La Corte di Cassazione ha accolto, per l’ennesima volta, il ricorso del contribuente ribadendo che le spese di sponsorizzazione a favore di associazioni/società sportive dilettantistiche godono di una presunzione assoluta di inerenza, anche quantitativa, fino a € 200.000.
La pronuncia segue un consolidato orientamento giurisprudenziale che fornisce continuità nell’applicazione di quanto previsto dalla normativa di riferimento (Legge n. 289/2002 – art. 90 comma 8).
Cosa prevede la normativa in tema di sponsorizzazioni
Tralasciando la parte relativa al soggetto sponsorizzato e passando ad analizzare la posizione dello sponsor, l’art. 90, comma 8 della Legge n. 289/02, ha introdotto nel nostro ordinamento un principio normativo atto a garantire la deducibilità delle menzionate spese quali “spese pubblicitarie” (e non di rappresentanza) entro il limite annuo di € 200.000 nei casi in cui il corrispettivo (in denaro o in natura) sia erogato in favore di:
per finanziare attività promozionali della propria immagine o dei propri prodotti poste in essere dall’Ente sportivo ricevente.
La stessa Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 21/E/2003 ha “sposato” quanto disposto dalla normativa del 2002 confermando a titolo di “presunzione assoluta” la natura di spesa pubblicitaria per i corrispettivi, in denaro o natura, erogati in misura non superiore all’importo annuo di euro 200.000, subordinandola alla sussistenza delle seguenti condizioni:
Quanto esposto tratta di un costante ed univoco orientamento della Corte di Cassazione per cui non appare comprensibile l’ostinazione dell’Erario, in certi casi, a perseguire in sede processuale tesi manifestamente insostenibili.