Spesometro trimestrale

La circolare n. 1/E del 07/02/2017 fornisce i primi chiarimenti sul nuovo adempimenti dello spesometro trimestrale

La prima circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2017 è dedicata alla trasmissione telematica dei dati delle fatture. In particolare vengono forniti i primi chiarimenti sui dati da riportare nella comunicazione e sulle modalità di compilazione delle stesse

  1. DATI DA TRASMETTERE

In merito alle informazioni da inviare, la circolare 1/E del 7.2.2017, evidenzia che i dati da trasmettere sono quelli relativi :

  • alle fatture emesse, comprese quelle annotate nel registro dei corrispettivi;
  • alle fatture ricevute e bollette doganali registrate, comprese le fatture ricevute da minimi e forfettari. Non devono, invece, essere comunicati i dati contenuti in altri documenti (anche se validi ai fini della detrazione IVA), quali ad esempio le schede carburante;
  • alle note di variazione delle fatture da comunicare.

2 – ASPETTO TECNICO COMPILATIVO E ESONERI OGGETTIVI

Per quanto riguarda l’aspetto tecnico-compilativo, occorre tener presente che i dati da trasmettere all’Agenzia saranno contenuti in un file denominato “Dati fattura”, in formato xml.

Ai fini della compilazione del file, la circolare chiarisce l’informazione che andrà indicata nel campo “Natura” relativamente alle fatture emesse.

Tale campo dovrà essere valorizzato, in luogo del campo “Imposta”, con una specifica codifica quando il cedente/prestatore non ha indicato l’imposta in fattura, avendo indicato l’annotazione prescritta dalla legge.

Ogni dicitura corrisponde ad un codice nel modo indicato nella seguente tabella:

 

Annotazione in fattura

Codifica

Operazioni escluse

N1 – escluse ex art. 15

Operazioni non soggette

N2 – non soggette

Operazioni non imponibili

N3 – non imponibile

Operazioni esenti

N4 – esente

Operazioni soggette a regime del margine / Iva non esposta in fattura

N5 – regime del margine/Iva non esposta in fattura

Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge

N6 – inversione contabile (reverse charge)

Operazioni soggette a modalità speciali di determinazione / assolvimento dell’Iva

N7 – Iva assolta in altro Stato UE

 

Per le fatture ricevute il campo “natura” può essere valorizzato con le medesime codifiche indicate per le fatture emesse con l’unica differenza che, nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l’annotazione “inversione contabile (reverse charge), oltre a riportare nel campo natura la codifica N6 vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi “imposta” e “aliquota”.

Altri importanti chiarimenti riguardano i seguenti aspetti :

  • relativamente al documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita (importi dei singoli documenti inferiori a € 300), vanno indicati e trasmessi i dati analitici delle singole fatture;
  • vanno trasmessi i dati delle fatture delle prestazioni di servizi non soggette a Iva per mancanza del requisito territoriale indicando nel campo “Natura” la codifica N2;
  • i soggetti che applicano il regime forfettario 398/91 (associazioni sportive dilettantistiche e altro) devono trasmettere i dati delle fatture emesse ma non quelli delle fatture ricevute, poiché per queste ultime non vige obbligo di registrazione;
  • i soggetti produttori agricoli in regime di esonero ma operanti in zone diverse da quelle montane, sono obbligati alla comunicazione ma limitatamente alle operazioni attive mediante l’invio dei dati delle autofatture emesse dai cessionari;
  • le Amministrazioni pubbliche sono esonerate dall’obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute, poiché automaticamente acquisiti attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Vige l’obbligo di inviare i dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI).
  • i contribuenti che, pur non avendo esercitato l’opzione (ex D.Lgs. 127/2015) trasmettono le fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio (SDI), relativamente ai dati di dette fatture possono non reinviarle con lo “spesometro trimestrale” essendo automaticamente acquisite dall’Agenzia. Trattasi :
  • Una ulteriore precisazione inserita in circolare, a conferma di quanto anticipato nel corso di Telefisco 2017, riguarda i soggetti esonerati dall’adempimento.
  • 3 – ESONERI SOGGETTIVI
  • dei produttori agricoli in regime di esonero situati nelle zone montane;
  • dei contribuenti minimi e forfettari.

 

 

  • Data inserimento: 13.02.17