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Accordi Interconfederali Regionali su occupazione & bilateralità. Apprendistato professionalizzante settore concia

Siglati lo scorso 13 marzo 2013 tre accordi regionali in materia di occupazione e di riforma della bilateralità veneta. Di seguito le prime indicazioni operative sull’apprendistato del settore concia.
La Confartigianato Veneto e le altre associazioni datoriali dell’artigianato veneto (CNA e Casartigiani) hanno siglato con le OO.SS. tre Accordi Interconfederali relativi, rispettivamente, al tema dell’occupazione e della formazione nell’artigianato veneto, in particolare all’apprendistato, e alla riforma di EBAV (a cui si aggiunge uno specifico Protocollo sulle Nuove Relazioni Sindacali).   Rimandando a successive notizie di approfondimento dei contenuti specifici di tali nuovi accordi, proponiamo di seguito alcune indicazioni urgenti di immediata operatività con riferimento all’apprendistato professionalizzante per i settori privi di specifica disciplina in materia (c.d. settori scoperti). Si ricorda che in Veneto fra i predetti settori scoperti rientrano i settori artigiani non previsti in alcun CCNL che ai sensi dell’Accordo Regionale del 19 marzo 1991 fanno riferimento al CCNL Meccanica. Privi di disciplina dell’apprendistato professionalizzante sono anche i settori della concia e delle imprese di pulizia.   Viene confermato che per tali settorila disciplina dell’apprendistato professionalizzante è soggetta a quanto definito dall’Accordo Interconfederale nazionale del 3 maggio 2012. In pratica per le assunzioni effettuate nei predetti settori dal 26 aprile 2012 trovano applicazione le norme sull’apprendistato professionalizzante contenute nel CCNL Metalmeccanica artigiana, fermo restando che i rapporti di apprendistato instaurati fino al 25 aprile 2012 continuano a seguire la previgente regolamentazione regionale fino alla loro naturale conclusione. Inoltre, il nuovo Accordo Interconfederale Regionale del 13 marzo scorso prevede per i settori scoperti la possibilità di attivare tramite contrattazione regionale di categoria una disciplina specifica dell’apprendistato professionalizzante in sostituzione a quella della meccanica.   In tale contesto per il settore concia diviene operativo l’Accordo per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante sottoscritto il 12 giugno 2012 (allegato alla presente notizia) e finora inapplicabile in attesa di essere recepito in sede di accordo interconfederale regionale.   Visto quanto sopra dal 13 marzo 2013 le assunzioni di apprendisti nel settore concia dovranno seguire la specifica disciplina prevista nell’accordo regionale di categoria del 12 giugno 2012.   Con riferimento al contenuto normativo dell’Accordo della concia si riportano di seguito in sintesi le parti più importanti.   L’Accordo suddivide i livelli professionali previsti dal CCRL del settore concia in tre gruppi con riferimento ai quali la durata massima del contratto di apprendistato è fissata rispettivamente in 54 mesi (Gruppo I), 36 mesi (Gruppo II) e 18 mesi (Gruppo III). Il Livello E, per le peculiarità dei profili professionali in esso contemplati, è stato suddiviso in due sottolivelli denominati E1 ed E2, in primo facente parte del Gruppo I mentre il secondo del Gruppo II.   Per quanto riguarda la formazione dell’apprendista, l’azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione interna od esterna pari a non meno di 80 ore medie annue, comprensive anche della formazione sulla sicurezza. Tale formazione è integrata dall’offerta formativa pubblica secondo quanto definito dall’Accordo fra Regione Veneto e Parti Sociali del 23 aprile 2012 relativo alla formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.   Entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro deve essere definito il Piano Formativo Individuale (PFI). Per quanto concerne i contenuti tecnico professionali, in attesa di una definizione dei profili formativi, si prende a riferimento il catalogo dell’offerta formativa della Regione Veneto, previsto dalla DGR 1967 del 24 giugno 2004 e successive modificazioni, senza il riferimento al monte ore ivi previsto. Nel caso di figure professionali non previste nel suddetto catalogo l’azienda deve predisporre un apposito PFI.   Collegato on line alla presente notizia l’Accordo Regionale per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante del settore concia del 12 giugno 2012. L’Accordo Interconfederale del 13 marzo 2013 sarà disponibile on line nelle successive notizie che verranno pubblicate a breve.
  • Data inserimento: 27.03.13