E’ entrato in vigore il 22 gennaio 2016 il decreto 11 gennaio 2016 che stabilisce le esenzioni dalla reperibilità in caso di visite mediche di controllo da parte dell’INPS per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati.
Con tale decreto, che dà attuazione all’art. 25 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità), il Ministero del Lavoro dispone che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati per i quali l’assenza è riconducibile a:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita: tali patologie devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, attestante la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta: l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.