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Approvo

Approvato dal Consiglio regionale del Veneto il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali

Nel Piano regionale di gestione dei rifiuti sono riportati gli obiettivi fissati al 2020, le azioni previste e i possibili scenari futuri

 

Il Piano regionale dei gestione dei rifiuti urbani e speciali è composto da due allegati:

Allegato A – articolato nei seguenti elaborati

  • Elaborato A: normativa di piano
  • Elaborato B – rifiuti urbani
  • Elaborato C – rifiuti speciali
  • Elaborato D – programmi e linee guida
  • Elaborato E – piano per la bonifica delle aree inquinate.

Allegato B – Rapporto ambientale con la valutazione di incidenza ambientale.

Gli obiettivi del Piano regionale

Gli obiettivi del Piano sono di seguito riportati:

a. limitare la produzione di rifiuti nonché la loro pericolosità;

b. promuovere la sensibilizzazione, la formazione, la conoscenza e la ricerca nel campo dei rifiuti;

c. garantire il rispetto della gerarchia dei rifiuti favorendo innanzitutto la preparazione per il riutilizzo, il recupero di materia, il riciclaggio e subordinatamente altre forme di recupero, quali ad esempio il recupero di energia;

d. rendere residuale il ricorso alla discarica. L’opzione dello smaltimento deve costituire la fase finale del sistema di gestione dei rifiuti, da collocare a valle dei processi di trattamento, ove necessari, finalizzati a ridurre la pericolosità o la quantità dei rifiuti;

e. definire i criteri di individuazione, da parte delle Province, della aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti che tengano conto delle pianificazioni e limitazioni esistenti che interessano il territorio, garantendo la realizzazione degli impianti nelle aree che comportino il minor impatto socio-ambientale; tali criteri sono individuati sulla base delle linee guida indicate nella Legge Regionale n. 3/2000 sue modifiche e integrazioni;

f. definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, anche al fine di rispettare il principio di prossimità, valorizzando al massimo gli impianti già esistenti.

 

Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 3/2000 obiettivi del Piano per quanto riguarda i rifiuti urbani sono:

a. l’individuazione delle iniziative volte alla riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti nonché all’incremento di forme di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero degli stessi;

b. la predisposizione di criteri per l’individuazione, da parte delle Province, di aree non idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l’individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento;

c. stabilire le condizioni e i criteri tecnici, ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale n. 3/2000, in base ai quali gli impianti di gestione rifiuti, ad eccezione delle discariche, sono localizzati in aree destinate ad insediamenti produttivi;

d. la definizione di disposizioni volte a realizzare e mantenere l’autosufficienza, a livello regionale, nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento, individuando altresì l’insieme degli impianti necessari ad una corretta gestione nel territorio regionale;

e. stabilire la tipologia ed il complesso degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione;

f. promuovere accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, con riferimento ai contenuti dell’articolo 206 del decreto legislativo n. 152/2006 che promuovano, anche l’autosufficienza in materia di riciclo, riuso e di smaltimento dei rifiuti urbani, ingombranti nonché la riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio.

 

Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge regionale n. 3/2000 obiettivi del Piano per quanto riguarda i rifiuti speciali sono:

a. promuovere le iniziative dirette a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;

b. stimare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;

c. dettare criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali;

d. stabilire le condizioni ed i criteri tecnici, ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale n. 3/2000, in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad eccezione delle discariche, sono localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

e. definire, ai sensi dell’articolo 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, tenendo altresì conto della presenza di raccordi ferroviari, al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti;

f. promuovere accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, con riferimento ai contenuti dell’art. 206 del Decreto Legislativo n. 152/2006, che promuovano, anche, l’autosufficienza in materia di riciclo, riuso e di smaltimento dei rifiuti speciali, ingombranti nonché la riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio.

 

La Regione propone la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con i soggetti e secondo le modalità di cui all’articolo 7 “Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale” della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “ Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.”

Percentuale di rifiuto differenziato e produzione pro capite di rifiuto urbano

Il Piano regionale stabilisce che nella Regione Veneto deve essere assicurata una raccolta differenziata del 76 per cento e una produzione procapite di rifiuto urbano di 420 kg/ab/anno entro il 31 dicembre 2020.

Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità, la Regione Veneto stabilisce che entro il 2015 le autorità competenti, che affidano il servizio di raccolta, provvedano a realizzare almeno la raccolta differenziata della frazione verde e di quella putrescibile, nonché di carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, legno.

 

Misure per ridurre la produzione di rifiuti speciali

I produttori di rifiuti speciali devono porre in essere iniziative idonee al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione previsti nel piano. Gli obiettivi sono:

  1. ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali: tale aspetto è evidentemente legato all’ottimizzazione dei cicli produttivi e presuppone la possibilità di ricorrere a tecnologie più pulite e innovative, ad un utilizzo più razionale e meno impattante delle risorse naturali, all’immissione sul mercato di prodotti che per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento non incrementano la quantità o la nocività dei rifiuti e conseguentemente i rischi di inquinamento. Potrà essere previsto il ricorso ad accordi, anche settoriali, per incoraggiare le imprese a predisporre piani di prevenzione dei rifiuti, nonché intese per garantire la disponibilità di informazioni sulla prevenzione dei rifiuti e di prodotti a minor impatto ambientale. In tale ambito potrebbero essere analizzati i cicli produttivi che determinano le più cospicue produzioni di rifiuti speciali nel Veneto al fine di individuare possibili interventi finalizzati a minimizzarne la produzione e la pericolosità. Un altro aspetto di fondamentale rilevanza da incentivare grazie alle novità normative recentemente introdotte e recepite, consiste nella valorizzazione degli scarti industriali all’interno dello stesso o in altri cicli produttivi secondo le indicazioni espresse nella definizione di sottoprodotto;
  2. favorire il riciclaggio, ossia il recupero di materia a tutti i livelli: potrà essere previsto, tra l’altro, il ricorso a campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori e, per quanto riguarda gli appalti pubblici, l’utilizzo di materiali di recupero nonché l’integrazione dei criteri ambientali e di prevenzione dei rifiuti. A tal proposito di fondamentale importanza risulterà anche la definizione di specifiche tecniche per quelle materie prime seconde (ora ridefiniti rifiuti che hanno cessato di essere tali), prodotte dagli impianti di recupero, al momento, prive di norme di riferimento nazionali o internazionali;
  3. favorire le altre forme di recupero, in particolare il recupero di energia: rappresenta una finalità che deve essere perseguita sotto l’aspetto dell’innovazione, in quanto può garantire sviluppo tecnologico, opportunità di riduzione degli impatti ambientali, nonché il rilancio economico. Dopo il recupero di materia deve essere massimizzato il recupero energetico. In questo senso deve essere promosso e sostenuto il recupero energetico del combustibile da rifiuto (CDR-CSS) negli impianti industriali esistenti in sostituzione dei combustibili fossili tradizionali;
  4. valorizzare la capacità impiantistica esistente: un principio fondamentale che sarà applicato è quello di valorizzare appieno la potenzialità già installata sul territorio, anche con ristrutturazioni impiantistiche, per gestire quei flussi di rifiuti che attualmente costituiscono la domanda inevasa, evitando l’utilizzo di nuovi siti e la realizzazione di nuovi impatti sul territorio già pesantemente industrializzato, evitando il consumo di suolo e salvaguardando in particolare il suolo agricolo;
  5. minimizzare il ricorso alla discarica, in linea con la gerarchia dei rifiuti: l’opzione dello smaltimento deve costituire la fase finale del sistema di gestione dei rifiuti speciali, da collocare a valle dei processi di trattamento finalizzati a ridurre la pericolosità o la quantità dei rifiuti;
  6. applicare il principio di prossimità alla gestione dei rifiuti speciali: il Decreto Legislativo n. 152/06, introduce sulla base della normativa comunitaria il principio di prossimità per lo smaltimento dei rifiuti. Nello specifico l’art. 182-bis, c.1, recita che “lo smaltimento dei rifiuti […]” è “attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti […] al fine di […] permettere lo smaltimento dei rifiuti […] in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi”. La normativa non prevede pertanto un obbligo a limitare la movimentazione dei rifiuti speciali, che soggiace alle regole del libero mercato, bensì suggerisce di valutare, nell’ambito della creazione di una rete impiantistica integrata per la gestione dei rifiuti, anche l’aspetto di vicinanza dell’impianto rispetto al luogo di produzione. Quindi la valutazione dei fabbisogni impiantistici regionali in relazione alla domanda inevasa deve tenere in conto, per quanto possibile, anche dell’applicazione di questo principio, così come indicato all’art. 199, c. 3, lett. g) del Decreto Legislativo n. 152/06.

Il Piano inoltre:

- stabilisce i criteri per la definizione da parte delle Province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti, con particolare riferimento alle discariche, tenendo conto del sistema di vincoli già introdotti dalla pianificazione urbanistica e ambientale. Saranno definite regole affinché gli impianti siano realizzati in zone compatibili (zone industriali esistenti) e le discariche in aree a bassa vulnerabilità;

- ipotizza il fabbisogno gestionale, che sarà valutato considerando i quantitativi di rifiuti prodotti, le tipologie impiantistiche di smaltimento/recupero disponibili sul territorio, il destino ottimale per i rifiuti che attualmente non trovano risposte a livello regionale, attraverso il ricorso ad impianti dotati di tecniche idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;

- auspica la sostenibilità sociale ed economica promuovendo la partecipazione alle scelte territoriali attraverso un processo di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini. Le azioni di piano devono produrre effetti positivi sull’offerta di lavoro nel contesto regionale. In questo senso, le attività di recupero garantiscono livelli di occupazione maggiori rispetto a quelli messi a disposizione dagli impianti di smaltimento. Per tale motivo si ritiene strategico sia dal punto di vista economico che di tutela del territorio garantire lo sviluppo della competitività nel settore del recupero di rifiuti, allo scopo di assicurare le materie prime seconde necessarie al consolidamento dell’industria regionale del riciclo. La finalità di ottimizzare la gestione dei rifiuti a livello regionale attraverso la massima valorizzazione della potenzialità impiantistica già presente nel territorio e la realizzazione di impianti con flussi adeguati a garantire le economie di scala che risultano competitive in termini di costi. La ripresa economica può contare sull’industria del recupero senza però trasformare il territorio regionale in un polo di attrazione di rifiuti destinati allo smaltimento finale in discarica provenienti da ambiti extra-regionali. Nell’applicazione della gerarchia va tenuto conto degli impatti complessivi: sociali, economici, sanitari e ambientali;

- promuove la sensibilizzazione, la formazione, la conoscenza e la ricerca nel campo dei rifiuti attraverso l’incentivazione di attività sperimentali che prevedano interventi in siti ed impianti già esistenti caratterizzati da problematiche ambientali dovute ai rifiuti (es. vecchie discariche, deposito di rifiuti non idonei, bonifica di siti). Tali attività potranno inoltre considerare anche le situazioni di emergenza ambientale nonché la sensibilizzazione sulla corretta gestione/monitoraggio dei manufatti contenenti amianto. Promuove la collaborazione tra soggetti pubblici e privati per lo sviluppo di attività di ricerca e per la diffusione di sistemi innovativi di gestione dei rifiuti. Avvia altresì una collaborazione reciproca tra le imprese del settore, attraverso la creazione di un servizio informatico e di assistenza tecnica, a cui gli imprenditori potranno rivolgersi per essere aggiornati sulla normativa ambientale e sulle nuove tecnologie.

 

Produzione dei rifiuti speciali (riferimento anno 2010)

Nel Veneto la produzione dei rifiuti speciali nel 2010 (anno di riferimento per la predisposizione del Piano regionale) è stata di circa 15 milioni di tonnellate così suddivise:

a) 1 milione di t di rifiuti pericolosi

b) 7,9 milioni di t di rifiuti non pericolosi, esclusi i rifiuti da costruzione e demolizione

c) 6,1 milioni di t circa di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi

 

Nella tabella che segue si riportano i quantitativi di tonnellate di rifiuti prodotti nelle singole province

Rifiuti speciali

Belluno

Padova

Rovigo

Treviso

Venezia

Verona

Vicenza

Regione

Pericolosi

40.937

134.189

31.508

206.444

253.124

125.297

229.154

1.020.652

Non pericolosi

187.219

1.345.951

241.008

1.004.387

1.843.345

1.692.384

1.580.416

7.894.710

Costruz. e demoliz. non per.

202.295

1.208.791

321.452

1.582.075

916.780

1.100.449

733.589

6.065.431

Totale

430.450

2.688.931

593.969

2.792.906

3.013.249

2.918.129

2.543.160

14.980.794

Fonte: Osservatorio regionale ARPAV

In relazione ai rifiuti speciali non pericolosi, la lettura dei dati deve comunque tenere conto che, essendo calcolati anche sulla base di quanto riportato nelle dichiarazioni annuali (MUD), gli stessi potrebbero essere non realistici, considerato che le imprese che occupano fino a dieci addetti non sono tenute alla presentazione di tale dichiarazione. Stessa cosa vale per i rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi.

Il Piano regionale sulla gestione dei rifiuti speciali è composto da 560 pagine che permettono di fare il punto su quello che nella Regione Veneto è stato fatto (fino al 2010), ma sviluppano anche possibili scenari futuri. Sintetizzare ulteriormente i contenuti del Piano è cosa complicata e non renderebbe giustizia al lavoro fatto dal legislatore regionale. Si tratta ora di capire se le molte azioni che la Regione dichiara di voler fare, verranno effettivamente attivate. E’ chiaro che gli obiettivi fissati e citati in precedenza verranno raggiunti solo se tutti i soggetti coinvolti faranno la loro parte.

 

Il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 30 del 29/04/2015. Tale deliberazione è stata pubblicata nel Bollettino della regione del Veneto del 01/06/2015

 

  • Data inserimento: 27.07.15