Tipologie di rifiuti

Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi

Ambiente
Pubblicata il Lettura 2 min

Con la legge 28/12/2015, n. 221, il legislatore ha inteso dare ulteriori disposizioni (a chiarimento della normativa) riguardanti la raccolta e il trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi. Vale la pena di richiamare il comma 1-bis introdotto dalla normativa citata, che va ad integrare l’articolo 158 del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 (testo unico in materia di tutela dell’ambiente). Lo riportiamo integralmente:

“Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla  raccolta  dei  rifiuti, in conformità all’articolo 212, comma 5 (obbligo di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali), ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all’articolo 266, comma 5».

Con riferimento alla disciplina di cui all’articolo 266, comma 5, viene sostanzialmente affermato e precisato che la raccolta e il trasporto di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi rimane soggetta agli obblighi di legge come per tutto gli altri rifiuti e non può rientrare nell’ambito delle agevolazioni previsti per lo svolgimento dell’attività in forma ambulante.

Il comma 5 dell’articolo 226, del decreto legislativo n. 152/2006, cita testualmente:

“Le disposizioni di cui agli articoli 189 (catasto rifiuti e obbligo del MUD), 190 (obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti), 193 (obbligo di formulario e varie) e 212 (iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali) non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio”.

Condividi Email WhatsApp LinkedIn Facebook

Potrebbero interessarti

Tutte le notizie in Ambiente →