La cosiddetta tregua fiscale di fine anno, che dovrebbe alleggerire il carico dei contribuenti nel periodo natalizio, esiste sulla carta, ma nella prassi assume quasi i connotati di una “beffa”. Vediamo perché.
A partire dal 1.12 e fino al 31.12 l'Agenzia delle Entrate sospende l'invio di:
come previsto dall'art. 10 D.Lgs. 1/2024.
Il contribuente, almeno teoricamente, non dovrebbe ricevere nuove comunicazioni relative agli esiti dei:
La realtà operativa è però ben diversa.
Per evitare che il blocco di dicembre rallenti l'attività di controllo, l'Amministrazione Finanziaria ha semplicemente anticipato il suo operato: le comunicazioni che sarebbero dovute “partire” a dicembre vengono recapitate in massa nei mesi di ottobre e novembre. Il risultato è che la tregua natalizia resta, di fatto, più un “astratto” dettato normativo che un sollievo sostanziale per i contribuenti ed i “tecnici” che li assistono.
Cosa prevede la norma
Secondo quanto previsto dall'art. 10 D.Lgs. 1/2024, la sospensione riguarda 4 tipologie di atti:
La norma, applicata sia al mese di agosto sia al mese di dicembre, nasce con l'obiettivo dichiarato di rendere più "umano" il rapporto fisco-contribuente in 2 periodi tradizionalmente caratterizzati da vacanze e festività.
L'azione preventiva degli uffici, che anticipano comunicazioni e controlli nelle settimane immediatamente precedenti, di fatto svuota la tregua di una parte della sua funzione dichiarata.
In conclusione, gli avvisi bonari per Natale non arrivano a dicembre semplicemente perché sono già arrivati in autunno.