Giocattoli

Regole per l’immissione dei giocattoli nel mercato

Qualità e Certificazione
Pubblicata il Lettura 4 min

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27/04/2011, il Decreto legislativo 11/04/2011, n. 54 riguardante “Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli”. Regole per l’immissione dei giocattoli sul mercato. Marcatura CE. Obblighi dei vari soggetti coinvolti nella filiera dei giocattoli

Il decreto si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni. Si applica:

a) alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;

b) alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per suo pubblico;

c) ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;

d) alle macchine a vapore giocattolo;

e) alle fionde e alle catapulte.

I giocattoli prima di essere immessi sul mercato devono recare la marcatura CE. I giocattoli che recano la marcatura CE si presumono conformi al presente decreto

Elenco dei prodotti espressamente non considerati giocattoli

                          

1) Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni.

2) Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un’indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età di 14 anni e superiore. Esempi di questa categoria:

3) modelli in scala fedeli e dettaglianti,

4) kit di montaggio di dettagliati modelli in scala,

5) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi,

6) repliche storiche di giocattoli, e

7) riproduzioni di armi da fuoco reali;

8) Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg.

9) Biciclette con un’altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondità.

10) Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici.

11) Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi.

12) Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispostivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto.

13) Puzzle di oltre 500 pezzi.

14) Fucili e pistole a gas compresso – eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua – e gli archi per il tiro con l’arco di lunghezza superiore a 120 cm.

15) Fuochi d’artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli.

16) Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche.

17) Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionale elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto.

18) Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche.

19) Apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati.

20) Software interattivi destinati al tempo libero e all’intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD.

21) Succhietti per neonati e bambini piccoli.

22) Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini.

23) Trasformatori per giocattoli.

24) Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.

 Gli articoli riportati nel decreto trattano gli aspetti sotto riportati:

–          Campo di applicazione

–          Definizioni

–          Obblighi dei fabbricanti

–          Rappresentanti autorizzati

–          Obblighi degli importatori

–          Obblighi dei distributori

–          Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai     distributori

–          Identificazione degli operatori economici

–          Requisiti essenziali di sicurezza

–          Avvertenze presunzione di conformità obiezione formale ad una norma armonizzata

–          Dichiarazione CE di conformità

–          Marcatura CE

–          Valutazione della sicurezza

–          Procedure di valutazione della conformità esame CE tipo

–          Documento del prodotto

–          Autorità di notifica e organismo nazionale di accreditamento

–          Autorizzazione degli organismi notificati

–          Prescrizioni relativi agli organismi notificati

–          Agente e subappaltatori degli organismi notificati

–          Procedura di notifica

–          Modifiche delle notifiche

–          Contestazioni della competenza degli organismi notificati

–          Obblighi operativi degli organismi notificati

–          Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

–          Istruzioni dell’organismo notificato

–          Autorità di vigilanza del mercato e controlli delle frontiere esterne

–          Controlli

–          Sanzioni

–          Aggiornamento

–          Abrogazioni

–          Norme transitorie

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