Fisco

Scade il 29 ottobre 2012 l’invio dei dati relativi ai contratti posti in essere nel periodo 21 novembre/31 dicembre 2011

Fisco
Pubblicata il Lettura 5 min

PREMESSA

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2012 è stato fissato al 29 ottobre dell’anno successivo, il termineper l’invio della comunicazione telematica dei dati relativi ai contratti di locazione e noleggio di beni mobili posti in essere nell’anno precedente. Si rammenta che il citato termine era inizialmente stabilito nel 30 giugno di ogni anno.

Con riferimento ai soggetti che svolgono attività di locazione e noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, la comunicazione, da presentarsi entro il 29 ottobre 2012, riguarda solamente i contratti stipulati a decorrere dal 21 novembre 2011 fino al 31 dicembre 2011.

Per le società di leasing, invece, l’obbligo di effettuare la comunicazione riguarda qualsiasi tipologia di contratto posta in essere nel periodo di imposta 2011.

L’ADEMPIMENTO IN SINTESI

Il Provvedimento del 21 novembre 2011 ha ampliato il novero dei soggetti obbligati alla comunicazione, ai sensi dell’art. 7, comma 12, del D.P.R. n. 605/73, dei dati relativi ai contratti di locazione e/o noleggio.

In particolare, rispetto a quanto inizialmente previsto nel Provvedimento del 5 agosto 2011, in cui veniva introdotto l’obbligo della citata comunicazione per i “soli” contratti di leasing finanziario e operativo, è stato precisato, con una modifica al punto 1.1 dell’inziale Provvedimento, che rientrano in tale ambito, oltre alle società di leasing finanziario e/o operativo, anche “gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio dei seguenti beni mobili: autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili”.

In merito, va ricordato che già con il comunicato stampa del 26 settembre 2011, l’Agenzia sembrava aver esteso l’obbligo di comunicazione anche agli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio, precisando che detto obbligo si riferisce ai contratti relativi ad autovetture, autocaravan e altri veicoli, unità da diporto e commerciali, aeromobili, immobili, beni mobili, etc.

Rispetto ai contenuti del citato comunicato stampa, dal provvedimento del 21 novembre 2011 si desume che nessun obbligo di comunicazione concerne le locazioni immobiliari tranne che per le società di leasing relativamente alle locazioni finanziarie dei citati beni.

Nel Provvedimento del 21 novembre 2011, a differenza di quanto previsto in quello precedente del 5 agosto 2011, secondo cui l’adempimento connesso alla presente comunicazione comporta l’esonero dallo spesometro, è precisato che nello stesso, devono essere indicate le informazioni riguardanti le operazioni (acquisto e vendita) diverse da quelle relative ai leasing e noleggi, purchè, ovviamente, di importo almeno pari a € 3.000 (€ 3.600 al lordo dell’IVA se nei confronti di privati).

Si segnala che il  limite dei 3.000 euro è stato abolito (è rimasto solo quello dei 3.600 euro al lordo dell’IVA per le operazioni poste in essere nei confronti di privati), a decorrere dal 2012, dall’articolo 2, comma 6 del D.L. n. 16/2012, e quindi nella comunicazione di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010 (spesometro) devono essere inserite tutte le operazioni, indipendentemente dal relativo importo, rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura.

Nella comunicazione in discorso, devono essere indicate le informazioni riguardanti operazioni relative ai leasing, locazione e noleggi, indipendentemente dal relativo importo.

Nel Provvedimento del 21 novembre 2011 viene specificato che nella comunicazione in oggetto devono includersi anche le operazioni diverse dai contratti di leasing, locazione e noleggio, purché ovviamente sopra “soglia”. Mentre per i citati ultimi contratti, come già detto, scatta l’obbligo di comunicazione indipendentemente dall’importo. Nelle risposte fornite dall’Agenzia delle entrate in data 22 dicembre 2011, in merito a tale ultimo aspetto, è stato chiarito che in presenza di soggetti obbligati alle due comunicazioni (noleggio/locazione e spesometro) è possibile, comunque, inviarne due distinte rispettando, in tal caso, le rispettive scadenze.

Si ricorda, come chiarito nelle risposte del 22 dicembre 2011, che il noleggio di autovetture con conducente ha ad oggetto, non la messa a disposizione e l’utilizzo del veicolo in sé considerato, ma una prestazione di servizio più ampia, per cui l’obbligo di comunicazione in oggetto non interessa tale tipologia di prestazioni (che, invece, devono essere segnalate nell’ambito del cd. spesometro, ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 21 del D.L. n. 78/2010).

SANZIONE PER OMESSA PRESENTAZIONE

In caso di omessa o tardiva trasmissione della comunicazione in analisi, ovvero in caso di trasmissione della suddetta con dati incompleti o non veritieri, si ritiene applicabile la sanzione, già prevista in merito allo spesometro, di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione compresa tra un minimo di € 258 ed un massimo di € 2.065). Come pure, si è dell’avviso che il contribuente che abbia commesso eventuali violazioni possa beneficiare della definizione agevolata di cui all’art. 16 comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 ricorrendo, pertanto, all’istituto del ravvedimento operoso.

E’ consentito inviare una dichiarazione sostitutiva di quella precedente purché l’invio avvenga nei 30 giorni successivi.

Condividi Email WhatsApp LinkedIn Facebook

Potrebbero interessarti

Tutte le notizie in Fisco →