Imposte dirette

Nuova deducibilità delle spese di rappresentanza

Fisco
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Il comma 2 dell’art. 108 del TUIR, viene modificato dall’ art. 9 del Decreto internazionalizzazione che apporta delle variazioni alle soglie di deducibilità delle spese di rappresentanza (previste dal DM 19 novembre 2008).

Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2016).

Le nuove soglie di deducibilità sono le seguenti:

  • Fino a 10 milioni di Euro: 1,50% sui ricavi (prima era 1,3%)
  • Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di Euro: 0,60%sui ricavi (prima era 0,5%)
  • Oltre i 50 milioni di Euro: 0,40% sui ricavi (prima era 0,1%)

Viene inoltre previsto che le percentuali di deducibilità delle spese di rappresentanza possano essere variate con semplice decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

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