale viene reso strutturale, quindi senza limiti di durata, l’istituto del contratto di lavoro intermittente regolato dall’art. 59 bis del CCNL con riferimento alle figure di lavoratori che effettuano come prestazione esclusiva la presa in carico e la consegna dei prodotti (mezzi propri o aziendali) presso il consumatore (consegne a domicilio).

Tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione del CCNL possono ricorrere al contratto di lavoro a chiamata per l’assunzione di lavoratori addetti alle consegne a domicilio, a prescindere dal requisito anagrafico del lavoratore. La fattispecie regolata dall’art. 59 bis è, infatti, una esigenza oggettiva di ricorso al contratto di lavoro intermittente ai sensi dell’art. 13, c. 1, del D.lgs. n. 81/2015.